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LIBRO
TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI
RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO I
Dei contratti di utilizzazione della nave
Capo I: Della locazione
Art.
376
(Locazione della nave)
Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a
far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato
corrispettivo.
Art.
377
(Forma
del contratto)
Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.
Tuttavia la prova scritta non Ë richiesta per la locazione di
navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque,
in ogni alteo caso.
Art.
378
(Sublocazione e cessione del contratto)
Il conduttore non puÚ sublocare la nave nË cedere i diritti
derivanti dal contratto se tali facoltà non gli sono
state consentite dal locatore.
La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione
Ë regolata dal disposto dell'articolo precedente.
Art.
379
(Obbligo del locatore)
Il locatore Ë tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze,
in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari
per la navigazione, nonchË a provvedere a tutte le riparazioni
dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della
nave secondo l'impiego convenuto.
Art.
380
(Responsabilità del locatore)
Il locatore Ë responsabile dei danni derivanti da difetto di
navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio
occulto non accertabile con la normale diligenza.
Art.
381
(Obblighi del conduttore)
Il conduttore Ë tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche
tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità
e in conformità dell'impiego convenuto.
Art.
382
(Scadenza
del contratto)
Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende
rinnovato, ancorchË, spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione della nave.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore,
per un periodo non eccedente la decima parte della durata del
contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore,
per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, Ë
dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita
nel contratto stesso.
Art.
383
(Prescrizione)
I diritti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso
di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto
dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave.
Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre
dalla data di cancellazione di questa dal regiastro d'iscrizione.
Capo
II: Noleggio
Art.
384
(Noleggio)
Il noleggio Ë il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo
del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata
uno o pi~ viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo
convenuto i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni
stabilite dal contratto o dagli usi.
Art.
385
(Forma del contratto)
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La
scrittura deve enunciare:
1. gli elementi di individuazione, la nazionalità, la
portata della nave;
2. il nome del noleggiante e del noleggiatore;
3. il nome del comandante;
4. l'ammontare del nolo;
5. la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere.
Non Ë richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne
navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate,
se a vela, o alle dieci, se apropulsione meccanica.
Art.
386
(Obblighi
del noleggiante)
Il noleggiante Ë obbligato, prima della partenza, a mettere
la nave in stato di navigabilità per il compimento del
viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla
dei prescritti documenti.
Il noleggiante Ë responsabile dei danni derivati da difetto
di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio
occulto non accertabile con la normale diligenza.
Art.
387
(Obblighi del noleggiatore)
Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista
di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonchË
le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese
quelle di ancoraggio, di canale e simili.
Art.
388
(Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo)
Il noleggiante a tempo non Ë obbligato a intraprendere un viaggio
che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile
al momento della conclusione del contratto.
Del pari egli non Ë obbligato a intraprendere un viaggio la
cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto
alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
Art.
389
(Eccesso di durata del viaggio)
Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo
viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo alla
liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di
tempo eccedente la durata del contratto, Ë dovuto un corrispettivo
in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 390
(Pagamento del nolo a tempo)
Il nolo a tempo, im mancanza di patto o uso diverso, Ë dovuto
in rate mensili anticipate.
Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende
acquisito ad ogni evento.
Art.
391
(Impedimento
temporaneo)
Il nolo a tempo non Ë dovuto per il periodo durante il quale
non si Ë potuto utilizzare la nave per causa non imputabile
al noleggiatore.
Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente
subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità
nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad
eccezione di quello in cui la nave Ë sottoposta a riparazione,
Ë dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiatore
per linutilizzazione della nave.
Art.
392
(Perdita della nave)
Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo Ë dovuto fino
a tutto il giorno in cui Ë avvenuta la perdita.
Art.
393
(Responsabilità per le operazioni commerciali)
Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto
di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale
della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni
da lui indicate.
Il noleggiante non Ë responsabile verso il noleggiatore per
le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette
operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli
altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni
medesime.
Art.
394
(Subnoleggio e cessione del contratto)
In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti
derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile
verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto
di noleggio.
Art.
