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Le Nuove Discriminazioni Elettroniche

26 Maggio 2003 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali (composta daStefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) hapresentato il giorno 20 maggio alle ore 11,00 presso la Sala Zuccari diPalazzo Giustiniani – Senato, la Relazione sull’attivita’ svolta nel 2002.La Relazione, che trasmessa lo stesso giorno al Parlamento e al Governo,traccia come ogni anno un bilancio del lavoro svolto, illustra le diversequestioni delle quali si e’ occupata l’Autorita’ nel suo sesto anno diattivita’, fa il punto sullo stato di attuazione della legge n. 675 del 1996ed indica le prospettive di intervento del Garante in vista delcompletamento della disciplina sulla riservatezza dei dati e del delinearsidelle nuove frontiere della privacy. Il Garante traccia, inoltre, un quadrodi carattere generale sul rispetto della privacy nell’ambito della P.A.,delle attivita’ giudiziarie e di polizia, della sanita’, del rapporto dilavoro, della ricerca scientifica, della politica, dell’attivita’ forense,del settore economico, delle attivita’ giornalistiche, della sorveglianza,del marketing, della telefonia, di Internet, della sicurezza dei dati. Nonmanca uno specifico riferimento sulle attivita’ del Garante e sulle maggioriiniziative in campo comunitario ed internazionale.Tra i temi di maggiore interesse affrontati quest’anno nel discorso dipresentazione del Presidente dell’Autorita’ Garante, Stefano Rodota’, la”societa’ della sorveglianza”, la tutela della privacy nelletelecomunicazioni e su Internet, i rischi legati alla raccolta e all’uso deidati genetici.La cerimonia di presentazione si e’ svolta alla presenza del Presidentedella Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del Presidente del Senato, diMinistri e dei massimi rappresentanti del Parlamento, del Governo, delleIstituzioni, del mondo dell’impresa e delle associazioni di categoria.Il Garante, quest’anno, nel presentare la propria relazione sull’attivita’svolta nel 2002 e’ apparso molto preoccupato per le continue edingiustificabili intrusioni delle nuove tecnologie nella vita privata dellepersone ed i recenti interventi in materia di spamming, di Mms costituisconoun esempio piuttosto chiaro. Lo stesso Garante ha sottolineato che ormai lospamming anche in campo internazionale e’ visto con molta preoccupazione egli Stati Uniti in genere poco propensi ad interventi incisivi nel mondo diInternet stanno iniziando ad approvare leggi che considerano l’inviomassiccio di posta elettronica indesiderata come un reato, punibile con lareclusione da uno a cinque anni.Ma ovviamente lo spamming e’ solo un aspetto, anche se dei piu’ inquietanti,di quella grande realta’ (definita virtuale) che e’ Internet ed il Garanteha delle idee ben precise in merito alla sua regolamentazione che necessitadi una vera e propria convenzione internazionale. Secondo il prof. Rodota’arrivare a questo tipo di documento richiede lunghe negoziazioni tra igoverni. Ma l’avvio di una trattativa potrebbe stimolare tutti i soggetticoinvolti nella gestione di Internet (cittadini, provider, produttori,imprese, autorita’ garanti) a sperimentare codici comuni diautoregolamentazione, a verificare quali problemi possano essere risolti construmenti tecnologici (privacy enhancing techologies), definendo cosi’sperimentalmente il campo della futura Convenzione. Se non si arrivera’ aquesta “costituzione di Internet”, le regole rischieranno d’essere dettatesoprattutto dalle logiche tecnologiche e dalle logiche (e dalle censure) dimercato.]]>

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Le nuove discriminazioni elettroniche.

25 Maggio 2003 Commenta

Il Garante ha presentato la Relazione sull’attivita’ svolta nel 2002. Tra i temi di maggiore interesse, la tutela della privacy nelle telecomunicazioni e su Internet, la raccolta e l’uso dei dati genetici.


