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Fonte: Dott. Vito Maggi, Procura della Repubblica, Napoli
libro I| libro II

LIBRO TERZO

Titolo I
Disposizioni preliminari


261. Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. ó Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:
1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;
2) [alla Corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare della Repubblica] (1);
3) [al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare] (1);
4) [al segretario, il cancelliere] (1) (2).
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(1) Articolo quasi integralmente modificato dalla l. 7 maggio 1981, n. 180. Con l. 21 aprile 1977, n. 163 sono stati introdotti nella giustizia militare anche i segretari (art. 2). V. oltre nota sub art. 307.
(2) Il 24 ottobre 1989 entrava in vigore il codice di procedura penale Vassalli. Nessuna norma di raccordo prevedeva il legislatore con la procedura penale militare. Ma per effetto degli artt. 261 c.p.m.p., 1 c.p.p. e 207 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, Norme di coordinamento al c.p.p. la nuova normativa provocava effetti dirompenti e, forse non previsti dal legislatore, sul processo penale militare. Abbiamo effettuato una difficile e, forse facilmente censurabile, opera di esegesi cercando di venire incontro agli operatori di questo ramo del diritto. Questo lavoro, fatto con piena coscienza dei suoi limiti, viene offerto a quanti fruiranno di questo codice con la speranza di aver suggerito una delle soluzioni possibili. Tra parentesi quadre abbiamo posto le norme o le parti di norme che ormai non possono più ritenersi in vigore.
Istituti, disposizioni, uffici o organi giudiziari del codice di procedura penale abrogato richiamati nei codici penali militari, sono stati adeguati, ove possibile, al nuovo codice di procedura penale a norma degli artt. 208 e 209 delle norme di coordinamento del c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).


Titolo II
Dellíesercizio
della giurisdizione militare

Capo I
Della giurisdizione militare.


262. Unicità della giurisdizione militare. ó La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.


263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari. ó Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare [103, ultimo comma, Cost.] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78 ha dichiarato líillegittimità costituzionale degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) convertito (con modificazioni) in l. 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre 1992, n. 429, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dellíart. 263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché, i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
V. nota sub art. 37; v. anche art. 10, l. 23 marzo 1956, n. 167.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito, nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito, nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.


[264. Connessione di procedimenti. (1) ó Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dellíautorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità [132, c.p.p.] (2).
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti líautorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo].
______________________________
Líart. era stato modificato dallíart. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario era il seguente:
"Giurisdizione militare in relazione a determinati reati. ó Ai tribunali militari appartiene altresì la cognizione:
1) dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili díufficio, commessi da militari:
a) a danno del servizio militare o dellíamministrazione militare;
b) a danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio militare;
c) con abuso della qualità di militare o durante líadempimento di un servizio militare;
2) dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;
3) del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi.
4) dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dellíamministrazione militare, nellíinterno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;
5) dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;
6) dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
7) degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari".
Così Corte Cost., sent. 8 aprile 1958, n. 29, che ha dichiarato non fondata, con riferimento allíart. 103, ult. comma, Cost., una questione di legittimità della citata norma.
La Corte Cost. è stata chiamata più volte a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dellíart. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167 che ha integralmente sostituito líoriginario art. 264.
V. anche Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 196, che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale dellíart. 264 con riferimento allíart. 3 Cost. e non fondata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..
Ed ancora Corte Cost. ord. 10 maggio 1978, n. 59, che ha dichiarato la manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ult. comma, Cost., della riproposta questione dellíart. 264.
V. pure Corte Cost. 20 maggio 1980, n. 73, che ha dichiarato non fondata una nuova questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, con riferimento allíart. 3 Cost..
Da ultimo Corte Cost. 11 giugno 1980, n. 81 che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 37 e 264, con riferimento allíart. 103, ult. comma, Cost..
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio 1987, n. 206, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellíart. 264 sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 1, e 103, comma 3, della Costituzione in quanto i tribunali militari, in tempo di pace, sono stati considerati dalla stessa Corte "come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le sentenze nn. 29 del 1958, 48 del 1959, 81 del 1980, 112 e 113 del 1986).
La Corte ha ribadito, inoltre, che "la finalità perseguita attraverso líistituzione in tempo di pace di un giudice speciale per gli appartenenti alle forze armate autori di reati militari non viene a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto (dalla stessa Corte) alla finalità perseguita con líistituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni" (v. la sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 1983).


Capo II
Effetti della connessione
dei procedimenti
sulla competenza
dei tribunali militari.

[265. Proscioglimento di alcuno degli imputati. (1) ó Durante líistruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dallíimputazione le prime, rinvia le altre allíAutorità giudiziaria ordinaria per líulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.
Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non víè luogo a rimessione; e líAutorità giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria].
______________________________
(1) Articolo in contrasto con líart. 103, comma 3, Cost., implicitamente abrogato con líentrata in vigore del c.p.p.
 
 

266. Effetti della connessione sulla competenza dellíAutorità giudiziaria militare e su quella dellíAlta Corte di giustizia. (1) ó Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dellíAutorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dellíAlta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene allíAlta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.
______________________________
(1) Articolo inoperante a seguito della soppressione dellíAlta Corte di giustizia.


[267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero. ó Presso i corpi di spedizione allíestero, líesercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato per la soppressione dei tribunali militari presso corpi di spedizione allíestero (art. 9 della l. 180/1981):
"Per i reati commessi allíestero è competente il tribunale militare di Roma".


268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare. (1) ó Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione allíestero, alle navi militari e agli aeromobili militari.
Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dellíarticolo precedente [238 c.p.m.g.].
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(1) Norma inoperante per la intervenuta soppressione del regime delle capitolazioni.


Titolo III
Disposizioni generali

Capo I
Delle azioni.

269. Officialità dellíazione penale. ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, líazione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta [o la querela] [260], è iniziata díufficio in seguito a rapporto (1), a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato [112 Cost.].
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(1) A seguito dellíentrata in vigore del c.p.p. (24 ottobre 1989) il rapporto è stato sostituito dalla comunicazione o segnalazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.).


