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REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
E DELLA VITA UMANA IN MARE

LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I
APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1.


Denominazioni e definizioni.
1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare.
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico:. un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorità Marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare con allegato, aperta alla firma a Londra il 1f novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera f) della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1f luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente";
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave Ë soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari.
Se la nave Ë soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente regolamento, Ë quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero della marina mercantile;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica Ë capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi;
28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;
31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia Ë stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo puÚ essere abbreviata dall'espressione "nave costruita";
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, semprechÈ la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 6 miglia dalla costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 3 miglia dalla costa;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:
a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi;
b) un bambino di età inferiore ad un anno;
46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puÚ essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non siano nÈ passeggeri nÈ membri, dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave Ë destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo pi~ alto della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.L.C.P.S. del 22 gennaio 1947, n. 340, e dal D.M. 10 giugno 1947 relativo all'applicazione dell'art. 3 del citato D.L.C.P.S.;
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o pi~ trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;
60) Stazione radiotelefonica: uno o pi~ trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;
64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non Ë capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Ë considerato come paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana pi~ di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.

Art. 2.


Limiti e modalità di applicazione del regolamento.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) alle navi mercantili nazionali di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. Tuttavia, le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni.
b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili straniere non soggette alla convenzione, che toccano porti italiani. A condizione di reciprocità, possono essere accettate per le predette navi certificazioni valide rilasciate in applicazione di norme nazionali.
c) anche alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti italiani, limitatamente agli articoli nei quali tale applicazione Ë espressamente prevista.
d) a tutte le navi indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che siano previste apposite disposizioni applicabili solo a navi costruite in un determinato periodo.
2. Alle navi soggette alla convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti norme della stessa, tenendo conto della loro data di costruzione, le disposizioni del presente regolamento che siano integrative o addizionali rispetto a quelle stabilite dalla convenzione.
3. Alle navi da carico trasformate in navi da passeggeri a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, si applicano le norme del presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo le date suddette.
4. Il grado di sicurezza complessivo posseduto, in base alla precedente normativa, da una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero il maggior grado di sicurezza eventualmente da essa posseduto, non possono essere comunque ridotti per effetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Per le navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due serie di stazza, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza, sarà sempre considerata la serie pi~ elevata.

Art. 3.


Aumento di passeggeri. Estensione di navigazione.
1. L'autorità marittima, previa direttiva del Ministero, puÚ concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione pi~ estesa a navi costruite anteriormente al 1f luglio 1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entità delle varianti richieste, nonchÈ alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità marittima stessa abbia ritenuto di convocarla.

Art. 4.


Navi ad uso privato.
1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole.
2. Il Ministero puÚ esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.

Art. 5.


Esclusioni.
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonchÈ, in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri;
b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attività di ricerca o altre operazioni connesse con l'attività della nave appoggio.

Art. 6.


Navi con caratteristiche nuove.
1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, puÚ esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento -- tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV-che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.
2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al servizio al quale essa Ë destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca.
3. Il Ministro per la marina mercantile adotta con proprio decreto tutte le disposizioni particolari non aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche speciali e nuove, per l'applicazione di disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acquisito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

Art. 7.


Riparazioni, modifiche e trasformazioni.
1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.
2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve discostarsi dalle prescrizioni del regolamento stesso applicabili ad una nave costruita a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo pi~ di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione.
3. Nel caso di riparazioni, modifiche e trasformazioni giudicate "di grande importanza" dall'ente tecnico devono essere applicate le norme per navi costruite a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, sia alle parti sottoposte a dette riparazioni, modifiche o trasformazioni, sia alle relative dotazioni.
Nel caso che le suddette trasformazioni cambino il tipo di nave da carico secco a cisterna per trasporto di prodotti infiammabili o di gas liquefatti o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, devono essere applicate anche a quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite dall'ente tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. Il Ministero puÚ concedere deroghe dall'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto.
4. Il precedente comma 3 non si applica per modifiche e trasformazioni, anche se di grande importanza, che vengono eseguite per rendere la nave conforme alle prescrizioni della MARPOL 73/78 e al protocollo 78 della convenzione.

Art. 8.


Equivalenze.
1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'art. 28 del presente regolamento, puÚ accettare in sostituzione, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 giugno 62, n. 616, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.

Art. 9.


Esenzioni.
1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilità, ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puÚ esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino pi~ di 20 miglia dalla costa.
2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.
3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 10.


Norme varie.
1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico:
a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato di concerto con il Ministero della sanità;
b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando;
c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonchÈ i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili;
d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei rimorchiatori;
f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi;
g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare.
h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari:
a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'art. 40;
b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'art. 41;
c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'art. 34;
d) principi generali di sicurezza;
e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore;
g) schermo e protezione contro le radiazioni;
h) rifiuti radioattivi:
i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.

CAPITOLO II
TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI

Art. 11.


Tipi di navi.
1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi:
a) piroscafo;
b) motonave;
c) nave nucleare;
d) veliero;
e) motoveliero;
f) veliero con motore ausiliario;
g) aliscafo;
h) aeroscafo;
i) imbarcazioni a remi.
2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.

Art. 12.


Specie di navigazione.
1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti:
a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);
b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);
c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.);
d) navigazione nazionale (Nav. N.);
e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.);
f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.);
g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.);
h) navigazione speciale (Nav. S.).
2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art. 408 e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonchÈ ai tipi di pesca di cui all'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Fermo quanto disposto al libro III, titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni pi~ estese di quella nazionale litoranea; Ë consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico.
4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.

Art. 13.


Abilitazione di una nave a determinati servizi.
1. Una nave puÚ essere abilitata ad uno o pi~ dei seguenti servizi:
a) trasporto di passeggeri;
b) trasporto di merci;
c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile);
d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; e) pesca;
f) rimorchio.
2. Una nave cisterna puÚ trasportare altre merci oltre ai liquidi cui Ë particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte.
3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6 e 7, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, puÚ autorizzare il trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici su nave che non Ë da passeggeri, purchÈ provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile annualmente.
4. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorità marittima.
5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale, sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo Ë consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che:
a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare;
b) sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo le persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero puÚ essere aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la nave abbia compartimentazione di galleggiabilità, stabilità in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a garantirne la sopravvivenza secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi conforme ai regolamenti dell'ente tecnico e purchÈ tutte le altre sistemazioni conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare;
c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilità dall'ente tecnico;
d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali Ë consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipaggio;
f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo;
g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato.
6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale Ë consentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali.
7. Il Ministero puÚ autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di tempo e di mare.
8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare, relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona d'impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, nonchÈ alla protezione contro gli incendi.

Art. 14.


Viaggi oltre i limiti di abilitazione.
1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, puÚ autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave Ë abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata.