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Codice civile – Della proprietà II

Titolo II: Della proprietà
Capo I: Disposizioni generali

Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Art. 833 Atti d’emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43).
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole (Costit. 44).

Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme dell’ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.

Art. 839 Beni d’interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

Capo II: Della proprietà fondiaria
Sezione I: Disposizioni generali

Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714 e seguenti).
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).

Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).

Art. 842 Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.
Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale (896, 924; Cod. Pen. 637).

Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Sezione II: Del riordinamento della proprietà rurale

Art. 846 Minima unità colturale
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S’intende per minima unità colturale l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
L’estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell’autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].

Art. 848 Sanzione dell’inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell’art. 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto (att. 57).

Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi (2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l’autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57).

Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale (846) appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica (862).

Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente sono esclusi:
gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
le aree fabbricabili;
gli orti, i giardini, i parchi;
i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.

Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca su una quota, l’immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell’ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca medesima.

Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev’essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (2645).

Art. 855 Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento
Con l’approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso (1032).

Art. 856 Competenza dell’autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

Sezione III: Della bonifica integrale

Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).

Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.

Art. 862 Consorzi di bonifica
All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria (2775).

Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).

Sezione IV: Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali

Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
L’utilizzazione dei terreni e l’eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d’acqua
I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Sezione V: Della proprietà edilizia

Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Art. 870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all’espropriazione a norma delle leggi in materia.

Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella Sezione seguente o da questa richiamate (2933).

Sezione VI: Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la comunione (2932) per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un Capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’art. 874, ma deve pagare un’indennità per l’innesto.

Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Art. 879 Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza (Cod. Pen. 675).

Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).

Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall’articolo precedente.

Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843.

Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo Titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Sezione VII: Delle luci e delle vedute

Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).

Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Art. 905 Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.

Art. 906 Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Sezione VIII: Dello stillicidio

Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Sezione IX: Delle acque

Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.

Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell’art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.
L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 921 (863 e seguenti).

Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d’urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall’esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.

Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e seguenti).

Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità (865).

Capo III: Dei modi di acquisto della proprietà

Art. 922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Sezione I: Dell’occupazione e dell’invenzione

Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota all’art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].

Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a Titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

Art. 932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).

Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).

Sezione II: Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione

Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal Titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).

Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).

Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).

Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso.

Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E’ inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).
NOTA Articolo così sostituito dall’art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).

Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall’art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall’art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
NOTA Articolo così sostituito dall’art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Capo IV: Delle azioni a difesa della proprietà

Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).

Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170).

Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

77 Commenti »

  • renzo verona said:

    salve volevo saper un commento al riguardo quello che da anni sto combattendo , avevo una imbarcazione sul lago di garda e poi trasferita in Sicilia tramite Lex marito della cugina di mia moglie adesso da tempo separati , abbiamo trasferito la imbarcazione con mezzi mandati dal ex Marito e trasportata in Castellamare del golfo presso un rimessaggio adatto CHE ERA SOLO PER POCHE STAGIONE , premetto che io non ho dato nessun incarico di trattenere la imbarcazione presso questo rimessaggio E CHE DOVEVA RIVOLGERSI A CHI A PORTATO LIMBARCAZIONE e anche farsi pagare Il Rimessaggio da tempo dichiara che esiste un conto salato da pagare perchè la imbarcazione e intestata con libretto a me , chiedo puo questa persona di trattenere la imbarcazione fino che qualquno non paghi il rimessaggio che si aggira a tuttora €6500 cosa posso fare per recuperarla , ormai sono 3/4 anni che e ferma , vorrei andarci con cautela anche perche la località non e delle piu tranqulle anche se con la famiglia e da 20anni che frequento Spero di aver una risposta come muovermi Grazie Fin Dora .

  • Domenico Stabile said:

    Salve,
    vorrei avere una delucidazione, sono proprietario di un fondo inferiore, durante un temporale nel terreno del fondo superiore si è creato un canale e l’acqua si è riversata nel mio terreno, portando via del terreno, creando un letto di m 2 di larghezza per 25 m di lunghezza, riversando tutto il terreno nel fondo successivo. ho chiesto al proprietario del fondo superiore, di fare qualcosa per cercare di impedire il ripetersi, o comunque di ripristinare il canale che si è creato nel suo terreno, adesso appena piove nella normalità si riserva tutto nel mio terreno. Naturalmente non vuole fare niente per evitare il ripetersi. questo problema si è evidenziato dopo lo sbancamento che ha effettuato, per estirpare gli uliveti, per impiantare vite. se faccio causa posso avere ragione, altrimenti lascio stare.
    Grazie
    Domenico Mario Stabile

  • Marta said:

    Salve. Nel mio giardino c’è un cancello di ingresso con la parte carrabile e quella pedonale, volevo sapere se potevo costruire un cancelletto alto 1, 40 o 1, 60 mt nella parte centrale per fare una recinzione per i cani. se servono autorizzazioni o no.la proprietà del giardino è privata.

