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Codice penale – Dei delitti in particolare


Libro secondo: DEI DELITTI IN PARTICOLARE


Titolo I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INTERNAZIONALE DELLO STATO


Art. 241 Attentati contro la integrita’, l’indipendenza o l’unita’
dello Stato 

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato
o una parte di esso alla sovranita’ di uno Stato straniero, ovvero a
menomare l’indipendenza dello Stato e’ punito con la morte (1).
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a
disciogliere l’unita’ dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una
colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua
sovranita’.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


Art. 242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano 
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle
forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, e’ punito
con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva
e’ punito con la morte (1).
Non e’ punibile chi, trovandosi, durante le ostilita’, nel territorio
dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un
obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo e’ considerato
"cittadino" anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza
italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati "Stati in guerra" contro
lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato
italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di
belligeranti.
(1)La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


Art. 243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo
Stato italiano 
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinche’ uno Stato estero
muova guerra o compia atti di ostilita’ contro lo Stato italiano, ovvero
commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilita’ si
verificano, si applica l’ergastolo.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


Art. 244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato
italiano al pericolo di guerra 
Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri
atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano
al pericolo di una guerra, e’ punito con la reclusione da cinque a dodici
anni; se la guerra avviene, e’ punito con l’ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un
Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini,
ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e’
della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni
diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e’
della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralita’
o alla guerra 
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere
atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al
mantenimento della neutralita’, ovvero alla dichiarazione di guerra, e’
punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e’ aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda
col mezzo della stampa.

Art. 246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero 
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo
straniero, per se’ o per altri, denaro o qualsiasi utilita’, o soltanto ne
accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi
nazionali, e’ punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con
la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a
quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che da’ o promette il denaro o l’utilita’.

La pena e’ aumentata:
1) se il fatto e’ commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l’utilita’ sono dati o promessi per una propaganda col
mezzo della stampa.

Art. 247 Favoreggiamento bellico 
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per
favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o
per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano,
ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con la
morte (1).
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 248 Somministrazione al nemico di provvigioni 
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo
Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate
a danno dello Stato italiano, e’ punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto
all’estero.

Art. 249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico 
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore
dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, e’ punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto
all’estero.

Art. 250 Commercio col nemico 
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il
quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248,
commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque
dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato
nemico, e’ punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa
pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a
lire duemilioni.

Art. 251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra 
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi
che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso
con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessita’, per i bisogni delle forze
armate dello Stato o della popolazione, e’ punito con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o
dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore
a lire due milioni.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto e’ dovuto a colpa, le
pene sono ridotte alla meta’.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, allorche’ essi, violando i loro obblighi
contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 252 Frode in forniture in tempo di guerra 
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei
contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi
contrattuali indicati nell’articolo precedente e’ punito con la reclusione
non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore
della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non
inferiore a lire quattro milioni.

Art. 253 Distruzione o sabotaggio di opere militari 
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti,
depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate
dello Stato e’ punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo
Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 254 Agevolazione colposa 
Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente e’
stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in
possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate,
questi e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o
documenti concernenti la sicurezza dello Stato 
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce,
sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la
sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o
internazionale, dello Stato e’ punito con la reclusione non inferiore a
otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione
o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello
Stato 
Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello
Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale,
dello Stato, debbono rimanere segrete e’ punito con la reclusione da tre a
dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che
debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese
quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni
d’ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l’Autorita’ competente ha vietato la
divulgazione, la pena e’ della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione
o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 257 Spionaggio politico o militare 
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie
che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque,
nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono
rimanere segrete, e’ punito con la reclusione non inferiore a quindici
anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo
Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


Art. 258 Spionaggio di notizie di cui e’ stata vietata la
divulgazione 
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di
cui l’Autorita’ competente ha vietato la divulgazione e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l’ergastolo se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato
in guerra con lo Stato italiano.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione
o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 259 Agevolazione colposa 
Quando l’esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255,
256, 257 e 258 e’ stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di
chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia,
questi e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse
la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni
militari.
Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti e’
stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la
custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di
aria, nelle quali e’ vietato l’accesso nell’interesse militare dello
Stato.

Art. 260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso
ingiustificato di mezzi di spionaggio 
E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra,
di acqua o di aria, in cui e’ vietato l’accesso nell’interesse militare
dello Stato;
2) e’ colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita’, in possesso
ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti
dagli articoli 256, 257 e 258;
3) e’ colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra
cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e’ commesso in tempo
di guerra, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 261 Rivelazione di segreti di Stato 
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate
nell’articolo 256 e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto e’ commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari,
la pena della reclusione non puo’ essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si
applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena
dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di
morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi
ottiene la notizia.
Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da sei mesi
a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da
tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel
primo capoverso.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la
divulgazione 
Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorita’ competente ha vietato la
divulgazione, e’ punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto e’ commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
preparazione o l’efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari,
la pena e’ della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si
applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la
reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo
capoverso la pena di morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi
ottiene la notizia.
Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da sei mesi
a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da
tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel
primo capoverso.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 263 Utilizzazione dei segreti di Stato 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega
a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove
applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza
dello Stato, e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con
la multa non inferiore a lire due milioni.
Se il fatto e’ commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica
dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole e’ punito con la
morte (1).
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 264 Infedelta’ in affari di Stato 
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di
Stato, si rende infedele al mandato e’ punito, se dal fatto possa derivare
nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a
cinque anni.

Art. 265 Disfattismo politico 
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false,
esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere
lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di
fronte al nemico, o svolge comunque un’attivita’ tale da recare nocumento
agli interessi nazionali, e’ punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni.
La pena e’ non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto e’ commesso con propaganda o comunicazioni dirette a
militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena e’ dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a
intelligenze col nemico.

Art. 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi 
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il
giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri
inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti
contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri
militari, e’ punito, per cio’ solo, se il fatto non costituisce un piu’
grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena e’ della reclusione da due a cinque anni se il fatto e’ commesso
pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto
pubblicamente quando il fatto e’ commesso:
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu’ persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui e’ tenuta, o per il numero
degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di
riunione non privata.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
prevede che per l’istigazione di militari a commettere un reato militare
la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla meta’ della pena
stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione.


Art. 267 Disfattismo economico 
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso
dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o
privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di
fronte al nemico, e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque anni
e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la
reclusione non puo’ essere inferiore a dieci anni.
La reclusione non e’ inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in
seguito a intelligenze col nemico.

