siete in: [www.studiocelentano.it][Codice di Procedura Penale]
 
Codice Civile

TITOLO V *

PROCEDIMENTO PER DECRETO *

Artt.459-464 *

459 Casi di procedimento per decreto *

460 Requisiti del decreto di condanna *

461 Opposizione *

462 Restituzione nel termine per proporre opposizione *

463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati *

464 Giudizio conseguente all`opposizione *

 

TITOLO V

PROCEDIMENTO PER DECRETO

Artt.459-464

 

459 Casi di procedimento per decreto

). 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa Ë stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puÚ presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato Ë attribuito Ëiscritto nel registro delle notizie dl reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero puÚ chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metý rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale Ë data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non Ëammesso quando risulta la necessitý di applicare una misura di sicurezza personale ".

** come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

460 Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalitý dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonchÈ, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);

b) l`enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione Ë fondata, comprese le ragioni dell`eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l`avviso (disp. di att 141-3.) che l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l`imputato puÚ chiedere mediante l`opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444;

f) l`avvertimento all`imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l`avviso che l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltý di nominare un difensore (96, 100);

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell`ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entitý dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresÏ la responsabilitý della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*

3. Copia del decreto Ë comunicata al pubblico ministero ed Ë notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non Ë possibile eseguire la notificazione per irreperibilitý dell`imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nÈ l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato Ëestinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della •stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non Ë comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ".

  • come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

461 Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (disp. di att 140.), l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace* del luogo in cui si trova l`opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilitý, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia giý provveduto in precedenza, nella dichiarazione l`opponente puÚ nominare un difensore di fiducia.

3. Con l`atto di opposizione l`imputato puÚ chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 sg.) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

4. L`opposizione Ë inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando Ë proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non Ë proposta opposizione o se questa Ë dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l`esecuzione.

6. Contro l`ordinanza di inamissibilitý l`opponente puÚ proporre ricorso per cassazione (606).

 *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

462 Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell`art. 175.

 

463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

1. L`esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di pi˜ persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all`opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile (648).

2. Se l`opposizione Ë proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione

 

464 Giudizio conseguente all`opposizione

1.Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se I’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente.* Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l`imputato non abbia formulato nell`atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato .

2. Il giudice, se Ë presentata domanda di oblazione (disp. di att 141) contestuale all`opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non puÚ chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, nÈ presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna*

4. Il giudice puÚ applicare in ogni caso una pena anche diversa e pi˜ grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici giý concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l`imputato perchÈ il fatto non sussiste, non Ë previsto dalla legge come reato ovvero Ë commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

  •  * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
TORNA ALL'INDICE