[270. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. (1) ó Nei procedimenti di competenza del giudice militare, líazione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari.
Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sullíazione penale sia pronunciata, [nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione] (1), o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna [250 c.p.m.g.] (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 270, primo comma, del codice penale militare di pace.
La Corte Costituzionale con ordinanze 28 marzo 1996, n. 115, e 26 giugno 1996, n. 226, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
V. Corte Cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., una questione di legittimità dellíart. 270.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato ai sensi dellíart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, líillegittimità costituzionale dellíart. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.


Capo II
Del giudice.

Sezione I
Organi della giurisdizione militare.

271. Disposizione generale. ó La legge relativa allíordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.


Sezione II
Della competenza.

§ 1.
Della competenza dei tribunali militari [territoriali] (1).
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(1) Dizione soppressa dallíart. 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.


272. Competenza dei tribunali militari [territoriali]. (1) ó Appartiene ai tribunali militari [territoriali] (1) la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, [esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate] (2).
Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale [8 ss. c.p.p.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
______________________________
(1) Dizione soppressa dallíart. 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Organi giudiziari militari soppressi a norma degli artt. 8 e 16, comma 1, della l. 7 maggio 1981, n. 180.


[273. Reati commessi in navigazione o allíestero. (1) ó La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o allíestero, salva la disposizione dellíarticolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui seguì líarresto o la consegna o la volontaria costituzione dellíimputato nel territorio dello Stato [10 c.p.p.].
Se la competenza non può essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.
Se più sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, è competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento].
______________________________
(1) Disposizione sostituita per i reati commessi su navi o aeromobili militari dallíart. 8, comma 2, della l. 7 maggio 1981, n. 180: "La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dellíunità militare alla quale appartiene líimputato".
 
 

274. Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito. ó Per i reati di diserzione [148 ss.], di mancanza alla chiamata [151] e di allontanamento illecito [147], è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale líimputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.
In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dellíarresto, della consegna o della volontaria costituzione [8 c.p.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 maggio 1993, n. 217, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dellíart. 274, comma 2, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost.


[275. Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando. ó Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 2521 e numero 1) del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).
______________________________
(1) Norma implicitamente abrogata dallíart. 16, ult. comma, l. 180/1981.
 
 

276. Effetti della connessione sulla competenza per territorio. ó La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.
[Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).
______________________________
(1) Comma soppresso implicitamente a norma dellíart. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.


§ 2.
Della competenza
dei tribunali militari di bordo (1).
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(1) Art. 8 della l. 7 maggio 1981, n. 180: "I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari". Gli articoli da 277 a 283 compresi in parentesi quadre sono implicitamente abrogati per il tempo di pace.


[277. Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo. ó Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo díequipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da uníAutorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.
La dipendenza della nave da uníAutorità dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del naviglio.
Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:
1) dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;
2) dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, líesercizio dellíazione penale, è sostituito, a ogni effetto, líordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire].


[278. Competenza speciale dei tribunali militari di bordo. ó I tribunali militari di bordo giudicano altresì:
1) le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;
2) le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che allíestero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;
3) i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
4) coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1) dellíarticolo 264.
Nel caso preveduto dal numero 2) del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione].


[279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo. ó Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali].


[280. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi. ó Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare líimputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, líimputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio].


[281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario. ó Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o allíestero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dellíultimo comma dellíarticolo 49 del codice di procedura penale].


[282. Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo. ó La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:
1) quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;
2) quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dellíarticolo 277;
3) quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e líimputato líabbia abbandonata, o sia stato sbarcato díordine del comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277.
Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene líimputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o allíestero, più vicino al luogo del primo approdo].


§ 3.
Della competenza
dei tribunali militari presso
forze armate concentrate (1).
______________________________
(1) Articoli abrogati, per il tempo di pace, dallíart. 16, comma 1, l. 7 maggio 1981, n. 180.

[283. Tribunali allíinterno e allíestero. ó La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate allíinterno è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce.

Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate allíestero, oltre le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando].


Sezione III
Dei conflitti di competenza.

284. Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari. ó [Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare].
I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.
Le norme sui conflitti si applicano altresì in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo [28-32 c.p.p.].
[Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare].
[Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio].
[Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente].
[La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza] (1).



(1) I commi tra parentesi sono abrogati implicitamente dallíart. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

Sezione IV
Della rimessione dei procedimenti.

285. Casi di rimessione e norme relative. ó [In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare della Repubblica il tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.
Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.
Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare della Repubblica.
Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica, il tribunale supremo militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione] (1).
Líimputato non può proporre istanza di rimessione [45-49 c.p.p.].
______________________________
(1) I commi tra parentesi sono implicitamente abrogati dallíart. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.


286. Effetti del procedimento per rimessione. ó Il procedimento per rimessione non sospende [líistruzione o] (1) il giudizio, [salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione] (2); nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.
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(1) Fase del processo abrogata con líentrata in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989).
(2) Il periodo tra parentesi è abrogato dallíart. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.


287. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale [45-49 c.p.p.].


Sezione V
Della incompatibilità,
dellíastensione
e della ricusazione del giudice.

288. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Per la incompatibilità, líastensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, allíastensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dellíarticolo seguente [34-44 c.p.p.].


289. Incompatibilità speciali per i procedimenti militari. ó Oltre i casi indicati negli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale (1), non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o [del tribunale supremo militare] (2), o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:
1) colui che è stato offeso dal reato;
2) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene líimputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
3) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dellíimputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;
4) líufficiale che ha proceduto ad [atti preliminari allíistruzione] (3).
______________________________
(1) Nel testo originario erano indicati gli artt. 61 e 62 del c.p.p. del 1930.
(2) Ora Corte militare di appello (art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180).
(3) Art. 36 ordinamento giudiziario militare. Nel c.p.p. vigente: atti di indagini preliminari, v. artt. 347 ss. c.p.p.


Capo III
Delle parti.

Sezione I
Del pubblico ministero. (1)
______________________________
(1) V. art. 5, l. 7 maggio 1981, n. 180.

290. Esercizio dellíazione penale da parte del pubblico ministero. ó Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita líazione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare [112 Cost., 5 e 408 c.p.p.].


291. Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica. (1) ó Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica:
1) vigila sullíosservanza delle leggi, sullíordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
2) fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
3) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
______________________________
(1) V. artt. 77, 78 ord. giud. mil..



 
 


Sezione II
Dellíimputato.

 











[292. Dubbio sulla identità personale dellíimputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare. ó Quando il dubbio sulla identità personale dellíimputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche díufficio, líistruzione sullíincidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato] (1).
______________________________
(1) Disposizione implicitamente soppressa dallíart. 16, ult. comma, l. 180/1981.