  • Marta said:

    quindi una recinzione in ferro con un cancelletto per entrate ed uscire in quest’altra metà del mio giardino privato.

  • Elisa said:

    Buonasera le pongo un quesito. Abbiamo finito di recente di ristrutturare una casa di nostra proprietà. L’edificio confina con un terreno adibito ad orto. La parete è proprio di confine e il tetto è a filo della parete stessa e non spiove da questo lato. Non abbiamo finestre che guardano sull’orto. Il problema sorge dal fatto che i proprietari hanno permesso al coltivatore di seminare le piante di pomodori a una distanza di 15 cm dal muro e crescendo queste di appoggiano alla parete. Presumo quindi che per innaffiarle o altro si inumidisca il muro di ha proprietà come già avvenuto in passato. Non ci sono leggi che ci tutelano? Grazie per l’attenzione

  • ROSANNA said:

    Buonasera, volevo sapere quanto spessore può avere il terreno di copertura di un giardino pensile, premesso che non ci sono problemi di portata della struttura che sopporterà il peso del terreno, senza che il vicino di fondo possa accusarmi di aver fatto un terrapieno. Il terreno non serve da sostegno a nulla e non è delimitato da alcun muro di contenimento. E’ solo unacopertura a scopo di giardino.
    Grazie, è molto importante.
    >rosanna

  • Natalie said:

    Salve , io avrei un problema con un confine che è stato cambiato quando hanno costruito la strada; un vicino da un lato ha preso una striscia del nostro terreno spostando il confine ma quando il vicino sul lato opposto doveva spostarsi ha rifiutato. Adesso sono passati 30 anni e non abbiamo mai voluto contestare per mantenere un buon vicinato, ma sono più di 15 anni che combattiamo con il vicino che ha la nostra stiscia di terra a causa di un pino piantato ad un paio di metri dal confine che supera l’altezza della casa e la sua chioma copre il nostro giardino riempiendoci di pece, toppandoci le grondaie con gli aghi e oscurando il fotovoltaico con i pollini. Abbiamo chiesto più volte di tagliare i rami ma si rifiutano . Adesso siamo arrivati al limite e vorremmo sapere se c è qualche modo di riprendere il terreno nonostante il lungo periodo trascorso.
    Grazie anticipatamente
    Distinti saluti

  • giuseppe said:

    Buongiorno,..volevo cortesemente porre il mio quesito : Circa un mese fa l’appartamento posto al secondo piano di un condominio è stato venduto. Il nuovo proprietario sta facendo numerosi lavori di ristrutturazioni e presumo che stia scavando una parete confinante con il mio appartamento(unica parete confinante) per allargare la stanza,…ora chiedo è legale tutto ciò,..premetto che in quella parete ho tutti i miei pensili di una cucina attaccati al muro. Mi sono permesso anche di far notare al muratore che la pressione del martello pneumatico fa vibrare tutto,..bicchieri e pentole contenute nei vari scaffali. Lo stesso mi ha detto: Non si preoccupi se faccio un danno riparo,..Io gli ho fatto notare che non si trattava di riparare un eventuale buco, ..se si rompe un pensile, addio cucina componibile che è li da 25 anni. Ecco ,..io ho un po’ di timore che possa accadere ,..sicuramente sarà anche perchè ormai ho una certa età, ma la cosa mi preoccupa alquanto,..davvero non posso far nulla per impedirle questo tipo di lavoro,?? Grazie e mi scusi per il disturbo.

  • fulvio magaglio said:

    Visto che sembra che nessuno sappia darmi una risposta provo a porvi il mio quesito:
    Casa bifamiliare, la copertura della mia cucina e della cantina (lastrico solare) regolarmente sul mio atto e di mia proprietà, è usuta da circa vent’anni dal mio vicino (io ho acquistato da 13 anni) senza che lui abbia fatto nulla per ottenerne titolo.
    Ora, essendo di mia proprietà posso accedervi? Lui ha messo un cancello.
    Che diritto ho io se lui non apre una controversia di usocapione?
    Dal momento che mi sono accorto che lui ha effettuato degli abusi edilizi che rientrano nella mia proprietà cosa posso fare?
    In poche parole, se non prova ad usocapire io posso… cosa ?
    Grazie infinite.

  • Rossella said:

    Buongiorno, i miei genitori sono proprietari di un terreno con una casa e confinanti con un terreno che li divide una cavedagna e uno stagno che e’ diviso sempre da un piccolo sentiero.I miei genitori sono propietari dal 1979 che lo hanno acquistato con il lavoro svolto in questo terreno, dal 2012 il terreno a fianco viene venduto e chi lo acquista inizia fare dei cambiamenti chiude lo stagno dalla loro parte apre un passo carraio e cosa strana che alla notte i miei genitori si troivano delle macchine nel loro cortile che prima con stagno aperto e passo carraio non esistente non era mai successo allorchè si decidono di recintare casa con cortile mettendosi loro in sicurezza e stando nella normativa di distanza concessa di confine chiedendo a chi costruiscequeste recinzioni se si doveva presentare un permasso al comune ma con risposta che essendo in campagna non serviva fino a che i vicini di terreno si sono fermati a fare delle foto e hanno denunciato il lavoro che era abusivo, premetto che loro nemmeno vivono lì hanno solo come confine la terra.
    Altro problema da quando hanno acquistato il terreno spesso invadono con i trattori la terra coltivata dai miei genitori fino a quando un giorno mio padre gli propone di dividere con un fosso il confine e questi dicono di si ma di aspettare fino alla raccolta delle bietole bene avvenuta questo mio padre glie lo torna a ribadire rispondono che noi dovevamo lasciare a lui 1 metro e mezzo di terra o 2 a lui poi potevaqmo cavareil fosso che volevamo. Mio padre allora stanco dei continui danni causati dal loro trattore inizia a piantare dei paletti di ferro tirando una corda lasciando circa 50 cm. dal confine e questo arriva con la moglie minacciando mio padre che deve toglierli e di stare attento aquello che fa perchè lui lo controlla (mio padre ha 75 anni e questo soggetto 51) fatto sta che ci rivolgiamo a un legale che li invita di non invadere piu’ il nostro terreno a questo punto arriva una lettere dalla camera di commercio una mediazione noi un po’ stupiti ci siamo andati (anzi ci sono andata io con l’avvocato perche’ mio padre ha problemi di salute ) conclusione di tutto questo avevamo chiesto di dividere il confine e loro hanno risposto di no abbiamo dovuto spostarci noi con un piccolo fosso di 30cm distanza lasciata poi dal confine con piccoli pichetti al massimo di 5 cm per delineare il confine (misura decisa dal loro legale) e loro dovevano sistemare dei nostri pichetti che hanno schiacciato espostato, noi abbiamo eseguito loro no se ne sono fregati. Mio padre stanco non ha voluto piu’ l’avvocato perchè dice che sara’ una cosa che andra sempre avanti mantenendo un’avvocato solo che per noi è un costo per queste persone no perchè continuano ad acquistare terreni per avere gli incentivi dal governo che nemmeno è il loro mestiere coltivare la terra. Insomma fatto sta che continuano cose strane per due volte la recinzione è stata piegata sono entrati per spaventare i miei genitori bussando alla porta fino a quando i miei sono usciti di casa e vedevano della gente correre via quella alla sera verso le 9.Stranamente il giorno dopo si vedeva il personaggio che passava a vedere il lavoretto ( i miei non hanno mai chiamato la polizia andavano dopo a fare denuncia sempre ad ignoti) quindi non sapeva nessuno cos’era successo pero’ stranamente questo passava piano a vedere…. Ora il soggetto ha arato tutta la sua cavedagna e quasi non c’è più la distanza sua al confine anzi i piccoli pichetti che avevamo messo con la mediazione non si vedono più anzi sembra che li abbia cavati conl’aratro e ha ripreso a invadere il terrono con le ruote. Come si puo’ fare per una volta per tutte ad avere un po’ di serenita’ per i miei genitori che dopo una vita di sacrificio per rimanersi unpo’ di terreno con casa ora devono rodersi il fegato contro queste persone ciniche e piene di soldi e credo che nascondano altro perchè non hanno scrupolo di niente. Chiedo a chi possiamo rivolgere per riuscire ad avere un fossato grande che divida il confine e che dia una fine a questi continui dispetti.

