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La compravendita dei server.

2 Settembre 2003 Commenta

Sono sorte diverse figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto, meritano un’attenta considerazione per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue. Secondo i dati riportati da uno studio statistico della IDC, durante il secondo trimestre 2003, l’IBM ha rafforzato il suo dominio nel mercato dei server. In particolare, il colosso americano ha rosicchiato una discreta fetta del mercato a Sun Microsystems. Secondo la ricerca nel periodo considerato le vendite di server IBM sono cresciute del 10,1% con una quota di mercato del 30,4%. Sun segue come terzo operatore di mercato con un calo delle vendite del 18,7%. Infine, la fusione con Compaq non e’ bastata a HP, secondo operatore, per superare IBM.

Naturalmente il notevole impulso che il mercato dei server ha avuto negli ultimi tempi e che costringe inevitabilmente ad una accesa concorrenza tra le maggiori case produttrici, trova la sua causa principale nell’avvento di Internet e delle reti telematiche con gli sviluppi conseguenti. Inevitabilmente sono sorte diverse figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto, meritano un’attenta considerazione per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue.
Va anzitutto segnalato il contratto di sviluppo e gestione di un sito web. Risulta evidente che l’esercizio di un’attivita’ commerciale telematica comporta alcuni requisiti, tra i quali il possesso di un nome di dominio e un sito che permetta di rintracciare il negozio virtuale.
La creazione del luogo virtuale in cui cedere beni e prodotti, detta sito web, richiede la predisposizione di una struttura informatica idonea a raccogliere e diffondere le informazioni relative all’attivita’ imprenditoriale svolta, nonche’ le informazioni relative ai beni e servizi offerti al pubblico. La realizzazione della pagina web puo’ essere predisposta dal titolare del sito Internet o da un terzo che fornisce servizi di creazione e predisposizione di pagine web (webmaster).
In quest’ultimo caso tra il titolare del sito ed il webmaster si stipula un accordo denominato dalla dottrina contratto di sviluppo e mantenimento di un sito Internet, che ha ad oggetto la creazione un’opera dell’ingegno. Ne consegue che acquista rilievo, quanto alla disciplina applicabile, il profilo relativo alla tutela del diritto d’autore sui contenuti del sito.
Invero il contratto in esame risulta avere un contenuto complesso in cui confluiscono diverse prestazioni contrattuali, tra cui le principali sono la creazione di un bene immateriale, che puo’ consistere sia nella creazione di opere multimediali sia nella conversione in linguaggio HTML di contenuti forniti dal cliente, la predisposizione grafica delle pagine web, oltre l’eventuale previsione dell’obbligazione di manutenzione, che consiste in una prestazione ad esecuzione continuata che, da sola o nell’ambito di un accordo contrattuale con il fornitore di accessi alla rete Internet, consente al sito di essere sempre presente in rete.

Per potersi collegare alla rete ed usufruire dei vari servizi collegati, come la posta elettronica, il servizio ftp, l’utilizzo di spazio web, e’ necessario stipulare un accordo con un ISP (Internet Service Provider) ovvero un’azienda che possiede una connessione permanente alla rete Internet. Nasce cosi’ il contratto di accesso a Internet con il quale una parte (ISP), concede all’altra, il cliente, la connessione con Internet e fornisce ulteriori servizi verso un determinato corrispettivo.
Va sottolineato che, alla luce degli accordi in concreto stipulati, tali servizi possono essere forniti anche a titolo gratuito.
Prodromico al contratto in esame e’ il rapporto contrattuale tra l’ISP ed il gestore della rete di telecomunicazione, di solito strutturato, con le varianti necessarie alla particolarita’ del servizio, come un normale disciplinare delle condizioni di abbonamento al servizio telefonico.
I successivi contratti tra ISP e utilizzatori sono autonomi, ma e’ evidente che se viene meno il rapporto con il gestore o sorgono problemi con quest’ultimo, l’ISP per i consequenziali problemi con i propri contraenti potra’ rivalersi nei confronti del gestore stesso qualora la responsabilita’ della sospensione del servizio sia a lui attribuibile.
L’aspetto piu’ delicato di questa figura contrattuale e’ costituito dalla sua natura giuridica in quanto la presenza di una pluralita’ di elementi riconducibili a diverse fattispecie regolate dal codice civile ha dato luogo agli inevitabili contrasti dottrinari. Nell’affrontare tale problematica i contratti con i providers vengono divisi in due gruppi: il contratto di accesso, che garantisce la connessione diretta ad Internet, ed il contratto di content provider, che garantisce l’uso di uno spazio su Internet acquisito dal provider.
Quanto alla prima figura negoziale si rileva che essa presenta profili tipici del contratto di somministrazione, per il carattere di continuita’, nonche’ quelli della diversa figura dell’appalto di servizi, per l’organizzazione del servizio assicurato dal provider. La contestuale presenza di una pluralita’ di prestazioni riconducibili ad entrambe le fattispecie negoziali ha indotto la dottrina a richiamare la diversa figura negoziale disciplinata dall’art. 1677 c.c. Si tratta di una particolare forma di appalto che ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi alla quale la norma citata ritiene applicabili, in quanto compatibili le norme dell’appalto e quelle relative alla somministrazione.