[293. Difensori. (1) ó Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare] (1).
______________________________
(1) Articolo conseguenzialmente abrogato dallíart. 16, comma 1, l. 180/1981.
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno 1963, n. 108, ha dichiarato non fondata, una questione di legittimità costituzionale dellíart. 293 c.p.m.p., modificato dallíart. 2 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103, con riferimento agli artt. 24, comma 2, e 3, comma 1, Cost..


[294. Disciplina dei difensori militari. ó Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dallíimputato, non può rifiutare líincarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di concedere la dispensa.
Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.
Il difensore militare, ancorché scelto dallíimputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dellíazione penale, qualora il fatto costituisca reato] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 293.


295. Disciplina dei difensori non militari. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
Il testo soppresso così disponeva:
"Contro gli avvocati e i procuratori, che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal codice di procedura penale.
Contro líordinanza è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dellíinteressato e del pubblico ministero.
La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione dellíordinanza.
Se líimputato, in seguito allíabbandono, rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale.
Può essere conceduto un termine massimo di cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può mai essere sospeso per un tempo maggiore, né rinviato, a causa dellíabbandono della difesa".


Capo IV
Degli atti processuali.

Sezione I
Delle notificazioni e
delle copie degli atti.

296. Obbligo díosservanza delle norme processuali. ó Nei procedimenti di competenza dellíAutorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando líinosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare [124 c.p.p.].


[297. Rilascio di copie, di estratti o di certificati. ó Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero]. (1)
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíart. 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. Ora v. art. 116 c.p.p..


298. Notificazione degli atti. ó In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti allíufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare [148 c.p.p.; 5 ord. giud. mil.].


299. Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate. ó Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dallíAutorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio allíAutorità procedente líattestato della fatta intimazione.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno líobbligo di curare líimmediata intimazione.
Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, líavviso può essere notificato a cura dellíarma dei carabinieri del luogo, che invia subito la sua relazione allíAutorità procedente [148 ss. c.p.p.].


Sezione II
Delle nullità.

300. Nullità non sanabili. ó Le nullità stabilite dallíarticolo 178 del codice di procedura penale (1) non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate díufficio.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 185 del c.p.p. 1930.


Titolo IV
Della istruzione

Capo I
Disposizioni generali.

Sezione I
Degli atti preliminari alla istruzione.

§ 1.
Degli atti
di polizia giudiziaria militare.

301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dellíarticolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nellíordine seguente:
1) dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nellíarticolo 57 del codice di procedura penale (1).
Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1) e 2), le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.
In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 221 del c.p.p. del 1930.


302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare. ó Le persone indicate nellíarticolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica [59 c.p.p.] (1).
______________________________
(1) Ora Procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello, v. art. 5, comma 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.


303. Arresti, ispezioni o perquisizioni. ó Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.


304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica. ó Terminate le operazioni, le persone indicate nellíarticolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica [347 c.p.p.].
Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari, per assicurare le prove del reato [348 c.p.p.].


305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. ó Le persone indicate nellíarticolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano líesecuzione di un ordine dellíAutorità giudiziaria militare, ovvero eseguono líordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica [69 c.p.p. e 16-20 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 302.


§ 2.
Degli atti di polizia giudiziaria
del procuratore militare
della Repubblica.

306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria. ó Il procuratore militare della Repubblica [prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria] (1), può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nellíarticolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
______________________________
(1) Il periodo tra parentesi quadre è implicitamente soppresso con líentrata in vigore del c.p.p. Vassalli.
 
 

307. Assistenza del cancelliere. ó Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere (1).
______________________________
(1) Ora anche dai segretari appartenenti alla carriera di concetto dei segretari della giustizia militare che assistono il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redigono e sottoscrivono i relativi verbali (art. 2 l. 21 aprile 1977, n. 163).
Il segretario della giustizia militare svolge anche le attribuzioni previste dallíart. 19 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077: "Ö compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nellíambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nellíamministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva".


Sezione II
Della libertà personale dellíimputato.

§ 1.
Dellíarresto.

[308. Arresto in flagranza. ó Le persone indicate nellíarticolo 301 devono procedere o far procedere allíarresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per líaccesso in luoghi militari].
Dellíarresto è compilato processo verbale. Líarrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato [380 c.p.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 novembre 1989, n. 503, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 308, comma 1, c.p.m.p.


[309. Arresto fuori dei casi di flagranza. ó Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dellíAutorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare] (1).
______________________________
(1) Con sentenza 20 marzo 1985, n. 74 la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 309, per contrasto con líart. 13, comma 3, Cost..


310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dallíAutorità militare. ó Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dellíAutorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dallíAutorità militare, allíarresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.


311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dallíAutorità militare. ó Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito [a mandato od ordine] (1) dellíAutorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere allíarresto dellíimputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dallíAutorità militare, líAutorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta allíAutorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente líimputato a disposizione dellíAutorità giudiziaria.
______________________________
(1) V. artt. 284, 285 e 286 c.p.p..


[312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. ó Il procuratore militare della Repubblica, appena líarrestato è stato posto a sua disposizione, procede allíinterrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dellíarticolo 390 o nellíarticolo 379 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà] (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato. Nel testo originario erano citati gli artt. 246 e 249 del c.p.p. del 1930.


§ 2.
Dei mandati

[313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro líimputato:
1) di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;
2) di mutilazione o simulazione díinfermità per sottrarsi allíobbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;
3) di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro líimputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando líimputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dallíarticolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del c.p.p..
V. ora artt. 272-308 c.p.p..


[314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. ó Può essere emesso il mandato di cattura contro líimputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 18 gennaio 1989, n. 4, si era pronunziata su questa norma dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 314, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost..
V. art. 278 c.p.p..


[315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. ó Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni dellíarticolo 278 del codice di procedura penale] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo c.p.p.. Nel testo originario era citato líart. 255 del c.p.p. del 1930.


[316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. ó In ogni stato dellíistruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
Fuori dei casi preveduti dallíarticolo 313, il giudice, in ogni stato dellíistruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.
La revoca è disposta con ordinanza.
Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del c.p.p. V. ora art. 299 c.p.p..


