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Tlc: antenne, necessario nulla osta della Sovrintendenza

26 Novembre 2003 Commenta

(ANSA)-ROMA, 26 NOV-Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’installazione di antenne deve avere il parere favorevole della Sovrintendenza per i beni architettonici. La decisione arriva da una sentenza che ha bloccato i lavori di edificazione di antenne e apparati di telefonia mobile in una via di Genova. La societa’ costruttrice aveva gia’ ottenuto le concessioni quando e’ stata bloccata perche’ nelle vicinanze si trova un santuario. Esiste infatti un vincolo previsto per i luoghi sacri da una legge del 1939. JJJ

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TLC: ANTENNE; NECESSARIO NULLA OSTA DELLA SOVRINTENDENZA

26 Novembre 2003 Commenta

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – L’installazione di antenne per telecomunicazioni in zona vincolata ”non puo’ avvenire senza aver acquisito il parere favorevole della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza n.7258/2003) bloccando i lavori di edificazione di antenne e apparati di telefonia mobile in una via di Genova. La societa’ costruttrice aveva gia’ ottenuto dal Comune la relativa concessione edilizia e il via libera anche dell’Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, quando e’ arrivato il ricorso degli appartenenti a un complesso condominiale adiacente all’area interessata. Nelle vicinanze si trova anche un santuario, ed e’ in relazione a questa ulteriore presenza che i giudici hanno constatato che l’area presa in considerazione dalla concessione edilizia era stata sottoposta al vincolo previsto ”quale area di rispetto al santuario” da una legge del 1939, aggiornata da un decreto del 1955 che aveva disposto ”il divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva o comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento”. Divieto, hanno osservato i giudici, che la sovrintendenza avrebbe certamente fatto osservare, se fosse stata correttamente interpellata in proposito. L’accertamento dell’esistenza del vincolo ambientale ha reso superflua la risposta alle doglianze dei condomini che avevano lamentato la violazione delle norme sulla fissazione dei tetti di radiofrequenze e di emissioni elettromagnetiche compatibili con la salute umana. Sempre secondo il Consiglio di Stato ”non e’ rilevante nel caso di specie il recente decreto legislativo che ha stabilito la compatibilita’ con qualsiasi destinazione urbanistica delle infrastrutture per impianti radioelettrici”; la normativa del 2002 infatti ”non incide sull’ambito di operativita’ dei vincoli gia’ esistenti e sui poteri delle soprintendenze, posti a tutela dei beni artistici e storici”. YTR-KMN

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