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Dialer, Condannata Telecom

8 Luglio 2004 Commenta

FOGGIA – Il Giudice di Pace di Foggia ha accolto la domanda di un utentetelefonico che si e’ visto recapitare una fattura Telecom comprendentel’importo di somme dall’utente non dovuto riguardante un servizio “70X” maida egli richiesto.

Sul Personal Computer dell’attore durante lanavigazione internet -si legge nella motivazione della sentenza-, era statoscaricato e non richiesto, un programma software che ha sostituito ilnormale numero del provider di connessione in rete con altro numero didialer “709”.

Non ha meravigliato il giudicante, atteso che la truffadei numeri 709 -si legge- e’ ormai un caso nazionale.

L’addebito e’da ritenersi illegittimo e illegale anche perche’ per legge i servizi i cuinumeri iniziano con 709-899-166 ecc., se connettono a numeri nazionale, e iservizi che connettono a numeri internazionale, possono essere pagati solocon carta di credito o bollettino postale separato dalla bollettatelefonica.

La convenuta Telecom, rimanendo contumace nel giudizio,ha mostrato di non aver nulla da opporre alla domanda attorea. Essa-conclude la motivazione- ha peraltro violato gli artt. 4 o 5 delladelibera 9/02 CIR dell’Autorita’ per la garanzia delle Comunicazioni,delibera attuattiva dell’art. l comma i della L. 59 dell’8/04/2002 relativaai criteri di applicazione INTERNET SERVICE PROVIDER e alle condizionidell’offerta di riferimento (G.U. 18/07/2002 n. 167).

In accoglimentodella domanda, il Giudice ha condannato Telecom al pagamento in favoredell’attore, a titolo di rimborso, della somma relativa ad un serviziolnternet 70X non richiesto oltre interessi legali sino al soddisfo e ilpagamento delle spese e competenze di causa.

Il testo delprovvedimento per esteso e’ pubblicato all’indirizzo internethttps://www.studiocelentano.it

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Dialer, condannata Telecom

8 Luglio 2004 Commenta

Il Giudice di Pace di Foggia ha accolto la domanda di un utente telefonico che si e’ visto recapitare una fattura Telecom comprendente l’importo di somme dall’utente non dovuto riguardante un servizio “70X” mai da egli richiesto.
Segue il testo del provvedimento.


Con atto di citazione notificato 1’ 8/09/2003 a mezzo del servizio postale esponeva che, quale titolare della utenza telefonica TELECOM ITALIA S.p.A., riceveva il 7/04/03 fattura relativa al bimestre 3/2003 dell’importo € 222.50, esagerato rispetto alla media dei consueti consumi ma che inconsapevolmente pagava; che rendendosi conto che l’importo di € 150,42 + I.V.A. riguardava costi INTERNET n.70X mai richiesto e che sul proprio Personal Computer durante la navigazione INTERNET era stato “scaricato” un program ma software che sostituiva il normale numero di connessione in rete con altro numero Dialer “709”, inviava alla TELECOM ITALIA con sede a Milano e alla TELECOM ITALIA Servizio Clienti residenziali – Napoli note a/r del 7/06/03 onde ottenere il rimborso di € 150,42 + I.V.A. nonche’ l’immediata disabilitazione del 70X e ne depositava nel contempo la sezione della Polizia Postale e delle comunicazioni di Foggia formale querela nei confronti degli ignoti autori della frode informatica e copia della querela inviava a mezzo fax a/r del 16/07/03 alla Societa’ telefonica.
Essendo rimaste infruttuose le richieste avanzate citava la Telecom Italia in persona del suo L.R.P.T. dinanzi al Giudice di Pace di Foggia per ivi sentir la condannare alla restituzione della somma di € 155,42 + I.V.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonche’ spese legali, il tutto nei limiti di € 1.033,00.
In via istruttoria chiedeva disporsi C.T.U. sulla propria utenza e sul P.C. in uso alla connessione in rete Internet.
Alla prima udienza (27/11/03) la difesa attorea si riportava all’atto di citazione e alla documentazione prodotta.
Non si costituiva la Telecom Italia pur ritualmente citata, e se ne dichiarava la contumacia.
Il giudicante ammetteva la richiesta C.T.U. e all’uopo nominava.
All’udienza del 18/12/03 al nominato C.T.U. venivano posti i quesiti.
All’ udienza del 512/04 1’ espletata perita le veniva esaminata. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione al 12/03/04, udienza in cui veniva riservata a sentenza.


Motivi della decisione


La domanda e’ fondata e va pertanto accolta. Dall’espletata C.T.U., oltre che dalla documentazione prodotta, si evince che’ la fattura emessa dalla Telecom Italia inerente l’utenza telefonica relativa al bimestre 3/2003, dell’importo di € 222,50 ha compreso l’importo di € 150,42 dall’utente non dovuto riguardando un servizio “Internet 70X” mai da egli richiesto.
Che sul Personal Computer dell’attore durante la navigazione Internet sia stato “scaricato” non richiesto, un programma software che ha sostituito il normale numero del provider di connessione in rete con altro numero di dialer “709” non meraviglia il giudicante, atteso che la truffa dei numeri 709 e’ ormai un caso nazionale.
L’addebito e’ da ritenersi illegittimo e illegale anche perche’ per legge i servizi i cui numeri iniziano con 709—899—166 ecc., se connettono a numeri nazionale, e i servizi che connettono a numeri internazionale, possono essere pagati solo con carta di credito o bollettino postale separato dalla bolletta telefonica.
La convenuta Telecom Italia S.p.A. rimanendo contumace nel giudizio ha mostrato di non aver nulla da opporre alla domanda attorea.

Essa ha peraltro violato gli artt. 4 o 5 della delibera 9/02 CIR dell’Autorita’ per la garanzia delle Comunicazioni, delibera attuattiva dell’art. l comma i della L. 59 dell’8/04/2002 relativa ai criteri di applicazione Internet Service Provider e alle condizioni dell’offerta di riferimento (G.U. 18/07/2002 n. 167).


P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti della Telecom Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro—tempore — sentito il procuratore costituito; — disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, cosi’ provvede:




  1. accoglie la domanda;


  2. condanna la convenuta Telecom Italia S.P.A. in persona del suo L.R.P.T. al pagamento in favore dell’attore, a titolo rimborso, della somma di € 15O,4 relativa ad un servizio lnternet 70X non richiesto; oltre interessi legali sino al soddisfo;


  3. condanna altresi’ la convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese e competenze di causa che liquida nella complessiva somma di € 400,OO per diritti ed onorario oltre accessori come per legge — nonche’ al pagamento del compenso al C.T.U. liquidato in €. 207,68;


  4. dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Cosi’ deciso in Foggia addi’ 17/03/2004

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