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Codice di procedura civile – Dei procedimenti speciali

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 633 Condizioni di ammissibilita’
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si da’ prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche’ il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
L’ingiunzione non puo’ essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica.

Art. 634 Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonche’ per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita’, sono altresi’ prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche’ bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche’ gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1).
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 635 Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’art. 459 (1) secondo comma, sono altresi’ prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.
(1) L’art. 459 citato e’ stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, art. 442.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni e’ determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Art. 637 Giudice competente
Per l’ingiunzione e’ competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 e’ competente anche il capo dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati e i procuratori possono altresi’ proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l’associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.

Art. 638 Forma della domanda e deposito
La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi’ l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e’ ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641.

Art. 639 Ricorso per consegna di cose fungibili
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita’ di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e’ disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo’ invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 640 Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Art. 641 Accoglimento della domanda
Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita’ di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine puo’ essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera’ a esecuzione forzata (1).
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo’ essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l’intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita’ italiana, il termine non puo’ essere minore di trenta ne’ maggiore di centoventi giorni (2).
Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia’ efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).
(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Comma cosi’ modificato dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(3) Comma cosi’ sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia gia’ a proprio favore un titolo esecutivo.

Art. 642 Esecuzione provvisoria
Se il credito e’ fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.
L’esecuzione provvisoria puo’ essere concessa anche se vi e’ pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo’ imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo’ anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

Art. 643 Notificazione del decreto

L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

Art. 644 Mancata notificazione del decreto
Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo’ essere riproposta.
N.B.: Articolo cosi’ modificato dall’art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 645 Opposizione
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinche’ ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta’.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

Art. 646 Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro
Quando il decreto e’ stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’articolo 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.
In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.
Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente puo’ chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

Art. 647 Esecutorieta’ per mancata opposizione o per mancata attivita’ dell’opponente
Se non e’ stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si e’ costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto e’ stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non puo’ essere piu’ proposta ne’ proseguita, salvo il disposto dell’art. 650, e la cauzione eventualmente prestata e’ liberata.

Art. 648 Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo’ concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell’art. 642.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non gia’ possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all’entita’ degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.

Art. 649 Sospensione dell’esecuzione provvisoria
Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo’, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642.

Art. 650 Opposizione tardiva
L’intimato puo’ fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita’ della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
In questo caso l’esecutorieta’ puo’ essere sospesa a norma dell’articolo precedente.
L’opposizione non e’ piu’ ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Art. 651 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.

Art. 652 Conciliazione
Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorieta’ del decreto oppure riduce la somma o la quantita’ a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validita’ degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantita’ ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Art. 653 Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione
Se l’opposizione e’ rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e’ dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia’ munito, acquista efficacia esecutiva.
Se l’opposizione e’ accolta solo in parte, il titolo esecutivo e’ costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia’ compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita’ ridotta.
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (1).
(1) Comma aggiunto dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia gia’ a proprio favore un titolo esecutivo.

Art. 654
Dichiarazione di esecutorieta’ ed esecuzione
L’esecutorieta’ non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente e’ conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione.
Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorieta’ e dell’apposizione della formula.

Art. 655 Iscrizione d’ipoteca
I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali e’ rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Art. 656 Impugnazioni
Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, puo’ impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’art. 404, comma 2.

Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO

Art. 657 Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
Il locatore o il concedente puo’ intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
Puo’ altresi’ intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtu’ del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, e’ esclusa la tacita riconduzione.

Art. 658 Intimazione di sfratto per morosita’
Il locatore puo’ intimare al conduttore lo sfratto con le modalita’ stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (1).
Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che e’ disposto ad accettare in sostituzione.
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 659 Rapporto di locazione d’opera
Se il godimento di un immobile e’ il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, puo’ essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Art. 660 Forma dell’intimazione
Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1).
Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puo’, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abreviare fino alla meta’ i termini di comparizione (1).
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).
Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attivita’ previste negli articoli da 663 a 666, e’ sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1).
Se l’intimazione non e’ stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.
(1) Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Art. 661 Giudice competente
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.

Art. 662 Mancata comparizione del locatore
Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.

Art. 663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato
Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’apposizione (1).
Se lo sfratto e’ stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e’ subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita’ persiste. In tale caso il giudice puo’ ordinare al locatore di prestare una cauzione.
(1) Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841.

Art. 664 Pagamento dei canoni
Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.
Il decreto e’ esteso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.
Il decreto e’ immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo’ essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 665 Opposizione, provvedimenti del giudice
Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
L’ordinanza e’ immediatamente esecutiva, ma puo’ essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

Art. 666 Contestazione sull’ammontare dei canoni
Se e’ intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosita’ contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice puo’ disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Art. 667 Mutamento del rito
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 668 Opposizione dopo la convalida
Se l’intimazione di licenza o di sfratto e’ stata convalidata in assenza dell’intimato, questi puo’ farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita’ della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non e’ piu’ ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma, e’ liberata.
L’opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).
L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo’ disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all’opponente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore.
(2) Comma cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 669 Giudizio separato per il pagamento di canoni
Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI
Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669 bis Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 ter Competenza anteriore alla causa
Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito e’ il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
Se il giudice italiano non e’ competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e’ affidata la trattazione del procedimento.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 quater Competenza in corso di causa
Quando vi e’ causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non e’ ancora designato o il giudizio e’ sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669 ter.
Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.
In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e’ competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.
Il terzo comma dell’articolo 669 ter si applica altresi’ nel caso in cui l’azione civile e’ stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 quinquies Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
Se la controversia e’ oggetto di clausola compromissoria o e’ compromessa in arbitri o se e’ pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 sexies
Procedimento
Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 septies Provvedimento negativo
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto e’ pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese e’ immediatamente esecutiva ed e’ opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 octies Provvedimento di accoglimento
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un’atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 669 novies Inefficacia del provvedimento cautelare
Se il procedimento di merito non e’ iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’e’ contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e’ divenuto inefficace e da’ le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita’ di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669 decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi’ efficacia se non e’ stata versata la cauzione di cui all’articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e’ dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e’ devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi’ efficacia:
1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta’ in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, 353.