Art. 268 Parificazione degli Stati alleati 
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando
il delitto e’ commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a
fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 269 Attivita’ antinazionale del cittadino all’estero 
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica
voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne
dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato
all’estero, o svolge comunque un’attivita’ tale da recare nocumento agli
interessi nazionali, e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque
anni.

Art. 270 Associazioni sovversive 
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o
dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una
classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe
sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economicosociali costituiti nello Stato, e’ punito con la reclusione da
cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la
soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della
societa’.
Chiunque partecipa a tali associazioni e’ punito con la reclusione da uno
a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso
nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato
ordinato lo scioglimento.

Art. 270 bis Associazioni con finalita’ di terrorismo e di
eversione dell’ordine democratico 
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si
propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione
dell’ordine democratico e’ punito con la reclusione da sette a quindici
anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e’ punito con la reclusione da
quattro a otto anni.
Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.

Art. 271 Associazioni antinazionali 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel
territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un’attivita’
diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e’ punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Art. 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale 
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione
violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la
soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il
sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti
nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento
politico e giuridico della societa’, e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Se la propaganda e’ fatta per distruggere o deprimere il sentimento
nazionale, la pena e’ della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle
disposizioni precedenti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo comma.


Art. 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere
internazionale 

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza
o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di
carattere internazionale, o sezioni di essi, e’ punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l’autorizzazione e’ stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o
reticenti, la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa
non inferiore a lire due milioni.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo.


Art. 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere
internazionale 
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o
istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non
sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, e’ punito con la multa
da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello
Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni,
enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.

La Corte costiuzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo.


Art. 275 Accettazione di onorificenze o utilita’ da uno Stato
nemico 
Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta
gradi o dignita’ accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche
insegne onorifiche, pensioni o altre utilita’, inerenti ai predetti gradi,
dignita’, titoli, decorazioni o onorificenze, e’ punito con la reclusione
fino a un anno.



Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INTERNA DELLO STATO


Art. 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica 
Chiunque attenta alla vita, alla incolumita’ o alla liberta’ personale del
Presidente della Repubblica, e’ punito con l’ergastolo.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


Art. 277 Offesa alla liberta’ del Presidente della Repubblica 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla
liberta’ del Presidente della Repubblica e’ punito con la reclusione da
cinque a quindici anni.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 278 Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della
Repubblica 
Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica e’
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 279 Lesa prerogativa della irresponsabilita’ del Presidente
della Repubblica 
Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il
biasimo o la responsabilita’ degli atti del Governo e’ punito con la
reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due
milioni.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


Art. 280 Attentato per finalita’ terroristiche o di eversione 
Chiunque, per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico attenta alla vita od alla incolumita’ di una persona, e’
punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e,
nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall’attentato alla incolumita’ di una persona deriva una lesione
gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni
diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che
esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza
pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono
aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si
applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di
attentato alla incolumita’, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti
previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste (1).
(1)L’articolo originario era stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre
1944, n. 288. L’attuale articolo e’ stato inserito dal D.L. 15 dicembre
1979, n. 625.

Art. 281 Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 282 Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 283 Attentato contro la costituzione dello Stato 
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o
la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento
costituzionale dello Stato, e’ punito con la reclusione non inferiore a
dodici anni.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato 
Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato e’
punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte (1).
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da
tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute
in un luogo di deposito.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


Art. 285 Devastazione, saccheggio e strage 
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un
fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel
territorio dello Stato o in una parte di esso e’ punito con la morte (1).

(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 286 Guerra civile 
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel
territorio dello Stato, e’ punito con l’ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole e’ punito con la morte (1).
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare 
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo
indebitamente, e’ punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando
militare.
Se il fatto e’ commesso in tempo di guerra, il colpevole e’ punito con
l’ergastolo; ed e’ punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso
l’esito delle operazioni militari.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 288 Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno
Stato estero 
Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo
arruola o arma cittadini, perche’ militino al servizio o a favore dello
straniero, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena e’ aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o
persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Art. 289 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le
assemblee regionali 
E’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si
tratti di un piu’ grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad
impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle
attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte
costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ diretto
soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni
suddette.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.


Art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione 
Chiunque per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico sequestra una persona e’ punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta
dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e’ punito con la
reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il
soggetto passivo riacquisti la liberta’ e’ punito con la reclusione da due
a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro,
dopo la liberazione, la pena e’ della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo
comma e’ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena
prevista dal terzo comma e’ sostituita la reclusione da ventiquattro a
trenta anni. Se concorrono piu’ circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non puo’ essere inferiore a dieci
anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell’ipotesi
prevista dal terzo comma.
Articolo aggiunto dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59.

Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni
costituzionali e delle Forze armate 
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o
una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine
giudiziario e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate
dello Stato o quelle della liberazione.
Articolo cosi’ modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.

Art. 290 bis Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne
fa le veci 
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 e’ parificato al
Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 291 Vilipendio alla nazione italiana 
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e’ punito con la
reclusione da uno a tre anni.

Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato 
Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e’
punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s’intende la
bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori
nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i
colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 292 bis Circostanza aggravante 
La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all’onore o
al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo
(vilipendio delle Forze armate) , e 292 (vilipendio della bandiera o di
altro emblema dello Stato) e’ aumentata, se il fatto e’ commesso dal
militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi,
non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi
degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.
Articolo aggiunto dalla L. 23 marzo 1956, n. 167.

Art. 293 Circostanza aggravante 
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso dal cittadino in territorio estero.


Capo III: DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO


Art. 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino 
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte
l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo
in senso difforme dalla sua volonta’, e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni.


Capo IV: DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI
I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI


Art. 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri 
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita’ o
alla liberta’ personale del Capo di uno Stato estero e’ punito, nel caso
di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e,
negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal
fatto e’ derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e’
punito con la morte (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi
e’ punito con l’ergastolo.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 296 Offesa alla liberta’ dei Capi di Stati esteri 
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti
dall’articolo precedente, attenta alla liberta’ del Capo di uno Stato
estero e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 297 Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri 
Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del
Capo di uno Stato estero e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri 
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti,
ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri,
accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualita’ di Capi di
missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni (1).

(1) Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


Art. 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato
estero 
Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto
o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno
Stato estero, usati in conformita’ del diritto interno dello Stato
italiano, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 300 Condizione di reciprocita’ 
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in
quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato
italiano o alla bandiera italiana parita’ di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a
norma dell’articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parita’ di
tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.
Se la parita’ della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni
dei titoli dodicesimo e tredicesimo, ma la pena e’ aumentata.