[317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura. ó Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.
Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se líimputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento può emettersi nei casi preveduti dallíarticolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
Líimputato, contro il quale è stato emesso mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[318. Esecuzione dei mandati. ó I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene líimputato; e ne è consegnata copia allíimputato stesso.
Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dallíarticolo 298.
Se líimputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, díarresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


§ 3.
Della custodia cautelare.

[319. Scarcerazione dellíimputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dellíordinanza relativa. ó Se, durante líistruzione e dopo líinterrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, líimputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.
Contro líordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dellíimputato, non è ammessa impugnazione] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1) ó Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali] (2).
______________________________
(1) Nel testo originario il termine usato era custodia preventiva.
(2) Disposizione non applicabile in quanto attribuisce a fonte normativa diversa dalla legge i provvedimenti relativi alla detenzione.
V. art. 13 comma 2, Cost.:
"Non è ammessa forma alcuna di detenzione Ö né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dellíautorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".


[321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. ó Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla ordinanza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dallíarticolo 314, qualora líimputato si sia dato o sia per darsi alla fuga] (1).
______________________________
(1) Disposizione implicitamente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


§ 4.
Della libertà provvisoria.

[322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa. ó Allíimputato, che si trova nello stato di custodia cautelare, può essere conceduta la libertà provvisoria.
La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dallíarticolo 313] (1).
______________________________
(1) Líart. 322, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi previsti dallíart. 313, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura". (Corte Cost., sent. 6 marzo 1974, n. 68).


[323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria. ó [La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dellíistruzione e nel giudizio, [escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare] (1).
Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.
Il militare, al quale è stata conceduta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria] (2).
______________________________
(1) Líart. 323, comma 1, è stato dichiarato "costituzionalmente illegittimo nellíinciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" con riferimento allíart. 3, comma primo, Cost." (Corte Cost., sent. 6 giugno 1974, n. 167).
(2) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Capo II
Della istruzione formale.

Sezione I
Disposizioni generali.

[324. Casi in cui è obbligatoria líistruzione formale. (1) ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dellíergastolo, si procede con istruzione formale.
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare della Repubblica può richiedere líistruzione formale aí sensi del secondo comma dellíarticolo 350 (2).
In ogni caso si osserva líistruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare (3)].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ó ai sensi dellíart. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione alla declaratoria díillegittimità dellíart. 350, comma 2.
(3) Comma aggiunto dallíart. 4 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


[325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare. (1) ó Líistruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.
Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, líAutorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dallíarticolo 296 del codice di procedura penale.
Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per líesame il comandante della nave o dellíaeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.
Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il [Regio] console].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[326. Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione. ó Il procuratore militare della Repubblica deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare della Repubblica] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Sezione II
Disposizioni speciali.

§ 1.
Delle ispezioni, delle perquisizioni
e degli esperimenti giudiziali.

[327. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dallíAutorità militare da parte del giudice istruttore militare. (1) ó Quando si deve procedere a ispezione [244-246 c.p.p.] o perquisizione [247-252 c.p.p.] in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per líaccesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


328. Esperimenti giudiziali. ó Ferma la disposizione dellíultimo comma dellíarticolo 219 del codice di procedura penale (1), nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o líordine dei luoghi militari.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 312 del c.p.p. del 1930.


§ 2.
Dei periti e dei consulenti tecnici.

329. Nomina del perito. ó Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [220 ss. c.p.p.].


330. Consulenti tecnici. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


331. Incapacità o incompatibilità del perito. (1) ó Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico líufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari allí[istruzione] (2).
______________________________
(1) Così modificato dallíart. 5, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
(2) Ora indagini preliminari.


332. Termine per la presentazione della relazione del perito. ó Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dellíarticolo 231 del codice di procedura penale (1). Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.



(1) Nel testo originario era citato líart. 321 del c.p.p. del 1930.

§ 3.
Degli interpreti.

333. Nomina dellíinterprete. ó Quando è necessario ricorrere allíopera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [143 ss. c.p.p.].


334. Incapacità o incompatibilità dellíinterprete. ó Oltre i casi díincapacità o díincompatibilità dellíinterprete, stabiliti dal codice di procedura penale [144 c.p.p.], non può prestare líufficio díinterprete líufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad [atti preliminari alla istruzione] (1).
______________________________
(1) Ora indagini preliminari.


§ 4.
Del sequestro
per il procedimento penale.

335. Sequestro in luoghi dipendenti dallíAutorità militare. ó Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per líaccesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
Al sequestro si procede alla presenza dellíAutorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia [253-265 c.p.p.].


[336. Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio. (1) ó Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto díufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, il quale provvede a norma dellíart. 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto díufficio].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


337. Nomina del custode delle cose sequestrate. ó Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dellíarticolo 259, comma primo, del codice di procedura penale (1), se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 344 del c.p.p. del 1930.


§ 5.
Dei testimoni.

 


[338. Segreto professionale. ó Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dellíart. 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíart. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180. V. nota sub art. 293.
 
 

[339. Segreto díufficio. (1) ó Nei casi preveduti dallíarticolo 202 del codice di procedura penale (2), quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dallíarticolo 372 del codice penale, senza líautorizzazione del Ministro medesimo].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato líart. 352 del c.p.p. del 1930.


Sezione III
[Della chiusura
della istruzione formale] (1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero. ó Compiuta líistruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare della Repubblica.
Il procuratore militare della Repubblica presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
Le requisitorie non sono notificate] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare. ó Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità, provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha líobbligo di presentare senzíaltro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza nel dibattimento] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[342. Sentenza díincompetenza. ó Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero allíAutorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina líinvio degli atti allíAutorità competente.
Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina líinvio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dellíimputato. (1) ó Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dellíimputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con ordinanza, il rinvio dellíimputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dellíarticolo 210.
Con la stessa ordinanza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nellíarticolo 312 (2) del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli.
Se líimputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dellíarticolo 375 del codice di procedura penale].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Allíart. 375 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.
(2) Nel testo originario era citato líart. 301 del c.p.p. del 1930.


[344. Sentenza di proscioglimento. ó Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello. ó Nel caso preveduto dallíarticolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo [372].


