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Un Codice Di Deontologia Per Le Centrali Rischi Private

9 Agosto 2004 Commenta

ROMA. Si sono conclusi i lavori preliminari di un importante codice dideontologia e buona condotta che dovra’ essere a breve rispettato da tutticoloro che detengono informazioni relative ai numerosi cittadini che sirivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito personale, unmutuo, un finanziamento, una dilazione di pagamento, il rilascio di unacarta di credito, ecc.Per verificare l’affidabilita’ e la puntualita’ nei pagamenti e le eventualisituazioni di morosita’, sono sorte in passato alcune grandi banche datialle quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito,un mutuo o un finanziamento.Si tratta di attivita’ finalizzate alla valutazione e al contenimento delrischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversiproblemi relativi all’esattezza e alla completezza delle informazionirelative ai cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche datiaccessibili da diversi operatori, alla tempestivita’ con cui eventualicorrezioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto delsuccessivo rimborso del debito, ecc.La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di questeinformazioni determina sull’accesso al credito dei cittadini, ha indotto illegislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codicedeontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative deglioperatori, portera’ nelle prossime settimane a rivedere a fondo ilfunzionamento delle c.d. ” centrali rischi” (art. 117 del d.lg. n. 196/2003,recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione diorganismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiestoun’istruttoria particolarmente impegnativa.Ne e’ scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a normadi legge, costituiranno condizione essenziale per la liceita’ e lacorrettezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle societa’ edagli enti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazionicreditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che liutilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutuio finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo (es.: un’autovettura, unelettrodomestico, ecc.).Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensidell’art. 12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni daparte di soggetti interessati che saranno anch’esse pubblicate su questosito. A tal fine sara’ pubblicato un sintetico avviso anche sulla GazzettaUfficiale.I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilita’ epuntualita’ nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole cheintroducono significative garanzie con particolare riguardo a: una maggioretrasparenza nei confronti dei consumatori;il funzionamento dei sistemi che registrano e forniscono informazioni surichieste e rapporti di finanziamento; le esclusive finalita’ di tutela delcredito per cui tali sistemi possono essere consultati, nonche’ lespecifiche misure da assumere per garantire la sicurezza e la riservatezzadei dati; i tempi per segnalare le morosita’ e per conservare nei predettisistemi i dati positivi e negativi; le procedure adottate per semplificarel’esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica ocancellazione dei dati; i principi da rispettare in caso di uso diparticolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado diaffidabilita’ e solvibilita’ della clientela.L’Autorita’ rendera’ quindi pubblico il testo preliminare del codice,sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori riunite nelConsiglio nazionale dei consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delleattivita’ produttive che si esprimera’ entro meta’ settembre.

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