Del personale della navigazione
Titolo IV: Del personale della navigazione
Capo I: Del personale marittimo
Art. 113
All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l’amministrazione della marina mercantile.
Art. 114
Il personale marittimo comprende:
a) la gente del mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Art. 115
La gente del mare si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Art. 116
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) i lavoratori portuali;
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il Ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puÚ determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove occorra, l’impiego.
Art. 117
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d’ascia e i calafati.
Art. 118
La gente di mare Ë iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali, sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti ddagli uffici indicati dal regolamento.
Art. 119
Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l’età non deve superare i quarantacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.
Il Ministro per la marina mercantile puÚ consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puÚ altresÏ consentire la immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.
Il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puÚ disporre, quando le condizione del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell’iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l’iscrizione di minori di anni diciotto Ë necessario il consenso di chi esercita la patria podestà o la tutela.
I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell’art, 116, dal Ministro per le comunicazioni.
Per l’esercizio della pesca costiera e del traffico locale possono conseguire l’iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l’iscrizione nelle matricole della gente di mare ai sensi del precedente comma Ë interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Art. 120
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli artt. 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell’iscritto;
b) dichiarazione dell’iscritto di voler abbandonare l’attività marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell’idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono la iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dell’esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all’art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni Ë disciplinata dal regolamento.
Art. 121
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell’articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell’art. 119.
Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed F9 possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni Ë disciplinata dal regolamento.
Art. 122
La gente di mare Ë munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d’iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Art. 123
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
f) capo barca;
h) conduttore;
Per i servizi di macchina i titolo professionali sono:
a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista;
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell’abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma del regolamento, e per i titoli di cui alterzo comma da leggi e regolamenti speciali.
Il regoalmento determina le altre qualifiche relative all’esercizio della professione marittima e prescrive altresÏ i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all’esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
Art. 124
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell’articolo precedente Ë di competenza del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali Ë di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Art. 125
Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.
Art. 126
E’ vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un’attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puÚ essere ripetuto.
Art. 127
All’assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all’estero sovraintendente l’autorità consolare. Capo II. Del personale della navigazione interna
Art. 128
All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all’esercizio della navigazione interna.
Art. 129
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Art. 130
Il personale navigante si divide in tre categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione.
Art. 131
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il Ministro per le comunocazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico puÚ determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l’impiego.
Art. 132
Il personale navigante Ë iscritto in matricole ed Ë muniti di un libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi dei porti Ë iscritto in registri ed Ë munito di un libretto di ricognizione.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Art. 133
Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.
Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto Ë necessario il consenso di chi esercita la patria podestà o affini sino al terzo grado.
Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto Ë necessario il consenso di chi esercita la patria podestà o latutela.
Il Ministro per le comunicazioni puÚ consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.
I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell’art. 131, dal Ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonchË la reiscrizione nei medesimi.
Art. 134
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitao;
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma, e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell’abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabilite dal regolamento.
Il Ministro per lecomunicazioni,in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puÚ determinare altre qualifiche relative all’esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
Art. 135 (Assunzione all’estero)
All’assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all’estero sovraintende l’autorità consolare.
E’ possibile avere informazioni sul numero di persone e quali qualifiche devono avere per una barca per trasporto passeggeri(80) lunga 15 mt. e larga 4.2 stazza lorda 17 tonnellate con classe rina per la navigazione litoranea.?
piermario
salve sono un motorista della guardia di finanza di mare per l’iscrizione alla 1°categoria della gente di mare devo svolgere tutta la prassi o posso fare semplicemente la domanda senza fare prove e visite dato che io gia navigo grazie
Salve vorrei sapere se un conduttore per il traffico locale, o un capo barca puo condurre una barca a vela urgente grazie
La prova finale consiste nella stesura di un elaborato e di una esposizione orale davanti alla commissione di laurea. Lo studente, dopo aver acquisito 150 CFU, concorda un argomento con un docente del corso di laurea che sovraintende alla stesura dell’elaborato. L’argomento dell’elaborato riguarda una delle discipline contemplate dal piano di studio dello studente. L’elaborato deve mettere in luce la maturita culturale ed una capacita di elaborazione personale. Le caratteristiche richieste, assieme agli obiettivi formativi proposti, saranno gli elementi di base per la valutazione finale da parte della commisione di laurea.
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