[346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore. ó La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
 
 

[348. Impugnazione della sentenza istruttoria. ó Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare della Repubblica può proporre ricorso al tribunale supremo militare.
Può ricorrere al tribunale supremo militare líimputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dellíarticolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.
Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso è ammesso per i motivi indicati nellíarticolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dellíincompetenza di questo tribunale.
Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare della Repubblica, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dellíoriginale della sentenza, e, per líimputato, dalla notificazione della sentenza stessa] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[349. Assenza dellíimputato. ó Se líimputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se líimputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta allíordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dellíuno o dellíaltra] (1).
______________________________
(1) Articolo così modificato dallíart. 6, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947 n. 1103 e poi implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Capo III
Della istruzione sommaria.

[350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria. (1) ó Fuori dei casi preveduti dal primo comma dellíarticolo 324, il procuratore militare della Repubblica procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nellíarticolo 389 (2) del codice di procedura penale.
In ogni altro caso, il procuratore militare della Repubblica può richiedere líistruzione formale o procedere con líistruzione sommaria].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 aprile 1971, n. 83.
(2) Allíart. 389 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.


[351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore. (1) ó Il procuratore militare della Repubblica, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.
Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti allíAutorità competente; altrimenti dispone che líistruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio. (1) ó La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Capo IV
Della riapertura dellíistruzione.

[353. Riapertura dellíistruzione e procedimento relativo. (1) ó La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Titolo V
Del giudizio

Capo I
Degli atti preliminari al giudizio.

Sezione I
[Degli atti preliminari
al giudizio nei procedimenti
con istruzione formale] (1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

354. Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


355. Nomina díufficio del difensore allíimputato latitante. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


356. Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


357. Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


358. Fissazione del dibattimento e notificazione dellíavviso relativo. ó Il presidente fissa il giorno e líora del dibattimento.
Líavviso del giorno e dellíora fissati per il dibattimento è notificato allíimputato e al difensore. Se líimputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.
Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dellíarticolo 174 del codice di procedura penale (1).
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 183 del c.p.p. del 1930.


Sezione II
[Degli atti preliminari
al giudizio nei procedimenti
con istruzione sommaria] (1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

359. Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità. ó (Abrogato) (1).



(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.


[360. Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione. (1) ó Il decreto di citazione a giudizio contiene:
1° le generalità dellíimputato, con le indicazioni prescritte dallíarticolo 352 e le altre atte a identificarlo;
2° la indicazione del luogo, del giorno e dellíora della comparizione, e líavvertimento allíimputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;
3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.
Per il termine a comparire si applica la disposizione dellíultimo comma dellíarticolo 358.
Il decreto di citazione è nullo, se non è stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nellíarticolo 429 (2) del codice di procedura penale.
Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dallíarticolo 298].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato líart. 412 del c.p.p. del 1930.


Sezione III

[Disposizioni comuni ai procedimenti
con istruzione formale
e ai procedimenti
con istruzione sommaria] (1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con líentrata in vigore del c.p.p.

[361. Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità. (1) ó Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dellíarticolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.
Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente allíoggetto del giudizio].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[362. Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione. (1) ó Quando sia necessario procedere allíesame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sullíistanza delle parti o anche díufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dellíapertura del dibattimento, delegando allíuopo il giudice istruttore del tribunale militare o líAutorità giudiziaria ordinaria.
La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[363. Notificazione allíimputato estraneo alle forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici. (1) ó Le notificazioni allíimputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti].
Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Capo II
Del dibattimento e della sentenza.

 


364. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale [470 ss. c.p.p.] relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.
[Si applica altresì la disposizione del penultimo comma dellíarticolo 356 di questo codice] (1).
______________________________
(1) Comma conseguenzialmente soppresso per la intervenuta abrogazione dellíart. 356.


Sezione I
Del dibattimento.

365. Comparizione dellíimputato. ó Alla udienza dei tribunali militari, líimputato deve comparire personalmente (1).
In nessun caso líimputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza (1).
Se líimputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 474, 488 e 490 del codice di procedura penale (2).
______________________________
(1) La Corte Cost., con sentenza del 15 luglio 1994, n. 301, ha dichiarato "líillegittimità costituzionale dellíart. 365, commi 1 e 2, del codice penale militare di pace" con riferimento allíart. 24, comma 2, Cost..
(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 427, 428 e 429 del c.p.p. del 1930.


[366. Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato. (1) ó Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.
In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 468 e 508 (2) del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dallíarticolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 415 e 416 del c.p.p. del 1930, sostituiti dallíart. 468 del c.p.p. vigente e líart. 417 del c.p.p. del 1930 sostituito dallíart. 508 del c.p.p. vigente.


[367. Reati commessi in udienza; giudizio immediato. (1) ó Quando è commesso un reato allíudienza di un tribunale militare, si procede a norma dellíarticolo 476 (2) del codice di procedura penale.
Si osservano le disposizioni dellíarticolo 436 (3) del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nellíarticolo stesso, anche quando:
1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare più grave;
2° il reato è commesso allíudienza del tribunale supremo militare].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato líart. 435 del c.p.p. del 1930.
(3) Allíart. 436 del c.p.p. del 1930 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.


[368. Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione. (1) ó Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dallíarticolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


[369. Letture permesse di deposizioni testimoniali. (1) ó Oltre le deposizioni testimoniali indicate nellíarticolo 511 (2) del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dellíarticolo 362 di questo codice].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dallíentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(1) Nel testo originario era citato líart. 462 del c.p.p. del 1930.


Sezione II
Della sentenza.

[370. Deliberazione della sentenza. (1) ó Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dellíarticolo 527 (2) del codice di procedura penale.
Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, dal giudice meno anziano.
Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti] (3).
______________________________
(1) Articolo abrogato per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 2 e 16 cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Nel testo originario era citato líart. 473 del c.p.p. del 1930.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 marzo 1975, n. 42, ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimità costituzionale dellíart. 370 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione della sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore, il ché presumibilmente avrebbe potuto essere in contrasto con gli artt. 101, comma 2, 107, comma 3, 108, comma 2, Cost..


371. Requisiti formali della sentenza. ó Oltre i requisiti formali richiesti dallíarticolo 546 del codice di procedura penale (1), la sentenza contiene:
1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che líhanno deliberata, e líindicazione dellíarma o corpo a cui appartengono;
2° la indicazione del grado dellíimputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene [30, 31 att.].
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 474 del c.p.p. del 1930.


372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna. ó Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dellíarticolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo [388].