  • Piero Al said:

    Buongiorno vorrei sapere nelle strade comunali il confine con il privato.La banchina quanto misura?Se il Comune ha costruito un muro di sostegno,dopo il muro quanti cm è ancora del Comune?Grazie in anticipo per la risposta

  • Cinzia G said:

    Buona sera ho comprato una terreno confinante con la mia villa con altre perone la maggioranza vorrebbe costruire un campo di calcio , vorrei sapere innanzitutto la distanza minima del campo dalla mia proprietà, ed essendo la costruzione atto recante perdita di valore al mio immobile ci sarebbe la possibilità per un’azione negatoria?
    Art. 949 Azione negatoria
    Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).
    Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170)

    Grazie

  • domenico russo said:

    Salve, vorrei sapere se tra due attività commerciali adiacenti, un bar e un panificio, entrambi utilizzano uno spazio privato ad uso pubblico, non essendoci un buon rapporto tra le due attività, una delle due attività ha collocato al confine delle piante in vaso, con una doppia collocazione di piante in vaso, tanto da coprire completamente la visuale all’altra attività, mi chiedo visto che non esiste un regolamento comunale in materia circa l’altezza e le dimensioni delle piante in vaso (non fioriere) e la distanza dal confine dove collocare tali vasi. Chiedo se c’è una normativa generale in materia, e se è corretto che l’attività (bar)che ha messo le piante in vaso non va ledere un diritto di veduta all’altra attività commerciale , causandone un danno economico.

    Grazie

  • Tommaso Ticca said:

    Salve, frequento un lago gestito dall’ENEL per la produzione di energia leettrica. Molti dei terreni circostanti le acque sono dati in affitto ad attività agricole dall’ENEL stessa. Alle sponde di questi terreni si è sempre potuto accedere per la pesca sportiva ma ora, uno di questi agricoltori, ha interdetto l’accesso alla sponda del terreno che ha in affitto. L’interdizione è avvenuta tramite recinzione che tra l’altro risulta sommersa per diversi metri, a causa del variare del livello delle acque che sono quasi al massimo invaso.
    Vorrei sapere se oltre il livello di massimo invaso esiste una fascia di rispetto che deve essere lasciata libera e accessibile agli automezzi per esempio per ragioni di sicurezza.
    Inoltre vorrei sapere se il conduttore del fondo in affitto deve riavvolgere la recinzione man mano che sale il livello dell’acqua o puo lasciare decine di metri di rete sottacqua costituendo ad esempio un pericolo per i natanti.
    Grazie Cordiali saluti Tommaso

  • Antonio Barici said:

    Buonasera vorrei sapere per cortesia,chi ha diritto ad attingere in un condominio di due palazzine, una ha la grondaia che porta l’acqua piovana nel pozzo e l’altra no,e vero che attinge solo chi ha il tetto collegato al pozzo grazie distinti saluti Antonio

  • Marcela Angelini said:

    Volevo sapere se ho un ponticello che unisce la strada dei campi a me nostre case (6) dove ci passa praticamente 1 macchina,ed é stato fatto dalla bonifica,che passa su un canale…e si stá rompendo chi debe pagare?

  • Luciana T. said:

    Buonasera, ho un grosso problema che non so come risolvere. Ho acquistato da cinque mesi una casa , nel retro c’era un giardino recintato completamente da un muro di cemento armato,e il muro confina con un terreno agricolo non di mia proprietà .Non volendo il giardino ho pavimentato il tutto ma mi è sorto il problema dello scolo delle acque piovane dal momento in cui il proprietario del terreno agricolo non mi ha permesso di defluirle nel suo terreno(minacciando una denuncia) . Non avendo altre soluzioni dato che neanche gli scarichi dei pozzetti sono da quella parte e a destra e a sinistra della casa ci sono altre abitazioni,può il proprietario del terreno agricolo inpedirmi il deflusso delle acque ? Grazie mille.

  • GIANFRANCO O. said:

    Vorrei comprare un terreno e dal mappale mi sono accorto che una piccolissima particella (74 m2)ricadente su di esso appartiene al demanio. L’attuale proprietario, tuttavia, ha indicata la suddetta particella nel suo atto notarile.Vi chiedo: chi sarà il vero proprietario di tale superficie? attendo una vostra risposta. grazie

  • ftancesco said:

    IL CONFINANTE HA ALLARGATO IL SUO CANCELLO PRENDENDO 2 METRI DEL MIO PROSPETTO.COSA POSSO FARE.
    GRAZIE.