Come gia’ premesso allorquando si e’ introdotto il concetto di contratto di accesso alla rete Internet, il soggetto che possiede una connessione permanente alla rete Internet puo’ anche scegliere di fornire un diverso tipo di servizio ai propri clienti, consistente essenzialmente nel porre a disposizione degli stessi uno spazio virtuale dove collocare le loro pagine web. In tal caso si stipula il c.d. contratto di locazione di spazio web.

Il contenuto di tale particolare forma di locazione si e’ sviluppato nella prassi secondo due modalita’ esecutive diverse, a seconda che la fornitura del servizio di accesso sia in hosting oppure in housing.
L’accesso in hosting e’ anche definito contratto di locazione di apparecchiature informatiche in quanto l’internet provider concede l’utilizzazione di uno spazio all’interno del proprio disco rigido alle condizioni e secondo le modalita’ previste dal contratto e tra queste vi e’ la facolta’ dell’utilizzatore di accedere ai computers ed ai servizi del provider, collocati fisicamente presso lo stesso fornitore.
La natura gratuita o onerosa dell’accordo di hosting implica ulteriori diversificazioni nel contenuto in quanto nel primo caso si riducono i servizi offerti e le garanzie.
Si discute se nella fattispecie negoziale in esame sia prevalente la fornitura continuativa di servizi a distanza ovvero la messa a disposizione fisica delle strutture del provider. La dottrina prevalente ritiene che, in ogni caso, e’ caratterizzante la funzione della messa a disposizione di uno spazio virtuale e delle apparecchiature per accedervi. E’ questo il motivo per il quale l’accordo viene definito come locazione di beni mobili, denominata anche noleggio. Tuttavia la medesima dottrina osserva che il contratto di hosting presenta evidenti analogie con il contratto del leasing operativo ove si concedono in godimento dei beni mobili, intesi come apparecchiature di cui le ditte produttrici non consentono la vendita. L’utilizzatore come corrispettivo della concessione e’ tenuto a pagare un canone relazionato al periodo di uso del bene, mentre a carico del fornitore si pongono le operazioni che attengono alla manutenzione, al controllo ed alle riparazioni del macchinario.
Nell’accordo di housing, invece, il provider mette in condizione il titolare del sito di connettersi alla rete telematica, ma in tal caso l’utente utilizza proprie apparecchiature e quindi e’ l’unico titolare dell’hardware e del server.
Tale accordo prevede due fondamentali obblighi a carico del provider, ovvero quello di mantenere una connessione secondo le modalita’ previste dall’accordo contrattuale, che si configura come obbligazione di mezzi, e quello di custodire l’apparecchiatura di proprieta’ del titolare del sito, che si configura come obbligazione di risultato.
Non e’ semplice inquadrare il contratto in esame in uno degli schemi negoziali tipici in quanto se il primo obbligo risulta tipico del contratto di appalto di servizi (o di prestazione d’opera, se il servizio non e’ fornito da un imprenditore), il secondo e’ proprio del contratto di deposito, nel quale l’obbligazione principale e’ costituita appunto dall’obbligo di custodia e di restituzione in natura dell’oggetto della prestazione.

Orbene, al fine dell’inquadramento giuridico, si puo’ sostenere la necessita’ di valutare nei singoli accordi la prevalenza dell’uno o dell’altro obbligo ovvero, ed e’ questa la soluzione che risulta piu’ aderente alla reale natura dei contratti diffusi nella prassi, si deve ritenere che si tratti di un contratto misto, vale a dire atipico, che trova nelle clausole specifiche dell’accordo e nelle norme applicabili alle singole prestazioni la propria disciplina.

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