395
(Prescrizione)
I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono
col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio Ë
a tempo, dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo
viaggio se il viaggio Ë prorogato a norma dell'art. 389; se
il noleggio Ë a viaggio, dalla fine del viaggio.
Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine
decorre dal giorno in cui si Ë verificato l'avvenimento che
ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione
del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine
decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri
d'iscrizione.
Capo III: Del trasporto
Sezione I: Del trasporto di persone
Art.
396
(Forma
del contratto)
Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per
iscritto tranne che si tratti di trasporto su navi minori di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa
prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato
nel biglietto stesso.
Art.
397
(Indicazioni
del biglietto di passaggio)
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di
emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la
classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del
vettore.
Art.
398
(Cessione
del diritto al trasporto)
Il diritto al trasporto non puÚ essere ceduto senza espresso
consenso del vettore se il biglietto indica il nome del passeggero
o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato
il viaggio.
Art.
399
(Imbarco senza biglietto)
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al
comandante o al commissario di bordo.
In difetto, Ë tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio
sino al porto verso cui Ë diretto o in cui Ë sbarcato, salvo
in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art.
400
(Impedimento del passeggero)
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero,
ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile,
il contratto Ë risolto, ed Ë dovuto il quarto del prezzo di
passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso
nel prezzo.
Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puÚ ciscuno dei passeggeri
chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere
data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza
Ë dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.
Art.
401
(Mancata partenza del passeggero)
Il passaggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito,
deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non Ë dovuto se, il consenso del vettore,
il diritto al trasporto Ë ceduto ad altri in seguito a domanda
del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione
sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
Art.
402
(Impedimento
della nave)
Se la partenza della nave Ë impedita per causa non imputabile
al vettore, il contratto Ë risolto ed il vettore deve restituire
il prezzo versatogli.
Art.
403
(Soppressione
della partenza o mutamento d'itinerario)
Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio
non puÚ essere effettuato con altra nave dello stesso vettore,
la quale parta successivamente, il contratto Ë risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso
vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio
su una di dette navi, ove ciÚ sia possibile, ovvero di risolvere
il contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare
pregiudizio ai di lui interessi.
Nei casi indicati dai due commi precedenti il passaggero ha
diritto al risarcimento dei danni . Tuttavia se la sopressione
o il mutamento ha luogo per giustificato motivo, il risarcimento
non puÚ eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
Art.
404.
(Ritardo della partenza)
Se la partenza Ë ritardata, il passeggero ha diritto, durante
il periodo del ritardo,all'alloggio e al vitto, quando questo
sia stato compreso nel prezzo di passaggio.
Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro
ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero puÚ richiedere
la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori
alle ventiquattro ore, il passeggero puÚ chiedere la risoluzione
del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra
porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che
abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei Paesi bagnati
dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il
passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto
a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore.
Se il ritardo nella partenza Ë dovuto a causa imputabile al
vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei
danni.
Art.
405
(Interruzione
del viaggio della nave)
Se il viaggio della nave Ë interrotto per causa di forza maggiore
il prezzo di passaggio Ë dovuto in proporzione del tratto utilmente
percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo se, in tempo
ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione
del viaggio su nave di analoghe caratteristiche fornendogli
nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso
nel prezzo di passaggio.
Art.
406
(Interruzione del viaggio del passeggero)
Se il passeggero Ë costretto a interrompere il viaggio per causa
a lui non imputabile, il prezzo di passaggio Ë dovuto in proporzione
del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio Ë interrotto per fatto del passeggero, questi
deve altresÏ, per la residua durata del viaggio, il prezzo di
passaggio netto.
Art.
407
(Operazioni
di imbarco e di sbarco)
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco,
le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del
passeggero, se il loro ammontare non Ë compreso nel prezzo di
passaggio.
Art.
408
(Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto
o per ritardo)
Il vettore Ë responsabile dei danni derivati al passeggero da
ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova
che l'evento Ë derivato da causa a lui non imputabile.
Art.
409
(Responsabilità del vettore per danni alle persone)
Il vettore Ë responsabile per i sinistri che colpiscono la persona
del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio
dell'imbarco, sino al compimento dello sbarco, se non prova
che l'evento Ë derivato da causa a lui non imputabile.
