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Sviluppo Software: Nasce l'International Software

2 Dicembre 2003 Commenta

MILANO. Nasce una nuova societa’ sul mercato IT. Si tratta dellaInternational Software che fornisce strumenti per aiutare programmatori eanalisti nella gestione della progettazione e dello sviluppo di software.Troppo spesso infatti, le informazioni contenute nei progetti scompaiono neidettagli del codice o comunque restano solo in parte. L’obiettivo finaledell’azienda e’ fare in modo che il codice del software sia sviluppato comeprevede il progetto originario.La nascita di nuove societa’ in un settore cosi’ delicato ed attuale come losviluppo del software rilancia senza alcun dubbio i relativi contratti chepresentano rilevanti complessita’ collegate all’ampia autonomia negozialedelle parti.Il contratto di sviluppo software, difatti, e’ uno schema negoziale creatodall’autonomia negoziale per soddisfare l’esigenza dell’utente di acquisirela possibilita’ di utilizzare un programma diverso da quelli standardizzati,al fine di realizzare specifiche e particolari esigenze.La qualificazione giuridica della figura in esame dipende dalla natura delsoggetto che viene incaricato dello sviluppo del programma, potendo a suascelta l’utente rivolgersi ad un imprenditore, ed in tal caso si realizzera’un contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.) ovvero ad unprofessionista ed in tal caso verra’ concluso un contratto d’opera (art.2222 c.c.).La prestazione oggetto dell’accordo sara’ in ogni caso l’analisi delleesigenze di programmazione ed elaborazione del committente e laprogettazione e lo sviluppo di un software idoneo a soddisfarle. Tuttavia ladiversa qualificazione del contratto incide sul regime di responsabilita’del fornitore.Nel caso in cui si tratti di contratto di appalto, l’imprenditore, che contasulla personale organizzazione dei mezzi necessari e quindi su una totaleautonomia nello svolgimento del servizio da parte dei propri collaboratori,assume un obbligo di risultato e quindi deve assicurare la rispondenza delsoftware realizzato alle specifiche esigenze tecniche e funzionali che ilcommittente dovra’ aver precisato nel contratto, con applicazione dellagaranzia per vizi e difformita’ ex artt. 1667-1668 c.c.Nel caso in cui si tratti di contratto di opera, il professionista siimpegna a svolgere personalmente (“con lavoro prevalentemente proprio”) ilservizio richiesto, ma l’obbligazione sara’ di mezzi e la responsabilita’del fornitore sara’ contenuta entro i limiti di cui all’art. 2236 c.c.Vale per entrambe le figure il principio secondo il quale lo sviluppo delsoftware comporta, in considerazione della stessa natura della prestazionepattuita, la necessita’ di una stretta collaborazione tra committente efornitore: il primo deve rappresentare correttamente le proprie esigenze edi problemi di carattere tecnico-gestionale che il software e’ destinato agestire su base informatizzata; il secondo deve fornire soluzioni idonee asoddisfare nella maniera migliore le esigenze del committente. E’ statocorrettamente sottolineato che questa stretta interrelazione tra le dueparti comporta delicati problemi in ordine alla ripartizione delleresponsabilita’ per le scelte effettuate ed ai diritti di sfruttamentoeconomico dei programmi sviluppati.]]>

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