Capo V: DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI


Art. 301 Concorso di reati 
Quando l’offesa alla vita, alla incolumita’, alla liberta’ o all’onore,
indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, e’ considerata
dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle
contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che
stabiliscono la pena piu’ grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate, disposizioni diverse
da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un
terzo alla meta’.
Quando l’offesa alla vita, alla incolumita’, alla liberta’ o all’onore e’
considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante
di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il
colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei
reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei
capi precedenti.

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei
capi primo e secondo 
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi,
preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge
stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo o la reclusione, e’ punito,
se la istigazione non e’ accolta, ovvero se la istigazione e’ accolta ma
il delitto non e’ commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare e’ sempre inferiore alla meta’ della pena
stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 303 Pubblica istigazione e apologia 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu’ fra i delitti
indicati nell’articolo precedente e’ punito, per il solo fatto
dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o
piu’ fra i delitti indicati nell’articolo precedente.

Art. 304 Cospirazione politica mediante accordo 
Quando piu’ persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti
indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono
puniti, se il delitto non e’ commesso, con la reclusione da uno a sei
anni.
Per i promotori la pena e’ aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare e’ sempre inferiore alla meta’ della pena
stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo (1).
(1) Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato
che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate  artt.
330, 304, 305 cod. pen.  in tutti quei casi rispetto ai quali
l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo
sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’art. 40 Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l’applicazione dell’esimente
di cui al cit. art. 51 cod. pen.".

Art. 305 Cospirazione politica mediante associazione 
Quando tre o piu’ persone si associano al fine di commettere uno dei
delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o
organizzano la associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione
da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e’ della
reclusione da due a otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o piu’ dei
delitti sopra indicati (1).
(1)Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato
che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate  artt.
330, 304, 305 cod. pen.  in tutti quei casi rispetto ai quali
l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo
sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’art. 40 Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l’applicazione dell’esimente
di cui al cit. art. 51 cod. pen.".


Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione 
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si
forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od
organizzano, soggiacciono, per cio’ solo, alla pena della reclusione da
cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e’ della
reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena
stabilita per i promotori.

Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da’
rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano
all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e’
punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e’ aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati
continuatamente.
Non e’ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli
ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini
nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di
prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche’ sia morto il
coniuge e non vi sia prole.

Art. 308 Cospirazione: casi di non punibilita’ 
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro
i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo e’
intervenuto o l’associazione e’ costituita, e anteriormente all’arresto,
ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o
dall’associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia
compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo e’ intervenuto o
l’associazione e’ stata costituita.

Art. 309 Banda armata: casi di non punibilita’ 
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i
quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne
formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorita’ o della forza pubblica, o
immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda
stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o
abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia
compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda e’ stata formata.

Art. 310 Tempo di guerra 
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "tempo di guerra"
e’ compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra quando questa
sia seguita.

Art. 311 Circostanza diminuente: lieve entita’ del fatto 
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuita’ del danno o del pericolo,
il fatto risulti di lieve entita’.

Art. 312 Espulsione dello straniero 
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della liberta’ personale
per taluno dei delitti preveduti da questo titolo e’ espulso dallo Stato.

Art. 313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento 
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274,
277. 278, 279, 287 e 288 non si puo’ procedere senza l’autorizzazione del
Ministro per la giustizia.
Parimenti, non si puo’ procedere senza tale autorizzazione per i delitti
preveduti dagli articolo 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono
commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di
guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto dall’articolo 290, quando e’ commesso contro
l’assemblea costituente ovvero contro le assemblee legislative o una di
queste, non si puo’ procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea contro
la quale il vilipendio e’ diretto. Negli altri casi non si puo’ procedere
senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia (1).
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli
articoli 296 e 297, e dall’articolo 299 sono punibili a richiesta del
Ministro per la giustizia (2).
(1) Con sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969 la Corte cost. ha dichiarato
l’illegittimita’ di questo comma nei limiti in cui attribuisce il potere
di dare l’autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della
Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziche’ alla Corte
stessa.
(2) Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Art. 314 Peculato 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo
per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilita’ di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria,
e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e
questa, dopo l’uso momentaneo, e’ stata immediatamente restituita (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.


Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale,
nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se’ o per un terzo, denaro od
altra utilita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato 
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo
Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita’ europee contributi,
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita’ di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalita’, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni (1).
(1) Articolo introdotto dall’art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e
successivamente cosi’ modificato dall’art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 317 Concussione 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che,
abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra
utilita’, e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 317 bis Pene accessorie 
La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze
attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni,
la condanna importa l’interdizione temporanea (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio 
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,
per se’ o per un terzo, in denaro od altra utilita’, una retribuzione che
non gli e’ dovuta, o ne accetta la promessa, e’ punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da
lui gia’ compiuto, la pena e’ della reclusione fino ad un anno (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se’ o per un terzo,
denaro od altra utilita’, o ne accetta la promessa, e’ punito con la
reclusione da due a cinque anni (1) .
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti 
La pena e’ aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione
di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari 
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena e’ della reclusione da quattro a dodici
anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque
anni o all’ergastolo, la pena e’ della reclusione da sei a venti anni (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche se il fatto e’
commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui
all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico
servizio, qualora rivesta la qualita’ di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo
(1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 321 Pene per il corruttore 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319,
nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi da’ o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un
pubblico servizio il denaro od altra utilita’ (1).
1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e
successivamente modificato dall’art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 322 Istigazione alla corruzione 
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita’ non dovuti ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste
la qualita’ di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo
ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla
pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa e’ fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del
suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo (1) .
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita’ di pubblico
impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita’
da parte di un privato per le finalita’ indicate dall’articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilita’ da parte di un privato per le
finalita’ indicate dall’articolo 319 (2).
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
(2)  Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 323 Abuso d’ufficio 
Salvo che il fatto non costituisca un piu’ grave reato, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura
a se’ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e’ aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un
carattere di rilevante gravita’.
Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente cosi’
sostituito dall’art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.

Art. 323 bis Circostanza attenuante 
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320,
322 e 323 sono di particolare tenuita’, le pene sono diminuite (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 324 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio 
Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega,
a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualita’, rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e’ punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione e’ soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un
anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, per procurare a se’ o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si
avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e’
commesso al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto non
patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o
degli atti dell’Autorita’ 
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, eccita al
dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle
disposizioni dell’Autorita’ o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o
servizio, ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, alle
disposizioni dell’Autorita’ o ai doveri predetti, e’ punito, quando il
fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato
incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.

Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto dell’ufficio che, per ragioni di giustizia o
di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita’, deve
essere compiuto senza ritardo, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e’ punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o
da un agente della forza pubblica 
Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda
indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorita’ competente
nelle forme stabilite dalla legge, e’ punito con la reclusione fino a due
anni.

Art. 330 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita’ 
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita’,
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti,
uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita’ del servizio, e’
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non
inferiore a lire un milione.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Art. 332 Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono
di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio 
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica
necessita’ che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di
adoperarsi per la ripresa del servizio a cui e’ addetto o preposto, ovvero
di compiere cio’ che e’ necessario per la regolare continuazione del
servizio, e’ punito con la multa fino a lire un milione.

Art. 333 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorita’ amministrativa 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa
sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall’autorita’ amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo
di favorire il proprietario di essa, e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la
distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono commessi dal
proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e’ della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a
lire seicentomila, se il fatto e’ commesso dal proprietario della cosa
medesima non affidata alla sua custodia (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorita’
amministrativa 
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorita’ amministrativa, per colpa
ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la
sottrazione o la soppressione, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a lire seicentomila (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.



Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale 
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, e’ punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena e’ della reclusione fino a tre anni, se il fatto e’ commesso per
costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale 
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad
un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o
di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e’ punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario 

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica
Autorita’ costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche
temporaneamente o per turbarne comunque l’attivita’, e’ punito con la
reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle
deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di
pubblica necessita’, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

Art. 339 Circostanze aggravanti 
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la
violenza o la minaccia e’ commessa con armi, o da persona travisata, o da
piu’ persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o
valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni,
esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e’ commessa da piu’ di cinque persone
riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse,
ovvero da piu’ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e’, nei
casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e
338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal
capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessita’ 
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarita’ di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita’, e’ punito con la
reclusione fino a un anno.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno
a cinque anni.

Art. 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale 
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in
presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, e’ punito
con la reclusione da sei mesi a due anni (1).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico
ufficiale e a causa delle sue funzioni.
La pena e’ della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nella
attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto e’ commesso con violenza o
minaccia, ovvero quando l’offesa e’ recata in presenza di una o piu’
persone.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte
in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

Art. 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario 
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una
pubblica Autorita’ costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della
rappresentanza o del collegio, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla
rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e’ della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste
nella attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Art. 343 Oltraggio a un magistrato in udienza 
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza e’
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e’ della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia.

Art. 344 Oltraggio a un pubblico impiegato 
Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui
l’offesa e’ recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico
servizio; ma la pene sono ridotte di un terzo.

Art. 345 Offesa all’Autorita’ mediante danneggiamento di affissioni 
Chiunque, per disprezzo verso l’Autorita’, rimuove, lacera, o, altrimenti
rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o
esposti al pubblico per ordine dell’Autorita’ stessa, e’ punito con la
multa fino a un milione di lire.

Art. 346 Millantato credito 
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un
pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa
promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilita’, come prezzo della
propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, e’ punito con
la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila
a quattro milioni.
La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un
milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a
se’ o ad altri, denaro o altra utilita’, col pretesto di dover comprare il
favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche 
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un
pubblico impiego e’ punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale,
avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o
sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 348 Abusivo esercizio di una professione 
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e’ richiesta
una speciale abilitazione dello Stato, e’ punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 349 Violazione di sigilli 
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorita’
apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita’ di una cosa,
e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
Se il colpevole e’ colui che ha in custodia la cosa, la pena e’ della
reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei
milioni.

Art. 350 Agevolazione colposa 
Se la violazione dei sigilli e’ resa possibile, o comunque agevolata, per
colpa di chi ha in custodia la cosa, questi e’ punito con la multa da lire
centomila a due milioni.

Art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di
reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente
custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un
impiegato che presti un pubblico servizio, e’ punito, qualora il fatto non
costituisca un piu’ grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 352 Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato il
sequestro 
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorita’ ha ordinato il
sequestro, e’ punito con la multa fino a un milione di lire.

Art. 353 Turbata liberta’ degli incanti 
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o
nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero
ne allontana gli offerenti, e’ punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole e’ persona preposta dalla legge o dalla Autorita’ o agli
incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e’ da uno a cinque anni
e la multa da lire un milione a quattro milioni.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di
licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale
o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta’.

Art. 354 Astensione dagli incanti 
Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra
utilita’ a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o
alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, e’ punito con la
reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 355 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture 
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di
fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con
un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita’, fa mancare
in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno
stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire
duecentomila.
La pena e’ aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla
comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni
telegrafiche e telefoniche;
2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze
armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un
pubblico infortunio.
Se il fatto e’ commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un
anno, ovvero la multa da lire centomila a un milione.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi
contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture 
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o
nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo
precedente, e’ punito con la reclusione da un anno a cinque anni o con la
multa non inferiore a lire due milioni.
La pena e’ aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo
precedente.


Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI


Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale 
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti e’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e
successivamente modificato dall’art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio 
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attivita’ disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessita’ 
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio
di pubblica necessita’:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per
legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne’ prestando un
pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita’
mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Art. 360 Cessazione della qualita’ di pubblico ufficiale 
Quando la legge considera la qualita’ di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica
necessita’, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un
reato, la cessazione di tale qualita’, nel momento in cui il reato e’
commesso, non esclude la esistenza di questo ne’ la circostanza
aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.


Titolo III: DEI DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA


Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale 
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare
all’Autorita’ giudiziaria, o ad un’altra Autorita’ che a quella abbia
obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a
causa delle sue funzioni, e’ punito con la multa da lire sessantamila a un
milione.
La pena e’ della reclusione fino a un anno, se il colpevole e’ un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico
servizio 
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare
all’Autorita’ indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia
avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio, e’ punito con la
multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a
querela della persona offesa.

Art. 363 Omessa denuncia aggravata 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata
denuncia riguarda un delitto contro la personalita’ dello Stato, la pena
e’ della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e’ da uno a cinque anni, se
il colpevole e’ un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Art. 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino 
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la
personalita’ dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di
morte (1) o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorita’
indicata nell’articolo 361, e’ punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da lire duecentomila a due milioni.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 365 Omissione di referto 
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la
propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di
un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di
riferirne all’Autorita’ indicata nell’art. 361, e’ punito con la multa
fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale.

