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TITOLO I * DISPOSIZIONE GENERALE * Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). * Art.550. abrogato *
Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciÚ che non Ë previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili. Art.550 Casi di citazione diretta a giudizio* Il pubblico ministero esercita lazione penale con la citazione a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all articolo --. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dellarticolo 4.
a )violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallarticolo 336 del codice penale ; b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dallarticoo337 del codice penale c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dellarticolo 343, 2 comma del codice penale d)violazione dei sigilli aggravata a norma dellarticolo 349, 2 comma del codice penale e)rissa aggravata a norma dellarticolo 588, 2 comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime f)furto aggravato a norma dellarticolo 625 del codice penale g)ricettazione prevista dallarticolo 648 del codice penale. TORNA ALL'INDICE |
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