Art. 669 decies Revoca e modifica
Nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo’, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.
Se la causa di merito e’ devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile e’ stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 undecies Cauzione
Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo’ imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 duodecies Attuazione
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalita’ di attuazione e, ove sorgano difficolta’ o contestazioni, da’ con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 terdecies Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Contro l’ordinanza con la quale, prima dell’inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e’ ammesso reclamo nei termini previsti dall’art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e’ stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello piu’ vicina.
Il procedimento e’ disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo’ disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ne ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Art. 669 quaterdecies Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche’, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’articolo 669 septies si applica altresi’ ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Sezione II: DEL SEQUESTRO

Art. 670 Sequestro giudiziario
Il giudice puo’ autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita’ di beni, quando ne e’ controversa la proprieta’ o il possesso, ed e’ opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e’ controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed e’ opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Art. 671 Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo’ autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 672 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 673 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 674 Cauzione
Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 675 Termine d’efficacia del provvedimento
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e’ eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Art. 676 Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu’ sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice puo’ nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da’ cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Art. 677 Esecuzione del sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche’ la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.
L’articolo 608, primo comma, e’ applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1).
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo’ ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.

Art. 678 Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo e’ sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi (1).
Se il credito e’ munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo’ provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.
Si applica l’articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione.
Articolo cosi’ sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353
.

Art. 679 Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

Art. 680 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 681 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 682 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 683 Articolo abrogato dall’art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 684 Revoca del sequestro
Il debitore puo’ ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685 Vendita delle cose deteriorabili
In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo’ ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Art. 687 Casi speciali di sequestro
Il giudice puo’ ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e’ controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneita’ della cosa offerta.

Sezione III: DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

Art. 688 Forma dell’istanza
La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell’articolo 21.
Quando vi e’ causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669 quater (1).
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 689 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 690 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice
Se la parte alla quale e’ fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo’ disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Art. 692 Assunzione di testimoni
Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu’ testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo’ chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.

Art. 693 Istanza
L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza puo’ anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e’ preordinata.

Art. 694 Ordine di comparizione
Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

Art. 695 Ammissione del mezzo di prova
Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita’ o la condizione di cose, puo’ chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale (1).
Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell’istante.

Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore puo’ pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso puo’ nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.

Art. 698 Assunzione ed efficacia delle prove preventive
Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita’ e rilevanza, ne’ impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne’ richiamati, ne’ riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699
Istruzione preventiva in corso di causa
L’istanza di istruzione preventiva puo’ anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza.

Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D’URGENZA

Art. 700 Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo’ chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 702 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

Art. 703 Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell’articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti.
Articolo cosi’ modificato dall’art. 77, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 704 Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.
Puo’ essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore da’ i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

Art. 705 Divieto di proporre giudizio petitorio
Il convenuto nel giudizio possessorio non puo’ proporre giudizio petitorio, finche’ il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).
Il convenuto puo’ tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non puo’ compiersi per fatto dell’attore.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Art. 706 Forma della domanda
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda e’ fondata.
Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a se’ e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 707 Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (1).
Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo’ fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e’ inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 708 Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, da’ con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente puo’ essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 177.
La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e’ inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Art. 709 Notificazione della fissazione dell’udienza
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e’ notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed e’ comunicata al pubblico ministero.

Art. 710 Modificabilita’ dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo’ delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo’ adottare provvedimenti provvisori e puo’ ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Art. 711 Separazione consensuale
Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso e’ presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da’ atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.

Capo II: DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE

Art. 712 Forma della domanda
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Art. 713 Provvedimenti del presidente
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo’ con decreto rigettare senz’altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioe’ senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Art. 714 Istruzione preliminare
All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo’ disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

Art. 715 Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando
Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non puo’ presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

Art. 716 Capacita’ processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e’ stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

Art. 717 Nomina del tutore e del curatore provvisorio
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente e’ nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finche’ non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo’ revocare la nomina, anche d’ufficio.

Art. 718 Legittimazione all’impugnazione
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione puo’ essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e del tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Art. 719 Termine per l’impugnazione
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se e’ stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 720 Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi’ impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Capo III:DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSENZA E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Art. 721 Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

Art. 722 Domanda per dichiarazione d’assenza
La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Art. 723 Fissazione dell’udienza di comparizione
Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a se’ o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo’ anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu’ giornali.
Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.

Art. 724 Procedimento
Il giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Art. 725 Immissione in possesso temporaneo
Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta’ e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda e’ proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.

Art. 726 Domanda per dichiarazione di morte presunta
La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Art. 727 Pubblicazione della domanda
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato la domanda s’intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicita’.

Art. 728 Comparizione
Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a se’ del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo’ disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Art. 729 Pubblicazione della sentenza
. La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicita’.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali e’ stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale.
Recte: Gazzetta Ufficiale.

Art. 730 Esecuzione
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non puo’ essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente.

Art. 731 Comunicazione all’ufficio di stato civile
Il cancelliere da’ notizia, a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI

Art. 732 Provvedimenti su parere del giudice tutelare
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

Art. 733 Vendita di beni
Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita’ ordinate dal tribunale.

Art. 734 Esito negativo dell’incanto
Se al primo incanto non e’ fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne da’ atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

Art. 735 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare puo’ essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 736 Procedimento
La domanda per i provvedimenti previsti nell’art. precedente si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se’ o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

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