Paolo
Cendon
ESISTERE
O NON ESISTERE (Prima parte) (*)
Sommario 1. La carriera del
danno esistenziale – 2. Recenti sviluppi: “esistenzializzazione” del
diritto privato – 3. Idealità aggregative – 4. Originalità della figura:
raffronto con le altre tipologie di danno – 5. Panorama delle obiezioni
correnti – 6. Svogliatezze e condizionamenti – 7. L’armamentario tradizionale
del tortman – 8. Il mutamento delle prospettive – 9. Fenomenologia
del danno esistenziale – 10. Il danno biologico demedicalizzato – 11.
Back-ground del civilista italiano – 12. Punti fermi generali
della responsabilità – 13. Il taglio consequenzialistico – 13.1.Considerazioni
pratiche: rinvio – 14. Il profilo esistenziale nel sistema delle fonti
1.
La carriera del danno esistenziale
La “carriera” del danno esistenziale,
per come si è svolta sino ad oggi, appare abbastanza semplice da ricostruire:
- con l’avvento del danno biologico
si è determinato un balzo in avanti, nel processo di personalizzazione
della responsabilità extracontrattuale: agli occhi del giurista si è
rivelata la presenza di vuoti sconosciuti, gli orizzonti del torto sono
venuti man mano allargandosi, si è creata una nuova sensibilità presso
gli interpreti;
- vittime sconosciute, da un certo
momento in poi, hanno iniziato a bussare alle porte dei tribunali: sempre
più spesso è accaduto che la giurisprudenza prima, e la dottrina poi,
si trovassero ad interrogarsi sui margini di tutela da concedere ad
alcune situazioni in cui, al di là di ogni attentato per l’integrità
psicofisica, risultava sconvolta per effetto dell’illecito, più o meno
definitivamente, la quotidianità immediata della vittima;
- di qui la fioritura di una serie
di sentenze, più o meno esplicite e consapevoli, di cassazione o di
merito, relative ai settori più disparati dell’agire umano, e accomunate
però da alcuni tratti: occasioni, tutte quante, di (a) offese
arrecate a prerogative individuali diverse dalla salute, (b)
con effetti di compromissione più o meno marcata sul terreno delle “attività
realizzatrici” dell’interessato, (c) con – nelle vicende giudiziali
- esiti finali favorevoli a quest’ultimo;
- maldestri o fuorvianti sono apparsi
i tentativi, nel seno stesso delle motivazioni emergenti, o nei primi
commenti dottrinari, di presentare tecnicamente gli esiti in questione
come nient’altro che fattispecie di danno biologico (in senso ampio),
o di prospettarli magari come esempi di lesione del patrimonio (chissà
come atteggiato), oppure di ricondurli al ceppo del danno morale in
senso stretto (dolori, tormenti, lacrime);
- è venuta affermandosi così una lettura di nuovo tipo, favorevole a
ricondurre quelle varie figure nell’ambito di una categoria inedita,
intitolata al “danno esistenziale”: da intendere, in particolare, come
tertium genus all’interno della responsabilità civile, quale
insieme ben distinto cioè sia dal tronco del danno patrimoniale, sia
da quello del danno morale; una realtà incentrata sul “fare non reddituale”
delle persone, affidata sotto il profilo disciplinare al governo dell’art.
2043 c.c. e delle altre norme ordinarie sull’illecito, non escluse,
verosimilmente, quelle sull’inadempimento contrattuale; una figura da
prospettarsi, secondo l’inquadramento preferibile, come entità ricomprensiva
di due sotto-alvei fondamentali, quello del danno “esistenziale biologico”
(luogo cui ricondurre le ipotesi effettive di aggressione alla salute)
e quella del danno “esistenziale non biologico” (sede per le menomazioni
inerenti a beni diversi dall’integrità psicofisica).
2. Recenti sviluppi: esistenzializzazione
del diritto privato
Sono state prospettate anche linee ulteriori di lettura, sul
verso della nuova indicazione: sottolineandosi come il richiamo a una
relazionalità interpersonale da sondare incessantemente – secondo quanto
accade in materia di torto, lungo i giochi di una patologia mai scontata,
destinata a riportare di continuo l’attenzione intorno al “fare” (e
al “non più fare”) degli esseri umani – finisca per non restare circoscritto
al settore d’origine, influendo sull’approccio alle questioni pure in
aree diverse dal danno e dalla responsabilità.
[a] Così anzitutto con riguardo alla famiglia: dove accade che
norme già concepite dal legislatore in chiave partecipativo/solidaristica
si vedano riconsegnate all’istituto-madre - dopo passaggi più o meno
tempestosi nel bagno dell’illecito aquiliano - con il corredo di nuove
scale di misura, sensibili al vissuto quotidiano e spoglie da ogni velo
tecnicistico.