L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali (composta da Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha presentato il giorno 20 maggio alle ore 11,00 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato, la Relazione sull’attivita’ svolta nel 2002. La Relazione, che trasmessa lo stesso giorno al Parlamento e al Governo, traccia come ogni anno un bilancio del lavoro svolto, illustra le diverse questioni delle quali si e’ occupata l’Autorita’ nel suo sesto anno di attivita’, fa il punto sullo stato di attuazione della legge n. 675 del 1996 ed indica le prospettive di intervento del Garante in vista del completamento della disciplina sulla riservatezza dei dati e del delinearsi delle nuove frontiere della privacy. Il Garante traccia, inoltre, un quadro di carattere generale sul rispetto della privacy nell’ambito della P.A., delle attivita’ giudiziarie e di polizia, della sanita’, del rapporto di lavoro, della ricerca scientifica, della politica, dell’attivita’ forense, del settore economico, delle attivita’ giornalistiche, della sorveglianza, del marketing, della telefonia, di Internet, della sicurezza dei dati. Non manca uno specifico riferimento sulle attivita’ del Garante e sulle maggiori iniziative in campo comunitario ed internazionale.
Tra i temi di maggiore interesse affrontati quest’anno nel discorso di presentazione del Presidente dell’Autorita’ Garante, Stefano Rodota’, la “societa’ della sorveglianza”, la tutela della privacy nelle telecomunicazioni e su Internet, i rischi legati alla raccolta e all’uso dei dati genetici.
La cerimonia di presentazione si e’ svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del Presidente del Senato, di Ministri e dei massimi rappresentanti del Parlamento, del Governo, delle Istituzioni, del mondo dell’impresa e delle associazioni di categoria.


Il Garante, quest’anno, nel presentare la propria relazione sull’attivita’ svolta nel 2002 e’ apparso molto preoccupato per le continue ed ingiustificabili intrusioni delle nuove tecnologie nella vita privata delle persone ed i recenti interventi in materia di spamming, di Mms costituiscono un esempio piuttosto chiaro. Lo stesso Garante ha sottolineato che ormai lo spamming anche in campo internazionale e’ visto con molta preoccupazione e gli Stati Uniti in genere poco propensi ad interventi incisivi nel mondo di Internet stanno iniziando ad approvare leggi che considerano l’invio massiccio di posta elettronica indesiderata come un reato, punibile con la reclusione da uno a cinque anni.

Il Congresso affrontera’ questo problema, considerando anche la possibilita’ di “taglie” a favore dei cacciatori di chi fa spamming. La stessa Direttiva comunitaria n. 58/02 tra i sistemi di tutela nei confronti dello spamming ha preferito l’opt-in il quale prevede che il destinatario possa identificare immediatamente, la comunicazione commerciale non sollecitata, senza doverla aprire. In sostanza, la comunicazione commerciale non sollecitata deve potersi distinguere dalle altre comunicazioni che il destinatario riceve al proprio domicilio informatico, con la facolta’ di poter cestinare il messaggio senza doverlo leggere.
Ma ovviamente lo spamming e’ solo un aspetto, anche se dei piu’ inquietanti, di quella grande realta’ (definita virtuale) che e’ Internet ed il Garante ha delle idee ben precise in merito alla sua regolamentazione che necessita di una vera e propria convenzione internazionale. Secondo il prof. Rodota’ arrivare a questo tipo di documento richiede lunghe negoziazioni tra i governi. Ma l’avvio di una trattativa potrebbe stimolare tutti i soggetti coinvolti nella gestione di Internet (cittadini, provider, produttori, imprese, autorita’ garanti) a sperimentare codici comuni di autoregolamentazione, a verificare quali problemi possano essere risolti con strumenti tecnologici (privacy enhancing techologies), definendo cosi’ sperimentalmente il campo della futura Convenzione. Se non si arrivera’ a questa “costituzione di Internet”, le regole rischieranno d’essere dettate soprattutto dalle logiche tecnologiche e dalle logiche (e dalle censure) di mercato.
Lo sviluppo della rete ha inoltre contribuito, secondo il Garante, alla concezione di un “corpo elettronico” della persona ripartito in diverse banche dati.
Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identita’ personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre piu’ semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno. Cosicche’ diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.
Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalita’. Su tale presupposto puo’ essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