373. Risarcimento del danno. ó [Con la sentenza di condanna, líimputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.
Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente] (1).
Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.
Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per líimputato del danno cagionato dal reato.
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 373, comma 1, c.p.m.p. e ó in applicazione dellíart. 27 l. 23 marzo 1953, n. 87 ó líillegittimità costituzionale dellíart. 373, comma 2, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno (v. ordinanza 25 maggio 1989, n. 309 della stessa Corte). Con la stessa sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 373, commi 3 e 4, c.p.m.p..


Sezione III
Del processo verbale di dibattimento.

374. Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione. ó Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale [480-483 c.p.p.] e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:
1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dellíarma o corpo a cui appartengono;
2° del grado dellíimputato e del corpo o della nave a cui appartiene;
3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.
Le dichiarazioni dellíimputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.


Capo III
Dei giudizi speciali.

375. Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto. ó Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.


Sezione I
Del giudizio in contumacia.

376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali [487-490 c.p.p.], salve le disposizioni dellíarticolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.


[377. Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia. ó Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione [148 ss.] e di mancanza alla chiamata [151 ss.], salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica].
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 ottobre 1990, n. 469, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 377 c.p.m.p..
La Corte Costituzionale con ordinanze del 3 e del 19 dicembre 1990, nn. 532 e 552 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 377 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 11 marzo 1991, n. 115, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 377 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.


[378. Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso. (1) ó Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata allíimputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.
Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi anche per il motivo dellíillegale dichiarazione della contumacia].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.


Sezione II
Del giudizio direttissimo (1).
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(1) Líart. 233, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che: "Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice".
 

[379. Casi e procedura del giudizio direttissimo. (1) ó Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare della Repubblica, a disposizione del quale líarrestato è stato posto aí termini dellíarticolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato díarresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché líarresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dallíarresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dellíarticolo 312].
______________________________
(1) V. la nota apposta alla sezione II, Del giudizio direttissimo.


[380. Atti del giudizio direttissimo. (1) ó Nel giudizio direttissimo, se líimputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dellíapertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero e líimputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
Se líimputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi allíimputato, è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza nel termine. Nel frattempo, líimputato rimane in stato di arresto].
______________________________
(1) V. nota alla sezione II.


[381. Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo. (1) ó Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.
Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dallíarticolo 379, il giudice, anche allíinizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perché proceda con le forme ordinarie.
In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dellíarrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.
I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza].
______________________________
(1) V. nota alla sezione II.


Sezione III
Del giudizio per decreto.

 


382. Casi del giudizio per decreto. ó Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito allíesame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che allíimputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento (1).
La disposizione del comma precedente si applica anche:
[1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dellíarticolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che allíimputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento] (2);
[2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dellíarticolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che allíimputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento] (2);
3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.
Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dellíarticolo 459 del codice di procedura penale (3).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 902 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 382 c.p.m.p. sollevata in riferimento allíart. 25, comma 1, Cost. perché per quanto si riferisce al P.M. è escluso che líart. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice.
(2) V. art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167 con il quale è stato abrogato líart. 264 originario e sostituito con disposizione di diverso contenuto. V. sub art. 264.
(3) Nel testo originario era citato líart. 506 del c.p.p. del 1930.


383. Poteri del presidente o del giudice relatore delegato. ó Nei casi preveduti dai due primi commi dellíarticolo precedente, il presidente, o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.
Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.
Se il presidente, o il giudice [relatore] (1) delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché líazione penale sia proseguita nei modi ordinari (2).
______________________________
(1) Il giudice relatore nei tribunali militari è stato abolito dallíart. 2, comma 2, n. 2 e dallíart. 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180.2) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 902 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 383 c.p.m.p. sollevata in riferimento allíart. 25, comma 1, Cost.


384. Requisiti formali del decreto penale. Opposizione. ó Il decreto di condanna contiene:
1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice [relatore] (1), che lo emette;
2° le generalità dellíimputato, e, se questi è militare, líindicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;
3° líenunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dellíimputazione;
4° líindicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;
5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;
6° il dispositivo, con líindicazione degli articoli di legge applicati;
7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice [relatore] (1), e del cancelliere.
Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nellíarticolo 660 del codice di procedura penale (2), è notificata allíimputato, nei modi stabiliti dallíarticolo 347 di questo codice (3), con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.
Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senzíaltro esecutivo.
______________________________
(1) V. nota 1 sub art. 383.
(2) Nel testo originario era citato líart. 586 del c.p.p. del 1930.
(3) V. sub artt. 166 ss. c.p.p. Líart. 347 è stato abrogato, v. nota sub art. 347.


385. Procedimento relativo allíopposizione. ó Líopposizione è proposta dallíinteressato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura líimmediata comunicazione al tribunale competente.
Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena díinammissibilità, i motivi dellíopposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 581 e 582 del codice di procedura penale (1).
Se líopposizione è stata fatta fuori termine, o è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o è priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile líopposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. [Contro questa ordinanza, líopponente può ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nellíart. 387] (2).
Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.
[Per la notificazione dellíordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento,, si osservano le disposizioni dellíart. 354] (3).
Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 463 e 464 del codice di procedura penale (4), sostituito al pretore il tribunale militare.
______________________________
(1) Nel testo originario erano citati gli artt. 197 e 198 del c.p.p. del 1930.
(2) A seguito dellíentrata in vigore della l. 7 maggio 1981, n. 180 il ricorso, in tempo di pace, è ora per cassazione, a norma dellíart. 461, comma 6, c.p.p..
(3) Comma implicitamente abrogato. V. nota sub art. 354.
(4) Nel testo originario erano citati gli artt. 508 e 510 del c.p.p. del 1930.


[386. Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento. (1) ó Il procuratore generale militare della Repubblica, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare della Repubblica competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari].
______________________________
(1) Disposizione abrogata a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello (v. art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180). V. ora art. 459, comma 3, c.p.p..


Capo IV
Del ricorso per annullamento (1).
______________________________

(1) Líart. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ha riordinato il tribunale supremo militare in corte militare di appello in attuazione del comma 2 della VI disp. trans. della Costituzione. Líart. 6 della stessa legge ha dato attuazione allíart. 111, comma 2, Cost., prevedendo il ricorso ordinario per cassazione. Confortano questa interpretazione gli articoli 3, ultimo comma, e 10 della l. 7 maggio 1981, n. 180 il primo dei quali ha attribuito alla corte militare di appello la competenza del tribunale supremo militare prevista dallíart. 45 dellíordinamento giudiziario militare, mentre il secondo ha convertito in appello i ricorsi pendenti presso il tribunale supremo militare.
Peraltro la legge 7 maggio 1981, n. 180 ha abolito il tribunale supremo militare solo per il tempo di pace.