Ecco così,
in tema di rapporti personali fra coniugi, nuove accezioni tratteggiate
per i doveri di contribuzione al ménage (da inverare sui terreni
della specificità domestica, della concertazione, degli oneri di aggiornamento
vicendevole), di collaborazione o di convivenza (nel segno di una riarticolazione
sempre meno burocratica, con tagli più sinceri e femministici), di assistenza
(un impegno da plasmarsi e rinnovare, entro i limiti del possibile,
sul timbro delle istanze grandi e piccole del compagno di vita, quali
in concreto si presentano), della stessa fedeltà (con accentuazioni
giocate su entrambi i poli, quello esterno e quello interno alla coppia:
un riscontro per gli incontri con soggetti estranei al focolare, certamente,
ma un vaglio non meno attento per il lessico familiare - il riguardo
per la qualità autentica dell’ordito coniugale, ciò che moglie e marito
scambiano e realizzano fra loro, comunque sia, giorno per giorno).
Ecco
poi, sul terreno dei rapporti coi figli, nuove modulazioni suggerite per l’insieme
degli impegni educativi, riscritti in chiave sempre più realistica,
ricomposti tutti intorno al segno della fertilità - sul metro delle
attività che vengono o non vengono incoraggiate dai genitori. Il mondo
altrui, quello infantile e adolescenziale, come punto di partenza di
ogni intervento; le vicende in giustizia come luoghi in cui viene a
decantarsi il dover fare, il dover essere in famiglia. Monitoraggio
dei bisogni nascenti, costruttività, accettazione del proprio ruolo
di adulti, atmosfere favorevoli alla confidenza, coraggio occasionale
della severità; e sempre più, finché è possibile, capacità di ascolto,
leggerezza di tocco e di commento, disponibilità, rispetto delle inclinazioni
minorili (non importa quanto esplicite o latenti), coinvolgimento progressivo
nelle scelte domestiche.
[b] Stesso discorso - con pochi adattamenti - riguardo al campo
dei diritti della personalità. Al fuoco inerente all’“in-sé” della prerogativa
considerata si aggiunge, o si sostituisce, quello sensibile ai risvolti
applicativi: il “per-sé” di quella certa posizione: uno spoglio delle
“attività realizzatrici” che il pieno godimento del diritto consente/consentiva
di intraprendere.
Le
valenze dinamiche, all’esterno.
Sicché l’apprezzamento in ordine all’offesa – alla maggiore
o minor gravità della condotta illecita, in vista della concessione
di misure anche ulteriori al risarcimento (sequestro, rettifiche, inibitorie,
pubblicazione sui giornali, pene private, astreintes) - viene
pur esso a orientarsi ricognitivamente, grazie ai materiali che il passaggio
aquiliano porta in luce, rispetto a quella stessa vicenda oppure ad
altre, come vaglio prevalente circa l’effettiva restrizione di orizzonti
mondani o colloquiali che la vittima dell’aggressione si trova, via
via, ad accusare.
[c] Così ancora sul terreno della protezione
dei soggetti deboli - a proposito delle modalità attraverso a cui sono
destinate a svolgersi, nel diritto civile, tutta una serie di apprezzamenti
giudiziali.
Quello inerente, in particolare, al grado di fragilità
e abbandono in cui versa una determinata persona: dove si tratterà di
interrogarsi, per l’appunto, sul merito delle iniziative quotidiane
che sono necessarie, volta a volta, per il mantenimento di certi standard
esistenziali, e sulla misura in cui l’interessato necessiti del
supporto di qualcun altro, per la loro espletazione periodica.
Quello relativo, in secondo luogo, alle decisioni
“incapacitanti” che afferiscono al terreno civilistico: il pacchetto
negoziale da spostare nell’area dei poteri rappresentativi del tutore
o del curatore, la scelta giudiziale di quest’ultimo (quale, fra i candidati
all’ufficio, sia quello che più di tutti rassicura circa il fatto che
le mansioni di sostegno verranno effettivamente svolte), la sua eventuale
sospensione o rimozione (ogniqualvolta appaia messo a repentaglio, per
disinteresse o per cinismo dell’incaricato, il progetto di valorizzazione
o tenuta complessiva del beneficiario).
[d] Analogo il quadro delle regole attinenti
al mondo della medicina.
Un mondo incentrato quasi esclusivamente, sino a non
molto tempo fa, intorno al polo tecnico/scientifico (cioè diagnostico,
prognostico, laboratoriale, anatomico, chirurgico, farmacologico, etc.),
con scarsa attenzione per profili differenti. Oggi invece arricchito
dalla consapevolezza circa l’importanza decisiva - nel rapporto medico/paziente
- di ogni momento organizzativo e colloquiale, e ciò lungo tutti i versanti
che possano venire in risalto: l’attenzione ai passaggi in cui un diritto
fondamentale della persona si trova messo in gioco; il dato della costosità
degli ospedali e dei ricoveri, i pregi dell’assistenza domiciliare,
l’opportunità di diminuire le possibilità di qualsiasi futura “scelta
tragica”; la certezza circa i risvolti benefici, anche dal punto di
vista terapeutico, di un rispetto per alcune modalità di trattamento
(salvaguardia dell’identità del malato, libertà di autodeterminazione,
igiene personale, delicatezza dei contatti, consenso informato, privacy,
rapporti con l’esterno, adeguatezza dei servizi).
