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Codice Civile

TITOLO II

DIBATTIMENTO *

CAPO I Disposizioni generali *

Artt.470-483 *

470 Disciplina dell`udienza *

471 Pubblicitý dell`udienza *

472 Casi in cui si procede a porte chiuse *

473 Ordine di procedere a porte chiuse *

474 Assistenza dell`imputato all`udienza *

475 Allontanamento coattivo dell`imputato *

476 Reati commessi in udienza *

477 Durata e prosecuzione del dibattimento *

478 Questioni incidentali *

479 Questioni civili o amministrative *

480 Verbale di udienza *

481 Contenuto del verbale *

482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione *

483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale *

CAPO II Atti introduttivi *

Artt.484-495 *

484 Costituzione delle parti *

485 Rinnovazione della citazione *

486 Impedimento a comparire dell`imputato o del difensore *

487 Contumacia dell`imputato *

488 Assenza e allontanamento volontaria dell`imputato *

489 Dichiarazioni del contumace *

490 Accompagnamento coattivo dell`imputato assente o contumace *

491 Questioni preliminari *

492 Dichiarazione di apertura del dibattimento *

493 Esposizione introduttiva e richieste di prova *

494 Dichiarazioni spontanee dell`imputato *

495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova *

CAPO III Istruzione dibattimentale *

Artt.496-515 *

496 Ordine nell`assunzione delle prove *

497 Atti preliminari all`esame dei testimoni *

498 Esame diretto e controesame dei testimoni *

499 Regole per l`esame testimoniale *

500 Contestazioni nell`esame testimoniale *

501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici *

502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici *

503 Esame delle parti private *

504 Opposizioni nel corso dell`esame dei testimoni *

505 Facoltý degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato *

506 Poteri del presidente in ordine all`esame dei testimoni e delle parti private *

507 Ammissione di nuove prove *

508 Provvedimenti conseguenti all`ammissione della perizia nel dibattimento *

509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie *

510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova *

511 Letture consentite *

511 bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti *

512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilitý di ripetizione *

512 bis Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero *

513 Lettura delle dichiarazioni rese dall`imputato nel corso delle indagini *

preliminari o nell`udienza preliminare *

514 Letture vietate *

515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento *

CAPO IV Nuove contestazioni *

Artt.516-522 *

516 Modifica della imputazione *

517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento *

518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento *

519 Diritti delle parti *

520 Nuove contestazioni all`imputato contumace o assente *

521 Correlazione tra l`imputazione contestata e la sentenza *

Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). *

CAPO V Discussione finale *

523 Svolgimento della discussione *

524 Chiusura del dibattimento *

 

TITOLO II DIBATTIMENTO

 

CAPO I Disposizioni generali

Artt.470-483

 

470 Disciplina dell`udienza

1. La disciplina dell`udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalitý, un sua assenza la disciplina dell`udienza Ë esercitata dal pubblico ministero (21 reg.).

2. Per l`esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente (131) o il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dý immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

 

471 Pubblicitý dell`udienza

1. L`udienza Ë pubblica a pena di nullitý (disp. di att 147.).

2. Non sono ammessi nell`aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all`udienza come testimone, Ë fatta allontanare non appena la sua presenza non Ë pi˜ necessaria.

4. Non Ë consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, nÈ di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell`udienza sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivitý processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente puÚ disporre, in casi eccezionali, che l`ammissione nell`aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalitý.

 

472 Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicitý puÚ nuocere al buon costume ovvero, se vi Ë richiesta dell`autoritý competente, quando la pubblicitý puÚ comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell`interesse dello Stato .

2. Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato Ë assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresÏ che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicitý puÚ nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando Ë necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quinquies 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puÚ chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa Ë minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualitý della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto

4. Il giudice puÚ disporre che avvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.

 

473 Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall`art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L`ordinanza Ë revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si Ë ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell`aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall`art. 472 comma 3, il giudice puÚ consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l`ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell`aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

 

474 Assistenza dell`imputato all`udienza

1. L`imputato assiste all`udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

 

475 Allontanamento coattivo dell`imputato

1. L`imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell`udienza, Ë allontanato dall`aula con ordinanza del presidente.