Sezione I
Dei casi nei quali si può ricorrere.

 


[387. Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari. (1) ó Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dallíimputato per i motivi seguenti:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nellíapplicazione della legge penale;
2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;
3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.
Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.
Il ricorso è inammissibile, se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati].
______________________________
(1) Disposizione abrogata a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello (art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180). V. ora art. 606 c.p.p.


388. Ricorso dellíimputato. ó Oltre che nei casi preveduti dallíarticolo 607 del codice di procedura penale (1), líimputato può ricorrere anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna aí termini dellíart. 210 di questo codice.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 526 del c.p.p. del 1930.


[389. Termine per la presentazione del ricorso. (1) ó Il procuratore militare della Repubblica e líimputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.
Quando si è proceduto in contumacia, il termine è, per líimputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza].
______________________________
(1) Disposizione abrogata a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello; v. nota sub capo IV di questo titolo, di questo libro.


Sezione II
Del ricorso, del procedimento
relativo e della sentenza.

 


390. Dichiarazione di ricorso. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103. V. ora artt. 581 e 582 c.p.p. Il testo originario era il seguente:
"Il ricorso per annullamento contro le sentenze, sia del giudice istruttore nei casi indicati nellíarticolo 348, sia del tribunale militare, è proposto dallíimputato o dal procuratore militare del Re Imperatore, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale militare, sottoscritta dal dichiarante e dal cancelliere, osservate le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale".


[391. Notificazione del ricorso del pubblico ministero allíimputato. (1) ó Il ricorso proposto dal procuratore militare della Repubblica è notificato, a pena di decadenza, allíimputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.
Allíatto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare, con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso tribunale.
Di tutto deve compilarsi processo verbale.
Se líimputato non è detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data].
______________________________
(1) Articolo abrogato a seguito del riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello (v. art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ultimo comma). Per la stessa ragione si intendono abrogati per il tempo di pace gli artt. da 391 a 399.
Líultimo comma era stato modificato dallíart. 7, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
V. anche nota sub capo IV di questo libro III.


[392. Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso. (1) ó I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto líimpugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dallíavvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone allíatto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare della Repubblica.
Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dellíavviso indicato nellíarticolo 393, dal procuratore generale militare della Repubblica o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nellíalbo speciale della corte di cassazione.
Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dellíart. 581 del codice di procedura penale (2).
I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) Nel testo originario era citato líart. 201 del c.p.p. del 1930.


[393. Avviso al difensore. (1) ó Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dellíavviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere da immediata comunicazione al procuratore generale militare della Repubblica, per gli effetti indicati nel secondo comma dellíarticolo precedente].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.


[394. Fissazione dellíudienza e conseguenti provvedimenti. (1) ó Decorso il termine stabilito dallíarticolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa líudienza e designa il relatore.
Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, e notifica al difensore líavviso del giorno e dellíora stabiliti per la udienza.
Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.


[395. Deliberazione e sentenza. (1) ó [Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dellíarticolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.
La sentenza è sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere.
Il dispositivo è letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con líassistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.


[396. Annullamento senza rinvio. (1) ó Ferme le altre disposizioni dellíarticolo 620 del codice di procedura penale (2), il tribunale supremo militare pronuncia líannullamento senza rinvio anche se il reato non è di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorità competente].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) Nel testo originario era citato líart. 539 del c.p.p. del 1930.


[397. Annullamento con rinvio. (1) ó Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dellíarticolo 623 del codice di procedura penale (2), se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro tribunale militare.
Il tribunale supremo militare può anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) Nel testo originario era citato líart. 543 del c.p.p. del 1930.


[398. Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso. (1) ó Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dallíarticolo 616 del codice di procedura penale] (2).
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) V. art. 616 c.p.p..


[399. Limite dellíapplicazione della pena nel giudizio di rinvio. (1) ó Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dellíimputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla pena di morte].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.


Sezione III
Del ricorso straordinario
contro le sentenze
del tribunale
supremo militare.

[400. Casi di ricorso. Presentazione dei motivi. (1) ó Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare della Repubblica e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.
Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.
Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia.
I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dellíavviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione].
______________________________
(1) Il ricorso straordinario per cassazione previsto dallíart. 400 deve ritenersi implicitamente abrogato a norma degli artt. 16, cpv. e 6, l. 7 maggio 1981, n. 180.


Capo V
Della revisione.

[401. Norma generale. (1) ó Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:
1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare della Repubblica;
2° líistanza è promossa davanti al tribunale supremo militare (3), il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare] [629 ss. c.p.p.].
______________________________
(1) Articolo abrogato, per il tempo di pace, dagli artt. 3, 6 e 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. V. anche nota al capo IV di questo libro III.
(2) Il tribunale supremo militare è stato riordinato in corte militare díappello dallíart. 3 della l. 7 maggio 1981, n. 180.


Titolo VI
Della esecuzione

Capo I
Disposizioni generali.


402. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro decimo del codice di procedura penale (1), sostituito al Ministro della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna [648 ss. c.p.p.].
______________________________
(1) Nel testo originario era citato il libro quarto del c.p.p. del 1930.
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 402 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire líesecuzione della pena ai sensi del comma 1 dellíart. 147, n. 1 c.p..


403. Pluralità di condanne per il medesimo fatto. ó Agli effetti del ragguaglio delle pene, aí termini dellíart. 669 del codice di procedura penale (1), nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato líart. 579 del c.p.p. del 1930.


Capo II
Disposizioni speciali.

 


[404. Esecuzione della condanna alla pena di morte. ó La condanna alla pena di morte è eseguita a cura dellíAutorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica [428; 25, 290, 294 c.p.m.g.].
Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonché un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede] [56 trans.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.


405. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare. ó I regolamenti militari (1) approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite allíestero.
I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione [61, 428].
______________________________
(1) Regolamento sugli stabilimenti militari di pena, d.lgt. 27 ottobre 1918.


406. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario. ó Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dallíAutorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dellíAutorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.
Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dellíarticolo 63, e líordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.
Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per líinvio del condannato allo stabilimento designato [656 c.p.p.].