Art. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti 
Chiunque, nominato dall’Autorita’ giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con
mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il
suo ufficio, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all’Autorita’
giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di
dare le proprie generalita’, ovvero di prestare il giuramento richiesto,
ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre
come testimonio dinanzi all’Autorita’ giudiziaria e ad ogni altra persona
chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e’ un perito o un interprete, la condanna importa la
interdizione dalla professione o dall’arte.

Art. 367 Simulazione di reato 
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’
che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere
avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si
possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e’ punito con la
reclusione da uno a tre anni.

Art. 368 Calunnia 
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’
che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che
egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’
punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
un’altra pena piu’ grave.
La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una
condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni,
se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena
dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).

(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 369 Autocalunnia 
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita’ indicate
nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso
nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorita’ giudiziaria,
incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato
commesso da altri, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente
contravvenzione 
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la
simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come
contravvenzione.

Art. 371 Falso giuramento della parte 
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non e’ punibile,
se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata
sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Art. 371 bis False informazioni al pubblico ministero 
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico
ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende
dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito, e’ punito con la reclusione fino a
quattro anni (1).
Ferma l’immediata procedibilita’ nel caso di rifiuto di informazioni, il
procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia
stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a
procedere (2).
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n.
332.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Successivamente l’art. 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto
il presente comma.

Art. 372 Falsa testimonianza 
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorita’ giudiziaria,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio’ che
sa intorno ai fatti sui quali e’ interrogato, e’ punito con la reclusione
da due a sei anni (1) .
(1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.


Art. 373 Falsa perizia o interpretazione 
Il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorita’ giudiziaria, da’
parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero,
soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.
La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, la
interdizione dalla professione o dall’arte.

Art. 374 Frode processuale 
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di
trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento
giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e’
punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare
disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e’ commesso nel corso di un
procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la
punibilita’ e’ esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo’
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e’
stata presentata.

Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’
giudiziaria 
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in
certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorita’ giudiziaria
condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di
lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o
alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e’
commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico
servizio o da un esercente la professione sanitaria (1).
(1)Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 375 Circostanze aggravanti 
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena e’ della
reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla
reclusione non superiore a cinque anni; e’ della reclusione da quattro a
dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed
e’ della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna
all’ergastolo(1) .
(1)Articolo cosi’ sostituito dall’art. 11, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.

Art. 376 Ritrattazione 
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non e’
punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o
reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre
la chiusura del dibattimento (1).
Qualora la falsita’ sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non
e’ punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla
domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non
irrevocabile.
(1)Comma cosi’ sostituito dall’art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.

Art. 377 Subornazione 
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ alla persona chiamata a
rendere dichiarazioni davanti all’autorita’ giudiziaria ovvero a svolgere
attivita’ di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a
commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite
negli articoli medesimi ridotte dalla meta’ ai due terzi (1) .
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia
accettata, ma la falsita’ non sia commessa.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
(1)Comma cosi’ sostituito dall’art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.

Art. 378 Favoreggiamento personale 
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena di morte (1)o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di
concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell’Autorita’, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e’ punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso e’ quello previsto dall’articolo 416 bis, si
applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni
(2) .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa,
ovvero di contravvenzioni, la pena e’ della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona
aiutata non e’ imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
(1)La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.


Art. 379 Favoreggiamento reale 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli
articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o
il profitto o il prezzo di un reato, e’ punito con la reclusione fino a
cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a
due milioni se si tratta di contravvenzione (1).
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso
dell’articolo precedente (2) .
(1) Comma cosi’ modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Comma cosi’ sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.


Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele 
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui
difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all’Autorita’ giudiziaria, e’
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a
lire un milione.
La pena e’ aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte
avversaria;
2) se il fatto e’ stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a
lire due milioni, se il fatto e’ commesso a danno di persona imputata di
un delitto per il quale la legge commina la pena di morte (1) o
l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 381 Altre infedelta’ del patrocinatore o del consulente
tecnico 
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi
all’Autorita’ giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta
persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti
contrarie, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferire a lire duecentomila.
La pena e’ della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila
a un milione, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso,
assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa,
nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte
avversaria.

Art. 382 Millantato credito del patrocinatore 
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico
ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o
l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a se’ o ad
altri, denaro o altra utilita’, col pretesto di doversi procurare il
favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o
interprete, ovvero di doverli remunerare, e’ punito con la reclusione da
due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Art. 383 Interdizione dai pubblici uffici 
La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e
382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Art. 384 Casi di non punibilita’ 
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371
bis, 372, 373, 374 e 378, non e’ punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ medesimo o un
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta’ e
nell’onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita’ e’
esclusa se il fatto e’ commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere
richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come
testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto
essere avvertito della facolta’ di astenersi dal rendere informazioni,
testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (1) .
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte
in cui non prevede l’esclusione della punibilita’ per false o reticenti
informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe
dovuto essere avvertito della facolta’ di astenersi dal renderle, a norma
dell’art. 199 del codice di procedura penale.



Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE


Art. 385 Evasione 
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e’
punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e’ della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il
fatto usando violenza o minaccia contro le persone, ovvero mediante
effrazione; ed e’ da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e’
commessa con armi o da piu’ persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in
stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel
provvedimento se ne allontani, nonche’ al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale (1) .
Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e’
diminuita (1) .
(1) Articolo cosi’ sostituito dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1. Il penultimo
comma e’ stato successivamente cosi’ sostituito dalla L. 12 agosto 1982,
n. 532.

Art. 386 Procurata evasione 
Chiunque procura o agevola la evasione di una persona legalmente arrestata
o detenuta per un reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’ commesso a
favore di un condannato alla pena di morte (1) o all’ergastolo.
La pena e’ aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera
alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

La pena e’ diminuita:
1) se il colpevole e’ prossimo congiunto;
2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la
cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorita’.
La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 387 Colpa del custode 
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche
temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona,
per colpa, la evasione, e’ punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Il colpevole non e’ punibile se nel termine di tre mesi dalla evasione
procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei
all’Autorita’.

