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Dell’impresa di navigazione

TITOLO III
Dell’impresa di navigazione

Capi I: Dell’armatore

Art. 265 (Dichiarazione di armatore)
Chi assume l’esercizio di una nave preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio della nave o del galleggiante.
Quando l’esercizio non Ë assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione puÚ essere fatta dal proprietario.
Quando l’esercizio Ë assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento le formalità di cui agli artt. 279, 282 2f comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 266 (Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna)
Per l’esercizio delle navi addetet alla navigazione interna, l’annotazione dell’atto di concessione, o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d’iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267 (Designazione di rappresentante)
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli artt. 265 3f comma, 266, l’armatore, se non Ë domiciliato nel luogo dove Ë l’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve dsignare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell’autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

Art. 268 (Forma della dichiarazione)
La dichiarazione di armatore Ë fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente;
in quest’ultimo caso la dichiarazione Ë raccolta dall’autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 269 (Documenti da consegnare)
Quando l’esercizio non Ë assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso della nave.
Nel caso previsto dal “f comma dell’art. 377, se il contratto non Ë stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto iscrito con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con l’intervento di entrambi.

Art. 270 (Contenuto della dichiarazione di armatore)
La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell’armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l’esercizio Ë assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresÏ contenere:
c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;
d) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave.

Art. 271 (Pubblicità della dichiarazione)
La dichiarazione deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull’atto di nazionalità.
Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del 2f comma dell’art. 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 272 (Presunzione di armatore)
In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273 (Nomina di comandante della nave)
L’armatore nomina il comandante della nave e puÚ in ogni momento dispensarlo dal comando.

Art. 274 (Responsabilità dell’armatore)
L’armatore Ë responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti dagli artt.. 489, 490, nË degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 275 (Limitazione del debito dell’armatore)
Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte dai fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave l’armatore puÚ limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammonatre del nolo e di ogni altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale Ë limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.

Art. 276 (Valutazione del nolo e degli altri proventi)
Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l’ammontare lordo.

Capo II: Della società di armamento tra comproprietari

Art. 278 (Costituzione della società)
I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave.

Art. 279 (Pubblicità dell’atto di costituzione)
L’atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonchË, per le navi maggiori, mediante annotazione sull’atto di nazionalità.
Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società.
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d’iscrizione, si applica il disposto del 2f comma dell’art. 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 280 (Documenti per la pubblicità dell’atto di costituzione)
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
d) il nome e la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresÏ indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Art. 281 (Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione)
L’ufficio, al quale Ë richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell’art. 256.

Art. 282 (Pubblicità a cura del gerente)
Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti il gerente medesimo deve consegnare all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell’atto di nomina, perchË gli estremi di questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro d’iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull’atto di nazionalità.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa non Ë stata richiesta a norma dell’art. 279.

Art. 283 (Responsabilità dei comproprietari)
Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non puÚ superare l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
Il debito complessivo della società di armamento puÚ essere limitato a norma degli artt. 275 e seguenti.

Art. 284 (Effetti della mancanza di pubblicità)
In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte a terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’art. 282, il gerente Ë personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

Art. 285 (Ripartizione degli utili e delle perdite)
Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel 2f comma dell’art. 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali.
Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi della partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

Art. 286 (Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio)
I comproprietari componenti dell’equipaggio)
I comproprietari che siano componenti dell’equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote.

Capo III: Del raccomandatario

Art. 287 (Norme applicabili al contratto di raccomandazione)
Salvo i casi previsti dall’art. 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del Codice civile sul mandato con rappresentanza.

Art. 288 (Rappresentanza processuale del raccomandatario)
Entro i limiti nei quali gli Ë conferita la rappresentanza dell’armatore o del vettore, il raccomandatario puÚ promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

Art. 289 (Pubblicità della procura)
La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l’ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento.
Il comandante deve dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l’affare.

Art. 290 (Altre specie di raccomandazione)
Quando il raccomandatario Ë preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori.
Quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia. Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.

Art. 291 (Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria)
Quando il raccomandatario Ë preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell’art. 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l’institore.

Capo IV: Del comandante della nave

Art. 292 (Comando della nave)
Il comando della nave puÚ essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

Art. 293 (Sostituzione del comandante in corso di navigazione)
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungono disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove l’autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l’autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Per le navi addette pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 294 (Assunzione di comandante straniero all’estero)
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell’autorità consolare, il comando della nave puÚ essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali)
Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante, rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 296 (Atti di stato e testamenti)
Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell’art. 611 Cod. civ.

Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza)
Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresÏ accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

Art. 298 (Comando della nave in navigazione)
Il comandante , anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e all’uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

Art. 299 (Documenti di bordo e tenuta dei libri)
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresÏ che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.

