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Codice Civile

TITOLO VIII *

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI *

Artt.405-415 *

405 Inizio dell`azione penale. Forme e termini *

406 Proroga del termine *

407 Termini di durata massima delle indagini preliminari *

408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato *

409 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione *

410 Opposizione alla richiesta di archiviazione *

411 Altri casi di archiviazione *

412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell`azione penale *

413 Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato *

414 Riapertura delle indagini *

415 Reato commesso da persone ignote *

 

 

TITOLO VIII

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Artt.405-415

 

 

405 Inizio dell`azione penale. Forme e termini

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l`archiviazione, esercita l`azione penale (129 att.), formulando l`imputazione, nei casi previsti nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416, 555).

2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale Ë attribuito il reato Ë iscritto nel registro delle notizie di reato. n termine Ë di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell`art. 407, comma 2, lett. a) .

3. Se Ë necessaria la querela (336) l`istanza (341) o la richiesta di procedimento (342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se Ë necessaria l`autorizzazione a procedere (343), il decorso del termine Ë sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l`autorizzazione perviene al pubblico ministero .

 

 

406 Proroga del termine

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puÚ richiedere al giudice (328; 258-4 trans.), per giusta causa, la proroga del termine previsto dall`art. 405 (393-4; 553-2) . La richiesta contiene l`indicazione della notizia di reato (330 s., 369) e l`esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessitý delle indagini ovvero di oggettiva impossibilitý di concluderle entro il termine prorogato.

2 bis. Ciascuna proroga puÚ essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi (407; 240 bis coord.).

3. La richiesta di proroga Ë notificata, a cura del giudice, con l`avviso della facoltý di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchÈ alla persona offesa dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata (408-2). Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell`udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonchÈ, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall`art. 127.

5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l`ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari Ë giý scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell`art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

 

 

407 Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall`art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puÚ comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima Ë tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti indicati nell`art. 275 comma 3 nonchÈ il delitto previsto dall`art. 416 c.p. nei casi in cui Ë obbligatorio l`arresto in flagranza (380) ;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicitý di fatti tra loro collegati ovvero per l`elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all`estero (727 s.);

d) procedimenti in cui Ë indispensabile mantenere il collegamento tra pi˜ uffici del pubblico ministero a norma dell`art. 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l`azione penale o richiesto l`archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

 

 

408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato Ë infondata (125 att.), presenta al giudice (328) richiesta di archiviazione. Con la richiesta Ë trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari .

2. L`avviso della richiesta Ë notificato, a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l`eventuale archiviazione (126 att.).

3. Nell`avviso Ë precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa puÚ prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

 

 

409 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l`opposizione prevista dall`art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero .

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell`udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall`art. 127. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

3. Della fissazione dell`udienza il giudice dý inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (412).

4. A seguito dell`udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l`imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell`imputazione, il giudice fissa con decreto l`udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419 (128 att.).

6. L`ordinanza di archiviazione Ë ricorribile per cassazione solo nei casi di nullitý previsti dall`art. 127 comma 5 .

 

 

410 Opposizione alla richiesta di archiviazione

1. Con l`opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato (90, 91) chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilitý, l`oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l`opposizione Ë inammissibile e la notizia di reato Ë infondata, il giudice dispone l`archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell`art. 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di pi˜ persone offese, l`avviso per l`udienza Ë notificato al solo opponente.

 

 

411 Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilitý (345), che il reato Ë estinto (150 s. c.p.) o che il fatto non Ë previsto dalla legge come reato.

 

 

412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell`azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l`avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l`azione penale o non richiede l`archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (127 att.). Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale puÚ altresÏ disporre l`avocazione a seguito della comunicazione prevista dall`art. 409 comma 3.

 

 

413 Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato (90, 91) puÚ chiedere al procuratore generale di disporre l`avocazione a norma dell`art. 412 comma 1.

2. Disposta l`avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

 

 

414 Riapertura delle indagini

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice (328) autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni .

2. Quando Ë autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell`art. 335.

 

 

415 Reato commesso da persone ignote

1. Quando Ë ignoto l`autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato (335), presenta al giudice (328) richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona giý individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato .

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