Art. 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice 
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da
una sentenza di condanna, o dei quali e’ in corso l’accertamento dinanzi
l’Autorita’ giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti
simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e’ punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del
giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone
incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta’, del
possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di
sua proprieta’ sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a lire seicentomila (1) .
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se il fatto e’ commesso dal proprietario
su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a
tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e’ commesso
dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (1).
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un
atto dell’ufficio e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a un milione (1) .
Il colpevole e’ punito a querela della persona offesa (1) .
(1)Gli ultimi quattro commi hanno cosi’ sostituito l’originario terzo
comma (art. 87, L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia
di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo 
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione
o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e’
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a lire seicentomila (1) .
(1)Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie 
Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di
una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui
beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri
fatti fraudolenti, e’ punito, qualora non ottemperi nei termini
all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da
sei mesi a tre anni (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 389 Inosservanza di pene accessorie 
Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena
accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena,
e’ punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1) .
(1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 390 Procurata inosservanza di pena 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi
all’esecuzione della pena e’ punito con la reclusione da tre mesi a cinque
anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire
centomila a due milioni se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

Art. 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza 
Chiunque procura o agevola l’evasione di persona sottoposta a misura di
sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque la favorisce nel
sottrarsi alle ricerche dell’Autorita’, e’ punito con la reclusione fino a
due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo
386.
Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la
custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di
sicurezza, il colpevole e’ punito con la multa fino a lire
quattrocentomila. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo
387.



Capo III: DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI


Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle cose 
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente ragione da se’ medesimo, mediante violenza
sulle cose, e’ punito a querela della persona offesa, con la multa fino a
lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorche’ la
cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e’ mutata la destinazione.
Si ha altresi’, violenza sulle cose allorche’ un programma informatico
viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene
impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico
(1) .
(1)Comma aggiunto dall’art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alle persone 

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere
al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se’ medesimo usando violenza
o minaccia alle persone, e’ punito con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto e’ commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della
reclusione e’ aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.
La pena e’ aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e’ commessa
con armi.

Art. 394 Sfida a duello 
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non e’ accettata, e’
punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila.
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non
avvenga.

Art. 395 Portatori di sfida 
I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila; ma la pena e’ diminuita se il duello non avviene.

Art. 396 Uso delle armi in duello 
Chiunque fa uso delle armi in duello e’ punito, anche se non cagiona
all’avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire centomila a due milioni.
Il duellante e’ punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario
una lesione personale, grave o gravissima;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o ai secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si
applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si
applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente.

Art. 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per
l’omicidio e per la lesione personale 
In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle
contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
1) se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite
dai padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro
presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono
spade, o sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di
precisione o a piu’ colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento e’ commessa frode o
violazione delle condizioni stabilite;
4) se e’ stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del
duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni
stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta
delle armi o al combattimento, e’ a carico non solo di chi ne e’ l’autore,
ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto
conoscenza prima o durante il combattimento.

Art. 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilita’ 
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 394, dalla
prima parte e dal primo capoverso dell’articolo 396, e’ stato la causa
ingiusta e determinante del fatto, la pena e’ per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno
agevolato il duello, se impediscono l’uso delle armi, ovvero se procurano
la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata
alcuna lesione;
2) i padrini o i secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto
dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il
combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva
avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 399 Duellante estraneo al fatto 
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono’ il
duello, e si batte in vece di chi ha direttamente interesse, le pene
stabilite nella prima parte del capoverso dell’articolo 396 sono
aumentate.
Tale aumento di pena non si applica se il duellante e’ un prossimo
congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e’ battuto in
vece del suo primo assente.

Art. 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello 
Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico
disprezzo, perche’ essa o non ha sfidato o non ha accettato la sua sfida,
o non si e’ battuta in duello, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa da lire centomila a un milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita
altri al duello.

Art. 401 Provocazione al duello per fine di lucro 
Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare,
agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilita’, si applicano le
disposizioni dell’articolo 629.
Si applicano altresi’ le disposizioni del capo primo del titolo
dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.



Titolo IV: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO
E CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO
E I CULTI AMMESSI


Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato 
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e’ punito con la
reclusione fino a un anno.

Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
persone 
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante
vilipendio di chi la professa, e’ punito con la reclusione fino a due
anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione
dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.

Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
cose 
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose
che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano
destinate necessariamente all’esercizio del culto, e’ punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni
religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico 
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche
religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un
ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, e’ punito con la reclusione fino a
due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la
reclusione fino a tre anni.

Art. 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato 
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405
contro un culto ammesso nello Stato, e’ punito ai termini dei predetti
articoli, ma la pena e’ diminuita.



Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI


Art. 407 Violazione di sepolcro 
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408 Vilipendio delle tombe 
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio
di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti,
ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e’ punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.

Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un
funerale o un servizio funebre e’ punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 410 Vilipendio di cadavere 
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri
e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su
questo atti di brutalita’ o di oscenita’, e’ punito con la reclusione da
tre a sei anni.

Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere 
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso,
ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e’ punito con la reclusione da due
a sette anni.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in cimiteri o in altri luoghi
di sepoltura, di deposito o di custodia.

Art. 412 Occultamento di cadavere 
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le
ceneri, e’ punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413 Uso illegittimo di cadavere 
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso,
a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e’
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un
milione.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso su un cadavere, o su una
parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato,
occultato o sottratto.



Titolo V: DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO


Art. 414 Istigazione a delinquere 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu’ reati e’ punito, per
il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire
quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu’ delitti e una o piu’
contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa
l’apologia di uno o piu’ delitti.

Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi 
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine
pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni (1).
(1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato
l’illegittimita’ di questo articolo, riguardante l’istigazione all’odio
fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale
istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica
tranquillita’.

Art. 416 Associazione per delinquere 
Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da tre a
sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e’ della
reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si
applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’.

Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso 
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o piu’
persone, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti,
per cio’ solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque
il controllo di attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per se’ o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se’ o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali (1).
Se l’associazione e’ armata si applica la pena della reclusione da quattro
a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita’, per il conseguimento della finalita’ dell’associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita’ economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla meta’.
Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche’ le
iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di
cui il condannato fosse titolare (2) .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e
alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi
della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (3) .
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(2) La seconda parte di questo comma e’ stata abrogata dall’art. 36 ,
secondo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 416 ter Scambio elettorale politicomafioso 
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a
chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo
articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro (1) .
(1) Articolo inserito dall’art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 417 Misura di sicurezza 
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti
e’ sempre ordinata una misura di sicurezza (1).
(1) Articolo cosi’ modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.

Art. 418 Assistenza agli associati 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da’
rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano
all’associazione e’ punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e’ aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati
continuatamente.
Non e’ punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 419 Devastazione e saccheggio 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di
devastazione o di saccheggio e’ punito con la reclusione da otto a
quindici anni.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso su armi, munizioni o viveri
esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilita’ 
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di
pubblica utilita’, e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto
diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di
pubblica utilita’, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti
o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del
sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero
l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del
sistema la pena e’ della reclusione da tre a otto anni (1).
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 2, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 421 Pubblica intimidazione 
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita’,
ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico
timore, e’ punito con la reclusione fino a un anno.