2. L`imputato allontanato si considera presente ed Ë rappresentato dal difensore.

3. L`imputato allontanato puÚ essere riammesso nell`aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l`imputato debba essere nuovamente allontanato il giudice puÚ disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall`aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.

 

476 Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l`arresto dell`autore nei casi consentiti (380, 381).

2. Non Ë consentito l`arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione (207).

 

477 Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non Ë assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice puÚ sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessitý e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dý oralmente gli avvisi opportuni e l`ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (475-2, 487-2, 488 502-2)

 

478 Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall`art. 491.

 

479 Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall`art. 3, qualora la decisione sull`esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessitý, per la quale sia giý in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, puÚ disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

2. La sospensione Ë disposta con ordinanza, contro la quale puÚ essere proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, puÚ revocare l`ordinanza di sospensione.

 

480 Verbale di udienza

1. L`ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l`ora di apertura e di chiusura dell`udienza;

b.) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalitý dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchÈ le generalitý delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza Ë inserito nel fascicolo per il dibattimento.

 

481 Contenuto del verbale

l. Il verbale descrive le attivitý svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

 

482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141), purchÈ non contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente puÚ disporre, anche di ufficio, che l`ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltý e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonchÈ sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

 

483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell`udienza o la chiusura del dibattimento (524), il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, Ë presentato al presidente per l`apposizione del visto.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione (138).

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

 

CAPO II Atti introduttivi

Artt.484-495

 

484 Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

  1. Qualora il difensore dell`imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell`art. 97 comma 4.

2 bis Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 ter, 420 quater e 420 quinques*

  •  * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

485 Rinnovazione della citazione

  • abrogato. * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

486 Impedimento a comparire dell`imputato o del difensore

  • Abrogato.* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

487 Contumacia dell`imputato

  • Abrogato.* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

 

488 Assenza e allontanamento volontaria dell`imputato

  • Abrogato.* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

 

489 Dichiarazioni del contumace

1. L`imputato giý contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, puÚ chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall`art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo un cui l`imputato si trova.

2. L`imputato nella richiesta prevista dal comma 1 puÚ nominare un difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l`audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio (97). Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello un cui Ë pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione (655 sg.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.

4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall`imputato o dal condannato Ë trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale Ë trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell`art. 677.

 

490 Accompagnamento coattivo dell`imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell`art. 132, puÚ disporre l`accompagnamento coattivo dell`imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza Ë necessaria per l`assunzione di una prova diversa dall`esame.

 

491 Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (21, 23), le nullitý indicate nell`art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile (76, 80), la citazione o l`intervento del responsabile civile (83, 85, 86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e l`intervento degli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l`accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la separazione dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilitý di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (disp. di att 148.).

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

 

492 Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attivitý indicate negli art. 484 e ss., il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L`ausiliario che assiste il giudice (126) dý lettura dell`imputazione.

 

493 Esposizione introduttiva e richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.

2. » ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchÈ della documentazione relativa all’attivitý di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari *.

  • come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

494 Dichiarazioni spontanee dell`imputato

1. Esaurita l`esposizione introduttiva (493), il presidente informa l`imputato che egli ha facoltý di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purchÈ esse si riferiscano all`oggetto dell`imputazione e non intralcino l`istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l`imputato non si attiene all`oggetto dell`imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l`imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L`ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto un forma riassuntiva (140).

 

495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all`ammissione delle prove a norma degli artt. 190 comma 1, e 190 bis. Quando Ë stata ammessa l`acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238), il giudice provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova (disp. di att 147 bis) solo dopo l`acquisizione della documentazione relativa alla prova dell`altro procedimento .

2. L`imputato ha diritto all`ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell`imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltý di esaminare i documenti (234 sg.) di cui Ë chiesta l`ammissione.

4. Nel corso dell`istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilitý delle prove. n giudice, sentite le parti, puÚ revocare con ordinanza l`ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove giý escluse.

