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Realizzare un sito web? Ecco la disciplina applicabile

7 Novembre 2004 Commenta

Con l’avvento di Internet, naturalmente, sono sorte delle nuove figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto hanno assunto un particolare rilievo nell’ambito delle moderne tipologie contrattuali per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue.

L’accordo in base al quale un webmaster realizza un sito web a favore di una determinata societa’ rappresenta una classica figura contrattuale nata proprio in seguito allo sviluppo della Rete e strettamente connessa ad essa. In particolare siamo nell’ambito del contratto di sviluppo e gestione di un sito web.
Risulta evidente, difatti, che l’esercizio di un’attivita’ commerciale telematica comporta alcuni requisiti, tra i quali il possesso di un nome di dominio e un sito che permetta di rintracciare il negozio virtuale.
La creazione del luogo virtuale in cui cedere beni e prodotti, detta sito web, richiede la predisposizione di una struttura informatica idonea a raccogliere e diffondere le informazioni relative all’attivita’ imprenditoriale svolta, nonche’ le informazioni relative ai beni e servizi offerti al pubblico. La realizzazione della pagina web puo’ essere predisposta dal titolare del sito Internet o da un terzo che fornisce servizi di creazione e predisposizione di pagine web (webmaster).
In quest’ultimo caso tra il titolare del sito ed il webmaster si stipula un accordo denominato dalla dottrina contratto di sviluppo e mantenimento di un sito Internet, che ha ad oggetto la creazione di un’opera dell’ingegno. Ne consegue che acquista rilievo, quanto alla disciplina applicabile, il profilo relativo alla tutela del diritto d’autore sui contenuti del sito.
Invero il contratto in esame risulta avere un contenuto complesso in cui confluiscono diverse prestazioni contrattuali, tra cui le principali sono la creazione di un bene immateriale, che puo’ consistere sia nella creazione di opere multimediali sia nella conversione in linguaggio HTML di contenuti forniti dal cliente, la predisposizione grafica delle pagine web, oltre l’eventuale previsione dell’obbligazione di manutenzione, che consiste in una prestazione ad esecuzione continuata che, da sola o nell’ambito di un accordo contrattuale con il fornitore di accessi alla rete Internet, consente al sito di essere sempre presente in rete.
In relazione al contenuto delle principali prestazioni concordate, la dottrina riconduce la fattispecie negoziale in esame alla figura del contratto misto in quanto la realizzazione del sito puo’ essere ricondotta all’appalto d’opera, qualora si tratti di attivita’ svolta da un’impresa, ovvero alla prestazione d’opera, qualora si tratti di attivita’ posta in essere da un professionista autonomo, mentre il mantenimento e la gestione in rete del sito vanno ricondotti all’appalto di servizi previsto dall’art. 1677 c.c..
Tuttavia la creazione e lo sviluppo del sito presentano innegabili analogie con il contratto avente ad oggetto lo sviluppo di software, in quanto si tratta comunque di elaborare un programma che consenta al sito di essere presente ed attuale; ne consegue che l’accordo negoziale va disciplinato secondo principi relativi al contratto di sviluppo software.

Il contratto di sviluppo software e’ uno schema negoziale creato dall’autonomia negoziale per soddisfare l’esigenza dell’utente di acquisire la possibilita’ di utilizzare un programma diverso da quelli standardizzati, al fine di realizzare specifiche e particolari esigenze.
La qualificazione giuridica della figura in esame dipende dalla natura del soggetto che viene incaricato dello sviluppo del programma, potendo a sua scelta l’utente rivolgersi ad un imprenditore, ed in tal caso si realizzera’ un contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.) ovvero ad un professionista ed in tal caso verra’ concluso un contratto d’opera (art. 2222 c.c.).

La prestazione oggetto dell’accordo sara’ in ogni caso l’analisi delle esigenze di programmazione ed elaborazione del committente e la progettazione e lo sviluppo di un software idoneo a soddisfarle. Tuttavia la diversa qualificazione del contratto incide sul regime di responsabilita’ del fornitore.
Nel caso in cui si tratti di contratto di appalto, l’imprenditore, che conta sulla personale organizzazione dei mezzi necessari e quindi su una totale autonomia nello svolgimento del servizio da parte dei propri collaboratori, assume un obbligo di risultato e quindi deve assicurare la rispondenza del software realizzato alle specifiche esigenze tecniche e funzionali che il committente dovra’ aver precisato nel contratto, con applicazione della garanzia per vizi e difformita’ ex artt. 1667-1668 c.c.
Nel caso in cui si tratti di contratto di opera, il professionista si impegna a svolgere personalmente (“con lavoro prevalentemente proprio”) il servizio richiesto, ma l’obbligazione sara’ di mezzi e la responsabilita’ del fornitore sara’ contenuta entro i limiti di cui all’art. 2236 c.c.
Vale per entrambe le figure il principio secondo il quale lo sviluppo del software comporta, in considerazione della stessa natura della prestazione pattuita, la necessita’ di una stretta collaborazione tra committente e fornitore: il primo deve rappresentare correttamente le proprie esigenze ed i problemi di carattere tecnico-gestionale che il software e’ destinato a gestire su base informatizzata; il secondo deve fornire soluzioni idonee a soddisfare nella maniera migliore le esigenze del committente. E’ stato correttamente sottolineato che questa stretta interrelazione tra le due parti comporta delicati problemi in ordine alla ripartizione delle responsabilita’ per le scelte effettuate ed ai diritti di sfruttamento economico dei programmi sviluppati.
Invero, in presenza di carenze funzionali del programma elaborato, si dovra’ di volta in volta stabilire a quali dei due contraenti, che hanno dovuto necessariamente collaborare, le carenze siano imputabili e nella prassi la soluzione puo’ profilarsi molto difficile.
La dottrina fa riferimento al caso del fornitore, che non si e’ sufficientemente preoccupato della rispondenza del risultato dell’attivita’ di sviluppo alle specifiche esigenze del committente, ponendolo in alternativa al caso del medesimo committente, che non ha descritto con adeguata chiarezza e precisione le proprie specifiche necessita’ ed obiettivi, ovvero aspetti tecnici intrinseci alla sua attivita’.

