siete in: [www.studiocelentano.it][Codice di Procedura Penale]
 
Codice Civile

TITOLO II *

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI *

Artt.444-448 *

444 Applicazione della pena su richiesta *

445 Effetti dell`applicazione della pena su richiesta *

446 Richiesta di applicazione della pena e consenso *

447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari *

448 Procedimenti del giudice *

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Artt.444-448

 

Vedi art 224 d.lgs.19.2.1998.n.51

Art 444

1.L`imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l`applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi Ë il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchÈ congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi Ë stata la richiesta delle parti. Se vi Ë costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda: l’imputato Ë tuttavia condannato al pagamento ~delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3 ".

3. La parte, nel formulare la richiesta, puÚ subordinarne l`efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puÚ essere concessa, rigetta la richiesta.

Giurisprudenza

"Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza - In genere - Provvedimento dibattimentale di esclusione della parte civile -Inoppugnabilitý - Provvedimento di inammissibilitý o rigetto della richiesta di esclusione della parte civile - Impugnabilitý - Forma - Fattispecie".

Mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile È sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilitý o di rigetto della richiesta di esclusione È impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.

(Fattispecie in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che la possibilitý di impugnazione dell'imputato sia limitata al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 12 del 13.7.1999

 

445 Effetti dell`applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall`art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (539) nÈ l`applicazione di pene accessorie (c.p 19.) e di misure di sicurezza (c.p 215 sg..), fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall`art. 240 comma 2 c.p. . Anche quando Ë pronunciata dopo la chiusura del dibattimento (524), la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (6892), la sentenza Ë equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato Ë estinto (136, 137 att.) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l`imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se Ë stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l`applicazione non Ë comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

 

 

CIRCOLARE del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998 n. 4.

LEGGE N. 16/92. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI. CAUSA ESTINTIVA EX ART. 445 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

 

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998, n. 286 )

Ai prefetti della Repubblica

e, p. c.:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990 come modificata dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilitý di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

In particolare È stato chiesto di conoscere quali siano le modalitý operative della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale, e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilitý. Dopo aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di "patteggiamento" l'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza È equiparata ad una pronuncia di condanna.

Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilitý. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), È pi˜ ampio di quello previsto dalla riabilitazione.

Siccome per la sentenza di patteggiamento È previsto ex lege un effetto estintivo - connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma pi˜ ampio di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa di ineleggibilitý possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalitý della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilitý derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute medio tempore pronunce ostative.

In tal senso si È pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell'incapacitý legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, È sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale. Il mero decorso del tempo determina quindi ipso jure la cessazione dell'efficacia impeditiva dell'eleggibilitý conseguente alla sentenza di patteggiamento.

Si deve altresÏ osservare che per quanto concerne le modalitý operative in ordine alla causa estintiva in argomento non È necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge.

Peraltro, l'effetto estintivo previsto ex lege È subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che puo' essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma dell'art. 688 del codice di procedura penale, del relativo certificato penale.

446 Richiesta di applicazione della pena e consenso

" 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se Ë stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta Ë formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma I ";*

2. La richiesta e il consenso nell`udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontý dell`imputato Ë espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale(122) e la sottoscrizione Ë autenticata nelle forme previste dall`art. 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta puÚ essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato*

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietý della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell`imputato.

6. n pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari (326 s.), il giudice, se Ë presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell`altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l`udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all`altra parte. Almeno tre giorni prima dell`udienza il fascicolo del pubblico ministero Ë depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell`udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta Ë presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all`altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non Ë consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

 

448 Procedimenti del giudice

1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puÚ rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non Ë ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta "..*

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puÚ proporre appello (594); negli altri casi la sentenza Ë inappellabile.

  1. Quando la sentenza Ë pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull`azione civile a norma dell`art. 578.

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

TORNA ALL'INDICE