 

CAPO III Istruzione dibattimentale

Artt.496-515

 

496 Ordine nell`assunzione delle prove

1. L`istruzione dibattimentale inizia con l`assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l`assunzione di quelle richieste da altre parti, nell`ordine previsto dall`art. 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

 

497 Atti preliminari all`esame dei testimoni

1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l`uno dopo l`altro nell`ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (disp. di att 149.).

2. Prima che l`esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell`obbligo di dire la veritý. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresÏ il testimone delle responsabilitý previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (c.p 372.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ÏConsapevole della responsabilitý morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la veritý e a non nascondere nulla di quanto Ë a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalitý.

3. L`osservanza delle disposizioni del comma 2 Ë prescritta a pena di nullitý.

 

498 Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l`esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l`esame, secondo l`ordine indicato nell`art. 496.

3. Chi ha chiesto l`esame puÚ proporre nuove domande.

4. L`esame testimoniale del minorenne (472) Ë condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell`esame il presidente puÚ avvalersi dell`ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente sentite le parti, se ritiene che l`esame diretto del minore non possa nuocere alla serenitý del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L`ordinanza puÚ essere revocata nel corso dell`esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico

 

499 Regole per l`esame testimoniale

1. L`esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell`esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sinceritý delle risposte.

3. Nell`esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l`esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone puÚ essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti

6. Durante l`esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinitý delle risposte, la lealtý dell`esame e la correttezza delle contestazioni.

 

500 Contestazioni nell`esame testimoniale

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone (351, 362, 422) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433).

2. Tale facoltý puÚ essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia giý deposto.

2 bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni (c.p 372.) .

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilitý della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformitý rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilitý.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalitý della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone Ë stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitý, affinchÈ non deponga o deponga il falso (372 c.p.) ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinitý dell`esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell`art. 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.

 

501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l`esame dei periti (220 sg.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull`esame dei testimoni (497 sg.), in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltý di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136).

 

502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilitý di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, puÚ disporne l`esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell`art. 477 comma 3, del giorno, dell`ora e del luogo dell`esame.

2. L`esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico (471). L`imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne Ë fatta richiesta, ammette l`intervento personale dell`imputato interessato all`esame.

 

503 Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l`esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (disp. di att 150): parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L`esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l`ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell`imputato. Quindi, chi ha iniziato l`esame puÚ rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (431). Tale facoltý puÚ essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia giý deposto.

4. Si applica la disposizione dell`art. 500 comma 3 .

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 .

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.

 

504 Opposizioni nel corso dell`esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente (495-4), sulle opposizioni formulate nel corso dell`esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalitý.

 

505 Facoltý degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell`art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresÏ chiedere al giudice l`ammissione di nuovi mezzi di prova (507) utili all`accertamento dei fatti .

 

506 Poteri del presidente in ordine all`esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, puÚ indicare alle parti temi di prova nuovi o pi˜ ampi, utili per la completezza dell`esame.

2.Il presidente anche su richiesta di altro componente del collegio puÚ rivolgere domande a testimoni,ai periti e ai tecnici, alle persone indicate dall'’articolo 210 ed alle parti giý esaminate, solo dopo l’esame e il controesame.Restail diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2 e 503,comma 2.*

  • *mcoe modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

507 Ammissione di nuove prove

1. Terminata l`acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puÚ disporre anche di ufficio (190) l`assunzione di nuovi mezzi di prove (disp. di att 151.) .

 1.bis Il giudice puÚ disporre a norma del comma 1 anche dell’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.*

  • * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

508 Provvedimenti conseguenti all`ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito Ë Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento (disp. di att 152.). Quando non Ë possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se Ë necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l`ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l`esercizio dei poteri previsti dall`art. 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed Ë esaminato a norma dell`art. 501.

 

509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

 

510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalitý dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed Ë fatta menzione di quanto previsto dall`art. 497 comma 2.

