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Privacy, Nuova Carta Sanitaria; Garante: Contribuisce Al Proliferare Di Carte Elettroniche Rischiose

31 Ottobre 2003 Commenta

Roma – L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione sui delicatissimi problemi sollevati dall’art. 50 del decreto legge 30 settembre, n. 269, che prevede la realizzazione di un modello di ricetta medica a lettura ottica e la costituzione di una banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti, al fine di controllo della spesa sanitaria. Lo rende noto un comunicato stampa dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali: tali finalita’, sicuramente apprezzabili per l’obiettivo di un piu’ razionale monitoraggio della spesa pubblica – ha spiegato il Garante – sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni riguardanti la salute e quindi protette da particolari garanzie. L’Autorita’ ha ricordato che la legislazione vigente gia’ prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure – prosegue la nota – possono certamente essere rese piu’ efficienti (permettendo, ad esempio, un rapido accertamento dei requisiti che danno diritto all’esenzione), ma non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali. Se si intende mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, l’unica soluzione corretta e’ quella di escludere il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti, costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi. La garanzia prevista dal legislatore laddove stabilisce che al Ministero dell’economia e delle finanze non e’ consentito trattare i dati acquisiti nell’archivio relativo ai codici fiscali degli assistiti appare, infatti, insufficiente, dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilita’ di risalire (ad opera di soggetti diversi) dal codice fiscale – e quindi dall’identita’ dell’assistito – all’intera sua storia sanitaria, documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche.]]>

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