Art. 300 (Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione)
Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove non sia necessario, deve farne richiesta alla navi che incontri, o altrimenti approdare nel pi~ vicino luogo anche se all’uopo occorre deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante puÚ impiegare per esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

Art. 301 (Riduzione delle razioni di viveri)
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non Ë possibile sopperire a norma dell’articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all’equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della spedizione)
Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli puÚ procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l’assistenza di altre navi.
Se a tal fine Ë necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell’art. 307.
Se Ë necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto Ë possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui pi~ utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

Art. 303 (Abbandono della nave in pericolo)
Il comandante non puÚ ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i pi~ provetti componenti l’equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.

Art. 304 (Relazione di eventi straordinari)
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione scritta alla compotente Autorità del luogo.

Art. 305 (Scaricazione prima della verifica della relazione)
Anteriormente alla verifica, a norma dell’art. 584, della relazione di cui all’articolo precedente, il comandante non puÚ iniziare la scaricazione della nave tranne che in caso di urgenza.

Art. 306 (Limiti della rappresentanza del comandante)
Il comandante puÚ in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, il comandante puÚ compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; puÚ parimenti assumere o congedare componenti dell’equipaggio.
La presenza dell’armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, Ë opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dll’armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stato conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all’interessato fino a prova contraria.

Art. 307 (Necessità di denaro in corso di viaggio)
Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per latra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell’articolo precedente, il comandante deve dare immediato avviso all’armatore.
Quando ciÚ non sia possibile, ovvero se l’armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nË dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessità di provvedere, puÚ farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d’opera ovvero a darne in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, puÚ farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell’articolo precedente, il comandante Ë tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l’autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.

Art. 308 (Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze)
Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l’armatore Ë tenuto a rimborsare gli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave Ë perduta per causa non imputabile all’armatore, questi Ë tenuto a corrispondere agli eventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.
Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l’armatore Ë tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l’armatore Ë tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non Ë possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli eventi diritto, l’armatore Ë tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci che avvrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.
Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore Ë tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Art. 309 (Poteri processuali del comandante )
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puÚ in caso di urgenza notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell’interesse dell’armatore, per qquanto riguarda la nave e la spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero alle obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione . La presenza dell’armatore o di un suo rappresentante puÚ essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’art. 306.
L’armatore puÚ riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e puÚ inoltre impugnare le sentenze emesse in contradditorio del comandante.

Art. 310 (Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari)
Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, puÚ, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questa dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.

Art. 311 (Vendita della nave in caso di navigabilità)
Il comandante non puÚ vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l’assoluta innavigabilità della nave, puÚ autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.

Art. 312 (Gestione di interessi degli aventi diritto al carico)
Il comandante deve, quando ciÚ si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.
Se per eviatre o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.

Art. 313 (Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio)
In caso di pilotaggio, il comandante Ë responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore Ë derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Art. 314 (Processo verbale)
Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonchË la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 307, devono esssere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell’equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro o sottoscriverlo, il proceso verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della presentazione di questa alla competente autorità.

Art. 315 (Autorità competente)
L’autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all’art. 304 Ë, nella Repubblica, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all’estero, il console o chi ne fa le veci.

Capo V: Dell’equipaggio

Art. 316 (Formazione dell’equipaggio)
L’equipaggio della nave marittima Ë costituito dal comandante, dagli uffici e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L’equipaggio della nave della navigazione intyerna Ë costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.
Fa inoltre parte dll’equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.

Art. 317 (Composizione e forza minima dell’equipaggio)
Il comandante del porto provvede all’applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonchË la composizione e la forza minima dell’intero equipaggio.
Il ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, puÚ consentire, ai fini della composizione dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per i trasporti.

Art. 318 (Nazionalità dei componenti dell’equipaggio)
L’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti dell Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani.
Il ministro per la marina mercantile, in caso di particolari necessità, puÚ autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell’intero equipaggio.

Art. 319 (Assunzione di personale straniero all’estero)
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l’autorità consolare puÚ autorizzare l’assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente.

Art. 320 (Servizio di macchina)
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.

Art. 321 (Gerarchia di bordo delle navi marittime)
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo Ë la seguente:
1. comandante;
2. direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3. primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
4. secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5. gli altri ufficiali;
6. nostromo, maestro di macchina;
7. gli altri sottoufficilai;
8. i comuni.
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo Ë equiparato al primo ufficiale.

Art. 322 (Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna)
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio delle navi addette alla navigazione interna Ë la seguente:
1. comandante;
2. macchinista, motorista;
3. capo timoniere;
4. i sottoufficiali;
5. i comuni
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo Ë equiparato al capo timoniere.

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