Art.
410
(Trasporto del bagaglio non registrato)
Nel prezzo di passaggio Ë compreso il corrispettivo del trasporto
del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume
prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali
del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra
natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per
il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Art.
411
(Trasporto del bagaglio registrato)
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente,
il vettore, su richiesta del passeggero, Ë tenuto a compilare,
in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo
e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello
di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e
del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo
di trasporto.
Un esemplare del bollettino firmato dal vettore Ë consegnato
al passeggero.
Art.
412
(Responsabilità del vettore per bagaglio)
Il vettore Ë responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila
per chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione
di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli
Ë stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le
avrie sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena
di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita
o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi
di perdita o di avrie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore questi
non Ë responsabile della perdita o delle avarie, se non quando
il passeggero provi che le stesse sono state determinate da
causa imputabile al vettore.
Art.
413
(Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito)
Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità
del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si
applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
Art.
414
(Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole)
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole
Ë responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno
dipendde da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti
e preposti.
Art.
415
(Derogabilità delle norme)
Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412
a 414.
Art.
416
(Pegno legale sul bagaglio)
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti
verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando
il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore Ë tenuto
a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Art.
417
(Bagaglio non ritirato)
Il vettore puÚ depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato
dandone avviso al passeggero.
Art.
418
(Prescrizione)
I diritti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli
non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo
a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo,
dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati
si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli,
o in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto
essere consegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti
indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.
Art.
419
(Trasporti di cose)
Il trasporto puÚ avere per oggetto un carico totale o parziale
ovvero cose ssingole e puÚ effettuarsi su nave determinata ovvero
su nave indeterminata.
Art.
420
(Forma del contratto)
Il contratto di trasporto di cosa deve essere provato per iscritt,
tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art.
421
(Obblighi del vettore all'inizio del viaggio)
Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la
normale diligenza perchË la nave sia apprestata in stato di
navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata,
deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere
e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano
in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto
delle merci.
Art.
422
(Responsabilità del vettore)
Il vettore Ë responsabile della perdita o delle avarie delle
cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve
al momento in cui le riconsegna nonchË dei danni per il ritardo,
a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o
del ritardo non Ë stata, nË in tutto nË in parte, determinata
da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.
Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la
causa della perdita, delle avarie o del ritardo Ë stata determinata
da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti
e preposti, quando il danno Ë stato prodotto da vizio occulto,
o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento
agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica
dei dipendenti o preposti dal vettore, da fortuna o pericoli
di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria,
fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti
di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario,
sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro
generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio
ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio,
vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza
degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche,
atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti.
Art.
423
(Limiti del risarcimento)
Il risarcimento dovuto dal vettore non puÚ, per ciscuna unità
di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior
cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente
all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco
si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino
a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione
Ë inesatta, non Ë responsabile per la perdita o per le avarie
delle cose trasportate ovvero per ritardo, a meno che venga
provato che l'inesatezza non fu scientemente commessa.
Art.
424
(Derogabilità delle norme sulla responsabilità)
Le norme degli artt. 422, 423 sono sempre derogabili a favore
del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per
quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione
e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo
che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente
ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi,
relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere,
nonchË per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti
dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici Ë subordinata
alla loro inserzione nella polizza ricevuta per l'imbarco o
nella polizza di carico.
Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle
ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora
non venga emessa polizza di carico, nË altro documento negoziabile.
Art.
425
(Imballaggi e marche di contrassegno)
Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono,
a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno,
in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine
del viaggio.
Il caricatore Ë responsabile verso il vettore per i danni a
lui derivati da imperfetta apposizione delle marche.
Art.
426
(Consegna delle bollette doganali)
All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della
partenza della nave, il caricatore Ë tenuto a consegnare al
vettore le bbollette doganali.
Il caricatore Ë responsabile verso il vettore per i danni a
lui derivati dall'omessa consegna.
Il vettore non Ë tenuto a verificare la completezza dei documenti
e l'esatezza delle indicazioni in questi contenute.