Tuttavia e’ ben possibile che i due profili di responsabilita’ coesistano e che si debba valutare la sussistenza di una maggiore o minore incidenza dei comportamenti colposi di ciascuno dei contraenti. Nello svolgere tale verifica naturalmente dovranno incidere le specifiche competenze di ciascuna delle parti contraenti, rientrando nell’ambito del dovere di diligenza del professionista richiedere ulteriori dettagli e chiarimenti all’utente che, per carenza di adeguate cognizioni tecniche, non si sia espresso in termini esaurienti.
Nel caso di specie il giudice configura correttamente il rapporto di collaborazione nell’ambito di un contratto d’opera ed analizzando approfonditamente le ragioni di entrambe le parti conclude per l’inadempienza del fornitore in quanto viene documentato ed ammesso dallo stesso attore, che non si e’ pervenuti ad un risultato utile per cui a norma dell’art. 2225 del cod. civ. non puo’ essere determinato alcun compenso mancando un effettivo risultato da valutare.

Il contratto in esame assume poi un particolare rilievo poiche’ avuto riferimento alla titolarita’ dei diritti sui programmi sviluppati, e’ certamente configurabile un conflitto tra gli interessi dell’utente-committente e quelli dello sviluppatore-appaltatore.
Il primo cerchera’, come e’ ovvio, di acquisire un diritto di esclusiva sul software  e cio’ per due ordini di motivi, ovvero per garantire il possibile recupero di una parte degli investimenti impegnati nella commessa, concedendo in licenza a terzi i diritti d’uso sul software sviluppato, e per avvalersi in via esclusiva del vantaggio competitivo offerto dalle soluzioni sviluppate per gestire la sua attivita’.
La software house-appaltatore, per altro verso, cerchera’ di sfruttare economicamente le conoscenze acquisite nella complessa attivita’ di programmazione svolta per conto del primo, utilizzandole come base per mettere a punto soluzioni da commercializzare e proporre ad altri soggetti.
Secondo la normativa dettata dal codice, espressamente in materia di appalto, la proprieta’ dell’opera si trasferisce al committente con la accettazione e la consegna. Tuttavia tale regola deve essere coordinata con le disposizioni introdotte dal D.lgs. 518/92, che stabiliscono in via originaria la titolarita’ dei diritti di sfruttamento economico del programma all’autore e, nell’ipotesi in cui il programma sia creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, allo stesso datore di lavoro.
Da tale quadro normativo si desume che il committente, qualora abbia partecipato allo sviluppo del software non solo fornendo dati ma suggerendo soluzioni, puo’ definirsi coautore, ma negli altri casi la titolarita’ dei diritti di sfruttamento economico del programma messo a punto su specifica commessa dalla software house fa capo per legge a quest’ultima, che potra’ disporre in via esclusiva di tutte le attivita’ riservate di cui all’art. 64-bis della legge sul diritto d’autore.
Nulla vieta che le parti dispongano espressamente in maniera diversa nel regolamento contrattuale ed infatti nei formulari diffusi sul mercato questo specifico aspetto non manca di essere disciplinato.

 Le regole dettate tra le parti variano a seconda della natura del software e della forza contrattuale di ciascuna parte e, quindi, talvolta si prevede che la titolarita’ dei diritti di sfruttamento economico del software faccia capo al committente, al quale viene conferita una licenza esclusiva; altre volte al committente e’ riservato esclusivamente un diritto d’uso sul software sviluppato, la cui titolarita’ resta in capo all’appaltatore; altre volte, ancora, si stabilisce la contitolarita’ quanto all’utilizzo interno, prevedendo invece il pagamento reciproco di royalties per lo sfruttamento di natura commerciale.
Specifiche clausole disciplinano, inoltre, i diritti sul know how e sulle eventuali invenzioni che siano state elaborate in connessione con la prestazione di servizi.
Al contratto di sviluppo software, quale che sia la natura giuridica, accedono poi obblighi reciproci di segretezza, con riguardo alle informazioni cui le parti dovessero avere accesso in ragione della esecuzione del contratto.

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