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In Gazzetta la Carta Nazionale dei Servizi

9 Maggio 2004 Commenta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2004 il D.P.R. n. 117 del 2 marzo 2004 che approva il Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi in applicazione dell’art. 27, comma 8, lett. B, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e’ una smart card che ogni pubblica amministrazione ha facolta’ di rilasciare per avviare una vera e propria comunicazione telematica con l’utente attraverso l’accesso in rete a tutti i servizi forniti per via telematica; si tratta infatti del principale strumento di accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e quindi non solo ai dati di dominio pubblico ma anche a tutto cio’ che riguarda informazioni personali del cittadino (dati fiscali, previdenziali, sanitari).
La CNS, che costituisce una sorta di anticipazione della Carta d’identita’ elettronica, rendera’ realizzabile la cosiddetta “semplificazione a domicilio” tramite la rete Internet.

E’ quindi nata “ufficialmente” la Carta Nazionale dei Servizi, la card con microchip per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale grazie ad un provvedimento predisposto dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, e dal Ministro per la Funzione Pubblica, Luigi Mazzella, di concerto con quelli dell’Economia e dell’Interno.
La card in sostanza e’ il ‘passe-partout’ digitale con cui i cittadini, attraverso l’utilizzo di un unico standard tecnologico, potranno accedere da dovunque ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione elettronica (e-Government).
Non solo. Lo standard individuato e’ aperto ad altre applicazioni proprio per sostenere lo sviluppo dell’e-Government, come la firma digitale, la tessera sanitaria personale, il codice fiscale.
Il Regolamento precisa all’art. 2 che la CNS e’ solo “alternativa” alla carta d’identita’ elettronica e quindi viene rilasciata a condizione che quest’ultima non sia in possesso del richiedente.
Le caratteristiche della CNS sono definite dall’art. 3 del Regolamento avuto riferimento innanzitutto al certificato di autenticazione che consiste in un attestato elettronico che assicura l’autenticita’ delle informazioni necessarie per l’identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi. Il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Come precisa l’art. 5 del regolamento la CNS deve avere una validita’ non superiore ai sei anni e tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l’accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che e’ responsabile del suo rilascio.

L’art. 7 del regolamento, prevede, inoltre che il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) debba effettuare controlli di qualita’ sulle procedure e sui dati utilizzati per l’emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiedere all’amministrazione emittente eventuali modifiche.
Attraverso la CNS, i cittadini potranno dialogare on line, da casa o dall’ufficio, con la Pubblica Amministrazione per ottenere documenti, servizi ed informazioni, inserendo questo passe-partout elettronico in un apposito lettore applicabile a qualsiasi personale computer.
Questo consentira’ un risparmio di tempo e di denaro rendendo cosi’ piu’ trasparente ed efficace il rapporto tra cittadini/utenti e uffici pubblici.
Questa sorta di bancomat, che eliminera’ le file agli sportelli, conterra’ tutti i dati identificativi della persona, che consentono – attraverso un codice numerico personale – l’identificazione certa e sicura per accedere subito ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

La “CNS”, che incrementera’ e velocizzera’ lo sviluppo e la fornitura dei servizi in rete da parte delle pubbliche amministrazioni, e’ di fatto un’anticipazione della Carta d’identita’ elettronica, ma da essa differisce per l’assenza della fotografia del titolare e, quindi, non e’ documento di identificazione.
Proprio perche’ la “CNS” non viene utilizzata con funzioni di riconoscimento a vista, le modalita’ di formazione ed emissione saranno piu’ flessibili comportando il coinvolgimento di tutte le pubbliche Amministrazioni e degli operatori di mercato, in particolare i certificatori, che gia’ oggi operano in questo settore con i necessari requisiti di sicurezza e qualita’.
Come e’ noto la carta d’identita’ elettronica e la carta nazionale dei servizi nascono da un’idea progettuale con la legge Bassanini n. 127/97, quando apparve chiaro che molti comuni in Italia volevano realizzare una carta della citta’ con cui offrire ai cittadini differenti tipologie di servizi.
Successivamente sono rientrate come uno degli obiettivi principali del piano di e-government ed anche il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca nella sua prima Direttiva sulle linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione ha considerato la carta d’identita’ elettronica una tappa fondamentale di quel percorso tracciato dal Governo diretto a favorire una sempre maggiore e razionale informatizzazione della P.A. consentendo l’accesso on-line ai servizi pubblici da parte di cittadini ed imprese.
I progetti della carta d’identita’ elettronica e della carta nazionale dei servizi, congiuntamente alla firma digitale, sono attualmente individuati nelle politiche di e-government quali strumenti attraverso i quali i cittadini potranno utilmente avvalersi della rete per usufruire di nuovi servizi erogati per via telematica dalle amministrazioni pubbliche.

Tali tematiche, tra l’altro, rientrano tra i progetti di emissione di una carta nazionale dei servizi, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2002 n. 10, in attuazione della direttiva 1999/93/CE in materia di firme elettroniche.
Ovviamente i principi che sono alla base di questa card sono analoghi a quelli della carta d’identita’ elettronica e cioe’:




  1. La sicurezza dello strumento in quanto e’ necessario, che la “CNS” sia uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione, rilascio, nonche’ utilizzo da parte del titolare.
    La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi informatici necessari al circuito di emissione, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facili contraffazioni, nonche’ di consentire un’identificazione certa da parte delle istituzioni competenti;


  2. l’utilizzo della card come carta servizi tramite tecniche di autenticazione opportunamente combinate con l’adozione di un codice personale di identificazione (PIN);


  3. l’interoperabilita’ imposta dalla necessita’ di dover disporre di un supporto in grado di funzionare allo stesso modo e su tutto il territorio nei confronti degli esercizi commerciali.

    Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici come la CNS e l’interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.
    Cio’ anche in considerazione del fatto che su questi profili l’Italia non e’ dotata di una legislazione in tutto idonea a contemperare le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell’attivita’ economica e commerciale con quelle di tutela della persona, anche in attuazione delle prescrizioni e dei principi generali gia’ contenuti nella normativa comunitaria.

    Al riguardo, l’Autorita’ Garante per la tutela dei dati personali, nell’esercizio della funzione consultiva di cui e’ titolare, ha piu’ volte segnalato, negli anni precedenti, la necessita’ di individuare con maggiore attenzione e proporzionalita’ la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati.
    In questa prospettiva il Garante ha dato il proprio parere al provvedimento attuativo volto a facilitare l’introduzione della carta formulando alcune doverose riflessioni sugli usi non proporzionati dei dati personali che potrebbero essere ipotizzati a vario scopo, anche a fini di contenimento della spesa sanitaria.
    Cio’ in utile e proficua cooperazione con gli uffici del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, ma ponendo in chiara luce gli obiettivi limiti che la disciplina internazionale e comunitaria pone al riguardo.

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