Art.
427
(Impedimento prima della partenza)
Se la partenza della nave Ë impedita per causa di forza maggiore,
il contratto Ë risolto. Se per la stessa causa la partenza della
nave Ë soverchiamente ritardata, il contratto puÚ essere risolto.
Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore Ë tenuto
a sopportare le spese di scaricazione.
Art.
428
(Impedimento
temporaneo)
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio Ë temporaneamente
impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta
in vigore.
Il caricatore puÚ, mentre dura l'impedimento, fare scaricare
le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero
di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso
di viaggio, il caricatore Ë tenuto a prestare idonea cauzione
per l'adempimento degli obblighi predetti.
Art.
429
(Interruzione
del viaggio)
Se, dopo la partenza, il comandante Ë costretto a fare riparazioni
per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed
il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.
Se la nave non puÚ essere riparata od Ë necessario un tempo
soverchio ovvero se il viaggio Ë interrotto o soverchiamente
ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo Ë dovuto
in proporzione del tratto utilmente percorso, purchË il comandante
abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore,
all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.
Art.
430
(Impedimento
all'arrivo)
Se l'approdo Ë impedito o soverchiamente ritardato per causa
di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini
o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere
nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando
in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.
Art.
431
(Merci non dichiarate o falsamente indicate)
Il comandante puÚ fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose
non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero
puÚ esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione
per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.
Art.
432
(Recesso del caricatore prima della partenza)
prima della partenza della nave il caricatore puÚ recedere dal
contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonchË
le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se
tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.
Tuttavia il caricatore puÚ liberarsi in tutto o in parte da
tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno
o ha subito un danno minore.
Art.
433
(Recesso del caricatore durante il viaggio)
Il caricatore puÚ, durante il viaggio, ritirare le cose caricate
pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie
occorse per la scaricazione.
Il comandante non Ë tenuto alla scaricazione, quando questa
importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero
scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o
dagli usi.
Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi
Ë responsabile delle spese e dei danni.
Art.
434
(Caricazione
incompleta)
Se il caricatore consegna una quantità di merci minore
di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le
spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione,
se queste sono comprese nel nolo.
Il comandante puÚ imbarcare altre merci, purchË, se il contratto
ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore.
In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose
che completano il carico fino alla concorrenza del nolo da lui
dovuto.
Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di
trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno
e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.
Art.
435
(Perdita e avarie delle cose)
La perdita e le avarie subite durante il trasporto delle cose
trasportate devono essere fatte constare del destinatario, con
riserva scritta o in contradditorio del comandante della nave
o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della
riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero
entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o
di avarie non apparenti.
In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contradditorio,
le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità
delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.
Art.
436
(Mancato arrivo delle cose)
Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere
corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del
caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota
al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito
dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle
perdute.
Art.
437
(Deposito o vendita delle cose)
Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puÚ farsi
autorizzare dall'Autorità giudiziaria del luogo di scaricazione
a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle
cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi
di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito
di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.
Art.
438
(Prescrizione)
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono
col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso
di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto
arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate,
dal giorno indicato nell'art. 456.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei
paesi bagnati dal Meditteraneo, la prescrizione si compie col
decorso di un anno.
Art.
439
(Norme applicabili)
Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni
qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione
un carico totale o parziale su nave determinata.
Art.
440
(Spazi non utilizzabili per la caricazione)
Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave
normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso
consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza
della navigazione.
Art.
441
(Luogo di ancoraggio o di ormeggio)
Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio,
il caricatore puÚ chiedere che la nave sia condotta nel luogo
da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto,
purchË si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.
Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave
Ë condotta a quello abituale.
Nel caso in cui ciÚ non sia possibile, il comandante sceglie
un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.
Art.
442
(Consegna e riconsegna delle merci)
In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale,
il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.
Art.
443
(Inesatta dichiarazione di portata della nave)
Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura
maggiore o minore di quella effettiva, Ë tenuto al risarcimento
dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.
Art.
444
(Decorrenza e durata delle stallie)
I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione,
salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono
dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per
lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere
le merci.
Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od
uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto
dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione,
della struttura della nave, nonchË della natura del carico;
e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare
o ricevere le merci.
Art.
445
(Computo
delle stallie)
Il termine di stallÏa si computa a giorni lavorativi. Non si
considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini
locali.
Il decorso del termine Ë sospeso durante i giorni in cui le
operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore
o al destinatario.
Art.
446
(Decorrenza e durata delle controstallie)
Spirato il termine di stallÏa senza che, per causa imputabile
al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione
o la scaricazione, Ë dovuto un compenso di controstallia.
Il termine di controstallÏa, salvo diverso patto, regolamento
od uso locale, Ë di tanti giorni correnti quanti sono stati
i giorni lavorativi di stallia.
Art.
447
(Sospensione delle controstallÏe di caricazione)
Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per
causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità
di merce sufficiente per garantire quanto Ë da lui dovuto al
vettore, il comandante non Ë tenuto ad attendere il decorso
del termine di controstallÏa se non gli venga fornita idonea
cauzione.
Art.
448
(Computo delle controstallie)
Il compenso di controstallÏa Ë computato in ragione di ore e
giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.
Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, Ë determinata
in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.
Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco
o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore
o al destinatario, invece del compenso di controstallÏa Ë dovuto
un compenso determinato in proporzione del nolo.
Art.
449
(Controstallie
ordinarie)
Spirato il termine di controstallÏa per la caricazione, il comandante,
previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà
di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento,
restando sempre dovuto il nolo e il compenso di controstallia.
Se il comandante non si avvale di questa facoltà, Ë dovuto
per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un
compenso di controstallia maggiorato della metà, ove
non esista diverso patto, regolamento o uso.
Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza
che questa sia stata compiuta, Ë dovuto un compenso di controstallia
straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva
la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma
dell'art. 450.
Art.
450
(Deposito del carico)
Se il destinatario Ë irreperibile o rifiuta di ricevere il carico,
ovvero se si presentano pi~ destinatari o v'Ë opposizione alla
riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni
al caricatore. Questi puÚ disporre del carico a termini dell'art.
1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore
di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi
previsti dall'art. 1690 dello stesso codice.
Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti
dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia
intorno all'esecuzione della consegna, il vettore puÚ procedere
al deposito della merce presso un terzo a norma dell'art. 1514
del codice civile, o, trattandosi di merci soggette a rapido
deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma
dell'art. 1515 dello stesso codice, dandone avvido all'interessato.
Sezione
IV: Del trasporto di cose determinate
Art.
451
(Sostituibilità della nave)
Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore,
in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire
la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea
a compiere il trasporto senza ritardo.
Art.
452
(Caricazione delle merci)
Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini
d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e
la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini
d'uso.
Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante
ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il
caricatore Ë tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.
Art.
453
(Recesso
del caricatore prima della partenza)
Dopo la caricazione delle merci il caricatore puÚ avvalersi
della facoltà prevista dall'art. 432, solo quando dichiari
di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza
della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza
medesima.
Art.
454
(Scaricazione
delle merci)
Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il destinatario
Ë irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha
facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco
regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso
il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che
si avvale di questa facoltà, Ë tenuto a darne avviso
al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza.
Quando il destinatario Ë presente e la scaricazione a mezzo
di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave
per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico
del vettore.
Quando si presentano pi~ destinatari o v'Ë opposizione alla
riconsegna si applica il disposto dell'art. 450.
Art.
455
(Mancata riscossione del nolo o degli assegni)
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere
i propri crediti o gli assegni di cui Ë gravata la cosa o senza
esigere il deposito della somma controversa, Ë responsabile
verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo
e non puÚ rivolgersi a questo ultimo per il pagamento dei propri
crediti.
Art.
456
(Mancato arrivo)
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle
merci, il destinatario puÚ far valere i diritti nascenti dal
contratto soltanto dal giorno in cui la perdita Ë stata riconosciuta
dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui
le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
Sezione
V: Della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza
di carico
Art.