  • Giovanni m. said:

    Buongiorno sono Giovanni Montoleone proprietario di un terreno agricolo di circa 16000 mq nel comune di Castelvetrano (TP) SICILIA.
    Nella mia proprietà c’è un pozzetto del’acquedotto (AGRIGENTO 3 ) che una volta usufruivo per annaffiare le piante di ulivo, ma da circa otto anni fa nel 2012 non annaffio più perché l’acqua per annaffiare costa parecchio rispetto il prodotto dell’olio, il problema è che ogni anno pure non annaffio la tassa di bonifica la continuo a pagare fino al 2015 e poi non è arrivata più la tassa da pagare.
    Questo anno a febbraio 2019 mi arriva una notifica che nel 2013 avendo già pagato €35,18 dovevo pagare altre €54,36 e lo pagato, poi ad aprile 2019 me ne arriva una per 2014 di cui avevo pagato nel 2014 di €35,16 è dovrò pagare €68,00 per quota consortile integrazione beneficio irriguo 2014 agro di Castelvetrano,ma e possibile che devo pagare continuamente questa tassa quando io non usufruisco del beneficio da anni che non annaffio più ma non c’è una legge per non pagare più.
    Io so che c’è una sentenza n°188 del 10/10/2018 commissione tributaria di Cosenza che dice chi non usufruisce del beneficio non deve pagare nessuna tassa di bonifica, nel ringraziarvi vi porgo i saluti.

  • giuseppe said:

    vorrei sapere se è di mia proprietà il terreno adiacente la mia abitazione sotto la gronda di circa 50 cm. Solo per manutenzione e taglio erba.
    grazie

  • gregorio cerullo said:

    ho comprato più di 10 anni fa un terreno agricolo olivetato,il proprietario o chi per lui, non ha mai in questo tempo pulito la striscia di 3 met.dal confine che separano le due proprietà,visto che il terreno limitante da anni e stato abbandonato alle culture i 3 mt. della proprietà limitrofa l’ho sempre pulita io a salvaguardia degli incendi a non entrare il fuoco nella mia proprietà,a compenso del mio lavoro in buona fede ho piantato degli alberi d’uliva,ora il proprietario o chi per lui mi chiama in causa come posso difendermi?

  • Rocco said:

    Può un proprietario terriero passare con un tubo (sotto traccia) davanti ad un altro fondo (non suo) per irrorare un altro fondo. Il tubo è sotto traccia a 20 cm dal mio muro. Grazie per eventuale risposta.

  • Raffate said:

    Posso realizzare un muro di contenimento alto metti 2,70 in un fosso con le stesse quote per livellare la mia proprietà? e che mi faccia da recinzione?grazie.

  • Dal Cin Maria said:

    Buongiorno, ho recintato la parte posteriore della mia proprietà con rete metallica posizionando un cancello che mi permette di tenere pulito l’esterno da erbacce e quant’altro.Il proprietario del fondo confinante mi chiede la rimozione; tra la mia proprietà e il fondo confinante c’ é un piccolo canaletto con la funzione di “raccoglitore di acqua piovana”. Grazie per la risposta Dal Cin Maria

  • Francesco RICHICHI said:

    Egregio avvocato
    Un mio amico mi sta invogliando a piantumare in un fondo abbandonato da anni dicendo che secondo lui se entro sei mesi i proprietari mi dicono qualcosa dovrei togliere le piante se invece supero i sei mesi loro mi dovranno pagare il valore del piantumato. se si arrivasse all’anno mi dovrebbero pagare l’aumento di valore del fondo che nel caso del bergamotto è altissimo
    Ripeto è un fondo abbandonato ed è un peccato di DIO…
    Mi potreste consigliare?
    Grazie

  • Ciro Renghini said:

    Buongiorno Volevo chiedere cosa posso fare per far demolire la barriera architettonica che il vicino di mia Madre ha costruito invadendo la proprieta di mia Madre.Ha realizzato un terrazzo rubando diversi metri di proprieta non sua.Io per vari motivi non ho mai vissuto nella casa di mia Madre, Il vicino gia ha ricevuto diverse notificazioni verbali, Ha sempre risposto che noi volevamo entrare in possesso della nostra proprieta dovevamo fare noi i lavori di demolizione e ricostruzione.

    In attesa Distintamente Saluto

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