Allo stato attuale sono evidenti, quindi, sia il timore che la semplificazione delle procedure e la dimensione globale delle reti informatiche possano tradursi in un appiattimento e svuotamento dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, sia la consapevolezza della oggettiva utilita’ di tali strumenti che trascendono l’ambito nazionale sia  la necessita’ di armonizzare quei diritti con la realizzazione di interessi pubblici e collettivi, dando attuazione, anche nel nostro ordinamento, alle applicazioni comunitarie in materia.
Il Garante e’ ben consapevole di queste diverse facce della stessa medaglia ed ultimamente sta ponendo la sua attenzione in altri settori particolarmente delicati collegati sempre alle nuove tecnologie come le manipolazioni genetiche e l’utilizzo dei sistemi biometrici nel campo della sicurezza. Come e’ noto le tecnologie biometriche, consentono, mediante l’uso di specifici software e apparecchiature informatiche, il riconoscimento di un individuo attraverso dati fisici ricavati dall’analisi delle impronte digitali, della morfologia facciale e dal riconoscimento palmare. In particolare queste tecnologie sofisticate, riconosciute anche dal legislatore italiano, utilizzano delle chiavi c.d. biometriche intese come la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identita’ personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente. In tema di accessi informatici i sistemi biometrici rappresentano la ricerca piu’ avanzata nel campo della sicurezza. Alcune caratteristiche fisiche dell’utente autorizzato all’accesso, vengono memorizzate dal computer e confrontate con quelle della persona che accede.
Di fronte alla rapida ascesa di tali metodologie il Garante sta assumendo un atteggiamento particolarmente rigido in quanto spesso le finalita’ di identificazione, sorveglianza, sicurezza delle transazioni non possono giustificare qualsiasi utilizzazione del corpo umano resa possibile dall’innovazione tecnologica. Vanno garantiti sempre il rispetto della dignita’ della persona, il rispetto dell’identita’ personale, il rispetto dei principi di finalita’ e di proporzionalita’ ed infine la necessaria attenzione per gli effetti cosiddetti imprevisti o indesiderati e che, invece, spesso sono conseguenze determinate da analisi incomplete o troppo interessate delle tecnologie alle quali si intende ricorrere.

Ma cio’ che piu’ preoccupa il Garante e’ che il problema della protezione dell’identita’ dai suoi possibili “furti”, gia’ imponente nel settore del commercio elettronico e che esige cautele particolari per le impronte digitali, puo’ divenire drammatico se il furto riguarda materiale che consente di ottenere informazioni genetiche. Se, infatti, grandi sono le opportunita’ offerte dalla genetica, altrettanto grandi sono i rischi di utilizzazioni dei dati genetici che possono determinare discriminazioni nell’accesso al lavoro o al credito, nella conclusione di contratti di assicurazione vita o malattia, o attraverso forme di schedatura genetica di massa.

Insomma come giustamente sottolineato dall’Autorita’ posso nascere nuove disuguaglianze ed in campo internazionale si fa molta attenzione a questo aspetto.
E’ necessario, quindi, controllare la legittimita’ di ogni forma di trattamento dei dati genetici ed approntare un sistema di tutela dei dati necessario anche per consentire a tutti di godere al massimo dei benefici della ricerca genetica. Anche in questo settore l’avvento di Internet ha complicato ulteriormente le cose e la diffusione dell’offerta di test genetici tramite la Rete costituisce un drammatico esempio.

In definitiva possiamo concludere che il problema e’ sempre quello tradizionale del giusto equilibrio tra l’introduzione delle nuove tecnologie, alcune di esse piuttosto invasive, e la tutela della riservatezza personale messa a dura prova dagli strumenti del progresso.
Ma l’Ufficio del Garante puo’ e deve indubbiamente contribuire a far si’ che nei momenti difficili non prendano il sopravvento reazioni emotive o interessate, che inducano a scambiare liberta’ della sfera privata contro sicurezza, invece di ricercare i possibili punti di equilibrio.

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