457
(Dichiarazione
d'imbarco)
Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco,
nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità
delle cose da trasportare, nonchË il numero dei colli e le marche
che li contrassegnano.
Il caricatore Ë responsabile verso il vettore dei danni che
possono a questo derivare da omissioni o inesatezze nelle indicazioni
contenute nella dichiarazione d'imbarco.
Art.
458
(Documenti
rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna,
e all'imbarco delle merci)
Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario,
Ë tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco
per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna,
quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco.
Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante
della nave Ë tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta
di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente,
in nome del vettore, la polizza di carico.
Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il
vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione
della ricevuta di bordo, Ë tenuto a rilasciare la polizza di
carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco,
con le indicazioni di cui alle lettere g) e h) dell'art. 460,
sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.
Art.
459
(Prova
della consegna al vettore e della caricazione delle merci)
La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova dell'avvenuta consegna
delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di
carico fanno prova dell'avvenuta caricazione.
Art.
460
(Indicazione
della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico)
La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta
da chi la rilascia, e deve enunciare:
a) il nome e il domicilio del vettore;
b) il nome e il domicilio del caricatore;
c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza Ë nominativa,
il nome e il domicilio del destinatario;
d) la natura, la qualità e la quantità delle cose
da trasportare, nonchË il numero dei colli e le marche che li
contrassegnano;
e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
f) il luogo e la data di consegna.
La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi
la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto
per l'imbarco, deve enunciare:
g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità
della nave;
h) il luogo e la data di caricazione.
Art.
461
(Data
di consegna e data di caricazione)
Se nella polizza di carico non Ë indicata la data di consegna,
per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione
delle merci.
Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non Ë indicata la data
di consegna, o nella polizza di carico non Ë indicata quella
di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione,
rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza.
Art.
462
(Natura, qualità e quantità delle merci)
Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della
nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza
di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie
riserve, quando non puÚ eseguire tutto o in parte una normale
verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura,
qualità e quantità delle merci, nonchË sul numero
dei colli e sulle marche di contrassegno.
In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità
delle merci, nonchË il numero e le marche dei colli consegnati
al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria
conformi alle indicazioni della polizza.
Art.
463
(Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto
per l'imbarco)
La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono
emesse in due originali.
L'originale ritenuto dal vettore Ë sottoscritto dal caricatore
o da un suo rappresentante, non Ë trsferibile, e reca esplicita
indicazione della non trsferibilità.
L'originale rilasciato al caricatore Ë sottoscritto dal vettore,
ovvero dal raccomandatrio o dal comandante della nave che emette
la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma
dell'art. 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono
specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne
mediante disposizione del titolo.
Art.
464
(Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato
al caricatore)
L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto
per l'imbarco rilasciato al caricatore puÚ essere al portatore,
all0ordine o nominativo.
Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con
gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito
al portatore, all'ordine o nominativi.
Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa
non Ë richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, prevista
negli artt. 2022 e seguenti del codice civile.
Art.
465
(Duplicati della polizza)
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della
polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su
richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi
duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel 3f comma
dell'art. 463.
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione
della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciscuno
dal numero d'ordine di rilascio.
Art.
466
(Ordini di consegna)
Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciÚ sia
stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere,
dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci
mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante
della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite
delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco
o dalla polizza di carico.
In tal caso il ,vettore o il suo raccomandatario sono tenuti,
all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne
nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione
della natura, qualità e quantità delle merci specificate
in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e
di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato
dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna,
sono tenuti altresÏ a ritirare l'originale trasferibile della
polizza.
Gli ordini di consegna emessi a norma dei commi precedenti attribuiscono
i diritti indicati nel 3f comma dell'art. 463; possono essere
al portatore, all'ordine o nominativi.
Agli ordini di consegna predetti, si applicano, in quanto compatibili,
le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico.
Art.
467
(Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle
merci)
Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico
o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero un ordine di consegna
Ë leggittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo,
in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua
di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore,
a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.
Capo
IV: Dei contratti di utilizzazione
nella navigazione interna
Art.
468
(Norme
applicabili)
Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione
interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli
usi speciali non dispongano diversamente.
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