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Privacy: E’ Sempre Difficile Il Rapporto Tra Indagini E Cronaca

23 Novembre 2004 Commenta

ROMA. Il Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n.233 dell’8-14 novembre 2004 ritorna su un argomento molto delicato come ilrapporto tra indagini giudiziarie e cronaca giornalistica sostenendo che inomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma ilgiornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate neiprimi passi delle indagini e la stessa necessita’ di divulgare subito legeneralita’ complete di chi si trova interessato da una indagine ancora infase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestatepotrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti nell’indagine giudiziaria.Questi principi sono stati riaffermati dal Garante in occasione di un casorecente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali del Veneto,relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni inpubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una perquisizione,di detenere materiale pedo-pornografico. Il Garante richiama, ancora unavolta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessita’ diadottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto diprotagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamentopreliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati cheattengono al pudore e alla vita sessuale.L’Autorita’ ha sottolineato come la diffusione dei nomi delle personeindagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistonoi presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza,deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza finoa condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessadivulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minorivittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.Particolare attenzione deve essere prestata nella divulgazione diinformazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a selezionarepreventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo a datipersonali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza deiminori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato.

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