407. Sostituzione di pene. ó Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, díufficio o a richiesta del condannato.
Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.
Quando líinteressato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione [665 ss. c.p.p.].


408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena. ó Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dellíarresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che líarrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette líaccertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.
Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto líarresto.
Si osservano le disposizioni degli articoli 667 e 666 del codice di procedura penale (1), relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal [secondo comma dellíarticolo 630 di detto codice] (2), il tribunale militare, per líinterrogatorio del detenuto, può delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo [628 ss. c.p.p.].
______________________________
(1) Nel testo originario erano citati gli artt. 583, 630 e 631 del c.p.p. del 1930.
(2) A detto comma non corrisponde il comma 2 dellíart. 666 del c.p.p. del 1988.


409. Ufficio militare di sorveglianza. (1) ó 1. Líufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.
3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui allíarticolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dallíarticolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale (2).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 1, d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito con modifiche, in l. 23 dicembre 1986, n. 897.
Il testo originario era il seguente:
"I regolamenti militari approvati con decreto Reale provvedono relativamente alla nomina e alla determinazione delle attribuzioni del giudice di sorveglianza".
(2) Líart. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180: "Sezione di sorveglianza. ó Presso la corte militare díappello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare díappello che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dellíorgano di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dellíart. 15 della presente legge, nellíambito delle categorie indicate nellíart. 80, comma 4, della l. 26-7-1975, n. 354" è stato sostituito dallíart. 2, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modifiche, nella l. 23 dicembre 1986, n. 897.
 
 

410. Esecuzione di pene pecuniarie. ó Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale [586 c.p.p.], in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.


411. Esecuzione di pene accessorie.ó La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dallíimpiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Il pubblico ministero provvede per líannotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.


412. Riabilitazione. ó La Corte militare díappello (1), a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dellíottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.
La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dellíarticolo 683 (2) del codice di procedura penale, [sostituito il tribunale supremo militare alla corte díappello e il procuratore generale militare della Repubblica al procuratore generale] (3).
[La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione] (3) [72, 73; 42-46 c.p.m.g.; 683 c.p.p.] (4).
______________________________
(1) Nel testo originario era citato il tribunale supremo militare. V. art. 3, ultimo comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 598, 599 e 600 del c.p.p. del 1930.
(3) I periodi tra parentesi sono abrogati dallíart. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(4) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 890, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 412 c.p.m.p., promossa, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 211, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento allíart. 25, comma 2, Cost., dellíart. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.
La Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 211, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento allíart. 3 Cost., dellíart. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 c.p.m.p.


Capo III

Dei provvedimenti patrimoniali
relativi alle cose sequestrate
per il procedimento penale.

413. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario. ó In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene allíAutorità giudiziaria ordinaria [624 ss. c.p.p.].


Capo IV
Esecuzione
delle misure di sicurezza.

 


414. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Per la esecuzione delle misure di sicurezza [74-76], si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, [sostituito al ricorso alla corte díappello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare] (1).
È escluso il ricorso per revisione.
______________________________
(1) Periodo abrogato dallíart. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.


Titolo VII
Della procedura
dei tribunali militari di bordo (1)
______________________________
(1) Titolo soppresso per il tempo di pace dallíart. 8 l. 7 maggio 1981, n. 180.

[415. Istruzione preliminare. (1) ó Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.
La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277, se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nellíarticolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.
Líufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII, Della procedura dei tribunali militari di bordo.


[416. Atti di polizia giudiziaria in territorio estero. (1) ó Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, líufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per líesecuzione, si rivolge alle Autorità locali e al console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.
Se il territorio estero è occupato militarmente, líufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[417. Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare. (1) ó Compiuti gli atti della istruzione preliminare, líufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.
Sui risultati dellíistruzione decide il comandante della nave, se questa è isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[418. Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione díincompetenza. (1) ó Il comandante, che, in base ai risultati dellíistruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina líarchiviazione degli atti, e, qualora líimputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.
Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti allíAutorità competente, a disposizione della quale trattiene líimputato, qualora questi sia in stato di arresto].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[419. Rinvio diretto a giudizio. ó Il comandante, che, in base ai risultati dellíistruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dellíimputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra uníulteriore istruzione, ordina, con decreto, che líimputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dellíergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.
Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina líarresto dellíimputato, se questi non è già detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare] (1).
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.
 
 

[420. Ordine di procedere alla istruzione. (1) ó Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario.
Líufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[421. Atti della istruzione. (1) ó Líufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro [324 ss.].
Spetta però al comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277 di provvedere allíemissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dellíimputato, alla concessione della libertà provvisoria e allíapplicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[422. Atti da compiersi in territorio estero. (1) ó Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dellíufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della difesa (2), se la nave non si trova dislocata allíestero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per líesecuzione, alle competenti Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del console, se ivi si trova.
Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dellíufficiale che procede allíistruzione, di chiedere líarresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della difesa (2), perché richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.
(2) Nel testo originario della Marina.


[423. Chiusura della istruzione. (1) ó Compiuta líistruzione, líufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277.
Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.
In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[424. Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie. (1) ó Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dellíistruzione, non è ammessa alcuna impugnazione].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[425. Riapertura della istruzione. (1) ó Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dellíarticolo 353.
La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[426. Atti preliminari al giudizio. (1) ó Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[427. Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento. (1) ó Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.
Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[428. Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia. (1) ó Il comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:
1° la condanna alla pena di morte non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della difesa (2);
2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso díimpedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.
Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della difesa].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.
(2) Nel testo originario della Marina.


[429. Giudizio in contumacia. (1) ó Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[430. Ricorso per annullamento. (1) ó Fuori del caso preveduto dallíarticolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata allíestero.
Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.
Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[431. Revisione. (1) ó Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dallíarticolo 401.
Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


[432. Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena. (1) ó Per la sostituzione di pene a norma dellíarticolo 407, per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo allíesecuzione, è competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare].
______________________________
(1) V. nota al titolo VII.


Titolo VIII
Della estradizione

433. Estradizione dallíestero. ó Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari (1).
Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare della Repubblica informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende [720 ss. c.p.p.].
______________________________
(1) A seguito della soppressione del tribunale supremo militare, operata dalla l. 7 maggio 1981, n. 180, deve intendersi ora Procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello.



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