Titolo VI: DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
Capo I: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA


Art. 422 Strage 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita’ e’ punito,
se dal fatto deriva la morte di piu’ persone, con la morte (1).
Se e’ cagionata la morte di una sola persona si applica l’ergastolo. In
ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 423 Incendio 
Chiunque cagiona un incendio e’ punito con la reclusione da tre a sette
anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita’ pubblica.

Art. 424 Danneggiamento seguito da incendio 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a
una cosa propria o altrui e’ punito, se del fatto sorge pericolo di un
incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo
precedente, ma la pena e’ ridotta da un terzo alla meta’.

Art. 425 Circostanze aggravanti 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri
e loro dipendenze;
2 su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti
industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o
altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3 su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4 su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri
depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie
esplodenti, infiammabili o combustibili;
5 su boschi, selve e foreste.

Art. 426 Inondazione, frana o valanga 
Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una
valanga, e’ punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga 
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse,
sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le
acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque,
al solo scopo di danneggiamento, e’ punito, se dal fatto deriva il
pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una
valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena della reclusione e’ da tre a dieci
anni.

Art. 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio 
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprieta’,
e’ punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena e’ della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto e’
commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri
segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il
naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante,
ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta’, se dal fatto deriva
pericolo per la incolumita’ pubblica.

Art. 429 Danneggiamento seguito da naufragio 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un’edificio natante o un
aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della
navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte
inservibile, e’ punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di
sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque
anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e’
della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 430 Disastro ferroviario 
Chiunque cagiona un disastro ferroviario e’ punito con la reclusione da
cinque a quindici anni.

Art. 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine,
veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio
di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende
altrimenti in tutto o in parte inservibili, e’ punito, se dal fatto deriva
il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei
anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena e’ della reclusione da tre a
dieci anni.
Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate
ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino
veicoli mossi dal vapore, dalla elettricita’ o da altro mezzo di trazione
meccanica.

Art. 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in
pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per
aria, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi
contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici
trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e’ della reclusione da tre a
dieci anni.

Art. 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia
elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni 
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli
apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione
di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, e’
punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumita’, con
la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche
comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la
pubblica incolumita’.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e’ della reclusione da tre a
dieci anni.

Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un
fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di
essa ovvero un altro disastro e’ punito, se dal fatto deriva pericolo per
la pubblica incolumita’, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e’ della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il
disastro avviene.

Art. 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti 
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita’, fabbrica,
acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti,
accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla
composizione o alla fabbricazione di esse, e’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.

Art. 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a
pubblica difesa da infortuni 
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una
sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico
infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o
altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa,
di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od
ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o
di assistenza, e’ punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro 

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li
danneggia, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e’ della
reclusione da tre a dieci anni.



Capo II: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE


Art. 438 Epidemia 
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e’
punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di piu’ persone, si applica la pena di morte
(1) .
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari 
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che
siano attinte o distribuite per il consumo, e’ punito con la reclusione
non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel
caso di morte di piu’ persone, si applica la pena di morte (1) .
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari 
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione,
prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole
pericolose alla salute pubblica, e’ punito con la reclusione da tre a
dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffa’, in modo pericoloso alla salute
pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena e’ aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze
medicinali.

Art. 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno
della pubblica salute 
Chiunque adultera o contraffa’, in modo pericoloso alla salute pubblica,
cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo
precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la
multa non inferiore a lire seicentomila.

Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate 
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli
precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero
distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri
avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla
salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti
articoli.

Art. 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti 
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra
medicinali guasti o imperfetti e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive 
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce
per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte ne’
adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
centomila.
La pena e’ diminuita se la qualita’ nociva delle sostanze e’ nota alla
persona che le acquista o le riceve.

Art. 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la
salute pubblica 
Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze
medicinali, le somministra in specie, qualita’ o quantita’ non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o
pattuita, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 446 Confisca obbligatoria 
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439,
440, 441 e 442, se dal fatto e’ derivata la morte o la lesione grave o
gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma
dell’articolo 240 e’ obbligatoria (1).
(1) L’originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n.
685. L’attuale articolo e’ stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

Art. 447 Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 448 Pene accessorie 
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la
pubblicazione della sentenza.
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441
e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione,
arte, industria, commercio o mestiere nonche’ l’interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo.
La condanna comporta altresi’ la pubblicazione della sentenza su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale (1).
(1) Comma aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.



Capo III: DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO


Art. 449 Delitti colposi di danno 
Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal
capo primo di questo titolo, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
La pena e’ raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio
o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di
un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Art. 450 Delitti colposi di pericolo 
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o
persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di
un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio
natante, e’ punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non e’ inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad
una particolare ingiunzione dell’Autorita’ diretta alla rimozione del
pericolo.

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni sul lavoro 
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire
duecentomila a un milione.

Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica 
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
438 e 439 e’ punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette
disposizioni stabiliscono la pena di morte (1);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse
stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo
439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente
stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.



Titolo VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Capo I: DELLA FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI
DI BOLLO


Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello
Stato, previo concerto, di monete falsificate 
E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un
milione a sei milioni;
1) chiunque contraffa’ monete nazionali o straniere, aventi corso legale
nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l’apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione,
ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario,
introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti
in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque
riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete
contraffatte o alterate.

Art. 454 Alterazione di monete 
Chiunque altera monete della qualita’ indicata nell’articolo precedente,
scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in
tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del
detto articolo, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di
monete falsificate 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce
nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o
alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette
altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti
articoli ridotte da un terzo alla meta’.

Art. 456 Circostanze aggravanti 
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi
preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di
Stato, o ne e’ compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate, da lui ricevute in buona fede, e’ punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete 
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di
pubblico credito.
Per "carte di pubblico credito" si intendono, oltre quelle che hanno corso
legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e
tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a cio’ autorizzati.

Art. 459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello
Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo
falsificati 
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla
contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel
territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione
di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la
carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la
fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 
Chiunque contraffa’ la carta filigranata che si adopera per la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero
acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e’ punito, se il fatto
non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata 
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti
destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata e’ punito, se il fatto non
costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 462 Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di
trasporto 
Chiunque contraffa’ o altera biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella
contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli
in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o
alterati, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da
lire ventimila a quattrocentomila.

