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Responsabilità ISP: ancora aperto il caso “About Elly”

17 Luglio 2011 Commenta

Come e’ noto con ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma aveva inibito a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film “About Elly” mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film.
Le decisione aveva fatto gridare allo scandalo in quanto penalizzava l’intero meccanismo di funzionamento di Internet che fondamentalmente si regge sui richiami ipertestuali ed aveva configurato una “pericolosa” responsabilita’ degli Internet Provider.
Adesso e per la precisione l’11 luglio 2011 la Sezione Specializzata di proprieta’ intellettuale del Tribunale di Roma ha completamente ribaltato le conclusioni cui era pervenuto il precedente giudice e revocato la citata ordinanza, accogliendo integralmente le richieste formulate da Yahoo.
Il tribunale di Roma ha innanzitutto precisato che nella definizione delle controversie relative alla responsabilita’ degli intermediari della comunicazione per violazione di diritti di proprieta’ intellettuale perpetrate da parte dei loro utenti e’ fondamentale ricordare che la vigente disciplina europea e nazionale in materia di tutela del diritto d’autore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, attribuisce valore preminente al rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della societa’ dell’informazione.
Inoltre, nel rispetto del principio di certezza del diritto e delle stesse norme di carattere processuale, il titolare dei diritti che chiede all’intermediario della comunicazione, o al giudice di ordinare all’intermediario della comunicazione, di rimuovere un determinato contenuto o di renderlo inaccessibile, e’ tenuto ad individuare puntualmente l’URL del contenuto medesimo non essendo sufficiente un generico riferimento a talune tipologie di contenuti, come nel caso di specie e deve dimostrare puntualmente non solo la titolarita’ del proprio diritto, ma anche il carattere abusivo degli altrui atti contestati.

Scritto da Redazione StudioCelentano.it

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