2. L`ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell`esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonchÈ le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall`art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

 

511 Letture consentite

1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni Ë disposta solo dopo l`esame della persona che le ha rese, a meno che l`esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale (227) Ë disposta solo dopo l`esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (431) Ë consentita ai soli fini dell`accertamento della esistenza della condizione di procedibilitý.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puÚ indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L`indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice Ë vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltý di chiedere la lettura o l`indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, Ë attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell`art. 93 .

 

511 bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell`art. 238. Si applica il comma 2 dell`art. 511.

 

512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilitý di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare (422) quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne Ë divenuta impossibile la ripetizione .

 

512 bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’ estero*

l. Il giudice, a richiesta di parte, puÚ disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all`estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

  • * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

513 Lettura delle dichiarazioni rese dall`imputato nel corso delle indagini

preliminari o nell`udienza preliminare

(Articolo cosÏ sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1997, n. 267)

1. Il giudice, se l'imputato Ë contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 294, comma 3, 391, comma 3] o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante (c.p.p. 132, 210) o l'esame a domicilio (c.p.p. 502) o la rogatoria internazionale (c.p.p. 727, 729) ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non Ë possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilitý dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltý di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511 *

*L'art. 6 della legge, L. 7 agosto 1997, n. 267 ha inoltre cosÏ disposto:

"Art. 6. Norma transitoria. 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero puÚ avvalersi della facoltý di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando Ë stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se Ë in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda Ë disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se Ë in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltý di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilitý sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui Ë disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non puÚ in ogni caso superare il termine di sei mesi".

 

514 Letture vietate

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puÚ essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall`imputato, dalle persone indicate nell`articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell`udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell`imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall`articolo 511, Ë vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivitý compiute dalla polizia giudiziaria. L`ufficiale o l`agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puÚ servirsi di tali atti a norma dell`articolo 499, comma 5.

 

515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui Ë stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell`art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

 

CAPO IV Nuove contestazioni

Artt.516-522

 

516 Modifica della imputazione

  1. Se nel corso dell`istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come Ë descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450 456), e non appartiene alla competenza di un giudice superiore (23), il pubblico ministero modifica l`imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichË monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice Ë rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

(Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 1.ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale Ë prevista l’udienza preliminare, e questa non si Ë tenuta l’inosservanza delle relative disposizioni Ë eccepita, a pena di decadenza entro il termine indicato dal comma 1 bis*

*Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art 517

!. Qualora nel corso dell`istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell`art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), il pubblico ministero contesta all`imputato il reato o la circostanza, purchÈ la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore (23).

1 bis. Si applica la disposizione prevista dall'art 516 comma 1 bis.e 1 ter*

 *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell`imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia i, presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puÚ autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi Ë consenso dell`imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

 

519 Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa l`imputato che puÚ chiedere un termine per la difesa.

2. Se l`imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall`art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l`imputato puÚ chiedere l`ammissione di nuove prove (a norma dell`art. 507) .

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).

 

520 Nuove contestazioni all`imputato contumace o assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all`imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all`imputato.

2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell`art. 519 commi 2 e 3.

 

521 Correlazione tra l`imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice puÚ dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchË il reato non ecceda la sua competenza nË risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichË monocratica.( comma sostituito dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51)ovvero non risulti tra quelli per i quali Ë prevista l'’dienza preliminare questa non si Ë tenuta.*

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto Ë diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.

Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2.

*Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

  

Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni).

1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis e 1 ter*, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale per cui Ë prevista l’udienza preliminare e questa non si Ë tenuta*, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. ( Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51)

522 Nullitý della sentenza per difetto di contestazione

1. L`inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo Ë causa di nullitý (177 s.).

2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti Ë nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

 *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

CAPO V Discussione finale

 

523 Svolgimento della discussione

1. Esaurita l`assunzione delle prove (496 s.), i, pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte (822), che devono comprendere quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica Ë ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l`imputato e i, difensore devono avere, a pena di nullitý (177 s.), la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non puÚ essere interrotta per l`assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessitý. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell`art. 507.

 

524 Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

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