Art. 463 Casi di non punibilita’ 
Non e’ punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorita’ ne abbia notizia, a
impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la
circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione,
fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e’ punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena
stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di
trasporto 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa
uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di
trasporto, contraffatti o alterati, e’ punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la
multa fino a lire sessantamila.

Art. 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti
usati e uso degli oggetti cosi’ alterati 
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o
da biglietti di strade ferrate o di altre di pubbliche imprese di
trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso gia’ fattone, e’ punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa
uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa
fino a lire sessantamila, se le cose sono state ricevute in buona fede.



Capo II: DELLA FALSITA’ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,
CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO


Art. 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo
contraffatto 

Chiunque contraffa’ il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto
sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione,
fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, e’ punito con la reclusione
da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.

Art. 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli
o strumenti contraffatti 
Chiunque contraffa’ il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico
ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale
sigillo contraffatto, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi contraffa’ altri strumenti destinati a
pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso
nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica
autenticazione o certificazione 
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli
precedenti, contraffa’ le impronte di una pubblica autenticazione o
certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso
della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di
una pubblica autenticazione o certificazione 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli
precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte
contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace
alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Art. 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri 
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati
a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a
profitto di se’ o degli altri, e’ punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 472 Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta 
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta
legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e’ punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attivita’
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o
pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque
alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di
"pesi" e’ compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di
opere dell’ingegno o di prodotti industriali 
Chiunque contraffa’ o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o
esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza
essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi
o segni contraffatti o alterati, e’ punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace chi contraffa’ o altera brevetti, disegni o
modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o
modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate
le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprieta’ intellettuale o industriale.

Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo
precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio,
detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e’ punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Art. 475 Pena accessoria 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti
importa la pubblicazione della sentenza.


Capo III: DELLA FALSITA’ IN ATTI


Art. 476 Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici 

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in
tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e’ punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita’ concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione e’ da tre a dieci anni.

Art. 477 Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative 
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa’
o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni
richieste per la loro validita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.

Art. 478 Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in
copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto
di atti 
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo
esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in
forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato
diversa dall’originale, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsita’ concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione e’ da tre a otto anni.
Se la falsita’ e’ commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul
contenuto di atti, pubblici o privati, la pena e’ della reclusione da uno
a tre anni.

Art. 479 Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubblici 

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio
delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e’ stato da lui
compiuto o e’ avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute
dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui
ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto e’
destinato a provare la verita’, soggiace alle pene stabilite nell’articolo
476.

Art. 480 Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o in autorizzazioni amministrative 
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta
falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei
quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, e’ punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 Falsita’ ideologica in certificati commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica necessita’ 
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un
altro servizio di pubblica necessita’ attesta falsamente in un
certificato, fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, e’
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a
un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e’ commesso a scopo di
lucro.

Art. 482 Falsita’ materiale commessa dal privato 
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e’ commesso da
un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue
funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti
articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 Falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, e’ punito con la
reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la
reclusione non puo’ essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 Falsita’ in registri e notificazioni 
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette
all’ispezione all’Autorita’ di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni
all’Autorita’ stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o
professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e’ punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 485 Falsita’ in scrittura privata 
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata
falsa, o altera una scrittura privata vera, e’ punito, qualora ne faccia
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una
scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486 Falsita’ in foglio firmato in bianco. Atto privato 
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale
abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facolta’ di
riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti
giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, e’ punito,
se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia
lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito.

Art. 487 Falsita’ in foglio firmato in bianco. Atto pubblico 
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del
quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che
importa l’obbligo o la facolta’ di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere
un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato,
soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 Altre falsita’ in foglio firmato in bianco. Applicabilita’
delle disposizioni sulle falsita’ materiali 
Ai casi di falsita’ su un foglio firmato in bianco diversi da quelli
preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle
falsita’ materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 Uso di atto falso 
Chiunque, senza essere concorso nella falsita’, fa uso di un atto falso
soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un
terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e’ punibile
soltanto se ha agito al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o
di recare ad altri un danno.

Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri 
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto
pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene
stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi
contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.

Art. 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della
pena 
Se alcuna delle falsita’ prevedute dagli articoli precedenti riguarda un
testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per
la falsita’ in scrittura privata nell’articolo 485, si applicano le pene
rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e
nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti,
chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita’, soggiace alla pena
stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis Documenti informatici 
Se alcuna delle falsita’ previste dal presente capo riguarda un documento
informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo
stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture
private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali
mancanti 
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti
pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le
copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli
originali mancanti.

Art. 493 Falsita’ commesse da pubblici impiegati incaricati di un
servizio pubblico 
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita’ commesse da
pubblici ufficiali si applicano altresi’ agli impiegati dello Stato, o di
un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente
agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 493 bis Casi di perseguibilita’ a querela 
I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli
articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono
punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.



Capo IV: DELLA FALSITA’ PERSONALE


Art. 494 Sostituzione di persona 
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente
la propria all’altrui persona, o attribuendo a se’ o ad altri un falso
nome, o un falso stato, ovvero una qualita’ a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, e’ punito, se il fatto non costituisce un altro delitto
contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri 
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, l’identita’ o lo stato o altre qualita’ della propria o
dell’altrui persona e’ punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione
destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non e’ inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita’, sul proprio stato o
sulle proprie qualita’ personali e’ resa da un imputato all’Autorita’
giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel
casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso
nome.
La pena e’ diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per
se’ o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni
amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Art. 496 False dichiarazioni sulla identita’ o su qualita’
personali proprie o di altri 
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato
sulla identita’, sullo stato o su altre qualita’ della propria o
dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a
persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni
o del servizio, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a lire un milione.

Art. 497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario
giudiziale e uso indebito di tali certificati 
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o
un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso
per uno scopo diverso da quello per cui esso e’ domandato, e’ punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori 
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di
un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale e’ richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico
l’abito ecclesiastico, e’ punito con la multa da lire duecentomila a due
milioni.
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignita’ o gradi accademici,
titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita’
inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella
disposizione precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Un Commento »

  • ciro said:

    tutte le g.p.g.dipentende da un istituto di vigilanza privata armate sono incaricato pubblico servizio.vorrei per cortesia una risposta.grazie

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