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Codice Civile

TITOLO III

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA` *

Artt. 336-346 *

336 Querela *

337 Formalitý della querela *

338 Curatore speciale per la querela *

339 Rinuncia alla querela *

340 Remissione della querela *

341 Istanza di procedimento *

342 Richiesta di procedimento *

343 Autorizzazione a procedere *

344 Richiesta di autorizzazione a procedere *

345 Difetto di una condizione di procedibilitý. Riproponibilitý dell`azione penale *

346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilitý *

 

TITOLO III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA`

Artt. 336-346

 

336 Querela

1. La querela (120 s. c.p.) Ë proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontý che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

 

337 Formalitý della querela

1. La dichiarazione di querela Ë proposta, con le forme previste dall`art. 333 comma 2, alle autoritý alle quali puÚ essere presentata denuncia (331, 333) ovvero a un agente consolare all`estero. Essa, con sottoscrizione autentica, puÚ essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela Ë proposta oralmente, il verbale in cui essa Ë ricevuta Ë sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L`autoritý che riceve la querela provvede all`attestazione della data e del luogo della presentazione, all`identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all`ufficio del pubblico ministero (107 att.).

 

338 Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dall`art. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui Ë notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina puÚ essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l`educazione, la custodia o l`assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltý di costituirsi parte civile nell`interesse della persona offesa (77).

5. Se la necessitý della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

 

339 Rinuncia alla querela

1. La rinuncia espressa alla querela Ë fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all`interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione puÚ anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l`identitý del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non Ë sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione puÚ essere fatta rinuncia anche all`azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

 

340 Remissione della querela

1. La remissione della querela (152-156 c.p.) Ë fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione ricevuta dall`autoritý procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autoritý.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela (339).

3. Il curatore speciale previsto dall`art. 155 comma 4 c.p. Ë nominato a norma dell`art. 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell`atto di remissione sia stato diversamente convenuto

( cosÏ modificato dall'art13 L.25.6.99 n.205).

341 Istanza di procedimento

1. L`istanza di procedimento (130 c.p.) Ë proposta dalla persona offesa con le forme della querela (337).

 

342 Richiesta di procedimento

1. La richiesta di procedimento (127-129 c.p.) Ë presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall`autoritý competente.

 

343 Autorizzazione a procedere

1. Qualora sia prevista l`autorizzazione a procedere , il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell`art. 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l`autorizzazione, Ë fatto divieto di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali (280-290, 312, 313) nei confronti della persona rispetto alla quale Ë prevista l`autorizzazione medesima nonchÈ di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare (249-251), a ispezione personale (245), a ricognizione (213, 214), a individuazione (361), a confronto (211, 212), a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni (266 s.). Si puÚ procedere all`interrogatorio (65) solo se l`interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona Ë colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell`art. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessitý dell`autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte Costituzionale , non possono essere compiuti atti diversi dall`arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puÚ procedersi soltanto in caso di flagranza (382) di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell`art. 380 commi 1 e 2 lett. a), b), d), i), nonchÈ lett. c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L`autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puÚ essere revocata.

 

344 Richiesta di autorizzazione a procedere

1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio). La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335) del nome della persona per la quale Ë necessaria l`autorizzazione.

2. Se la persona per la quale Ë necessaria l`autorizzazione Ë stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l`autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida (391).

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l`autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessitý dopo che si Ë proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi Ë pericolo nel ritardo, il giudice provvede all`assunzione delle prove richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di pi˜ persone per alcune delle quali soltanto Ë necessaria l`autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puÚ procedere separatamente (18) contro gli imputati per i quali l`autorizzazione non Ë necessaria.

 

345 Difetto di una condizione di procedibilitý. Riproponibilitý dell`azione penale

1. Il provvedimento di archiviazione (409, 411) e la sentenza di proscioglimento (529) o di non luogo a procedere (425), anche se non pi˜ soggetta a impugnazione, con i quali Ë stata dichiarata la mancanza della querela (336) della istanza (341), della richiesta (342i o dell`autorizzazione a procedere (343), non impediscono l`esercizio dell`azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se Ë in seguito proposta la querela, l`istanza, la richiesta o Ë concessa l`autorizzazione ovvero se Ë venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l`autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilitý diversa da quelle indicate nel comma 1.

 

346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilitý

1. Fermo quanto disposto dall`art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilitý che puÚ ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) e, quando vi Ë pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall`art. 392.

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