La psichiatria dei nostri giorni, ancora: i doveri
dei medici, il problema delle residenze, i modelli sanitari di intervento,
i doveri della pubblica amministrazione. Le vie d’uscita da imboccare
nella cura. Per molto tempo tutto quel che si sa essere avvenuto, giornalmente,
all’interno dei manicomi italiani - elettroshock, coma insulinici, lobotomia,
stanze imbottite, docce gelate, letti di contenzione; e soprattutto
porte chiuse, finestre senza maniglia, promiscuità, ambienti degradati,
divise uguali per tutti,, interdizioni o inabilitazioni. Oggi invece
(grazie anche a taluni episodi, emersi sul terreno risarcitorio) il
suono di voci differenti, intonate a precetti di civiltà e umanità:
farmaci non distruttivi, centri di salute mentale nei quartieri, convivenze
e appartamenti sorvegliati, day hospital, terapie familiari e
dinamiche, e poi collocamento orientato per i meno abili, scuole professionali,
cooperative sociali, progetti di incapacitazione circoscritta e meno
drastica.
Che dire poi delle questioni relative ai malati terminali?
Sino a ieri, troppo spesso, dogmatismi, congiure della rimozione, abbandoni
psicologici, iatrologie; nonché finzioni (raramente convincenti), tabù
o spilorcerie con la morfina, deleghe panmedicalistiche, oggettivazione
di ogni tramite. Il paziente lasciato a spegnersi, al di là di tutto,
con le sue angosce sul presente e sul futuro, poco ascoltate o neppure
confidate - dietro magari una coltre di efficienza. Oggi invece, proprio
là dove la vita viene declinando, il soffio di approcci meno alienanti,
attenti alle valenze esterne di ogni gesto. Principio del consenso,
riservatezza, informazioni quando occorra e come occorre, visioni non
manichee della capacità, valorizzazione dei passaggi negoziali; e poi
hospices, riguardo per il dolore fisico, dubbi sul senso di un’ostinazione
terapeutica quando la soglia esistenziale mostri di scendere verso lo
zero; e ancora insofferenza verso ogni lentezza farmacologica (oppiacei,
stupefacenti), living will, proposte di riforma civilistica (amministrazione
di sostegno, curatori speciali per il testamento, procure vigilate,
difensori civici contro i sequestri familiari di persona).
[e] Non diverse le considerazioni con
riguardo ai beni. Né si tratta di pensare soltanto ai profili della
tutela dell’ambiente - momenti rispetto a cui è fin troppo ovvia l’imprescindibilità
di un monitoraggio per le attività che l’uomo può svolgervi, anche riguardo
al tempo libero e allo svago, per il completamento di se stesso (donde
la mai sopita insoddisfazione, negli interpreti più attenti, verso assetti
sbilanciati eccessivamente sul registro burocratico, rispetto alle compromissioni
ecologiche: soprattutto in merito ai nodi della legittimazione attiva).
Non meno importante è un riguardo per i beni d’interesse
storico, artistico, archeologico - il cui statuto (basta pensare alle
leggi di settore dell’ultimo periodo, e in particolare alla normativa
regionale) sempre più spesso mostra di obbedire a ispirazioni di natura
“esistenziale”: con un declino progressivo per ciò che sappia, organizzativamente,
di ossessione filologica fine a se stessa, di iper-purismi museali o
archivistici; con crescenti attenzioni, invece, per quanto mostri di
facilitare gli incontri con il passato e con la bellezza, presso l’intera
collettività.
Infine i beni dell’universo privato, legati in vario modo
all’individuo, alla sua quotidianità meno ufficiale - dove la concessione
di strumenti diversi dal risarcimento appare, anch’essa, destinata a
tener conto degli spazi immediati che un fatto di distruzione, di danneggiamento,
di smarrimento, di mancata riconsegna, possa aver pregiudicato nella
vittima; e gli esempi, suggeriti dalla cronaca, possono andare dalla
casa d’abitazione all’automobile, da uno strumento musicale agli attrezzi
sportivi, dal computer a una protesi sanitaria, ai giocattoli non sostituibili,
agli oggetti d’affezione, e così via.
[f] Così infine nel campo dei contratti. Dove l’attenzione
andrà rivolta, com’è intuibile, non soltanto alle figure incentrate
sulla circolazione di un oggetto a rilevanza esistenziale (vendita,
donazione, locazione, leasing ...), o a quelle inerenti al presidio
di beni avente le stesse caratteristiche (restauro della casa di famiglia,
cura del parco o del giardino, guarigione di un animale domestico, bonifica
di uno stagno o di un bosco privato) - e nei cui confronti possono valere
le osservazioni appena svolte.
Ancor
maggiore è il risalto dei negozi attraverso cui il contraente deluso
si riprometteva la coltivazione di filamenti significativi, sotto questo
o quell’aspetto, a fini di realizzazione personale: relazioni psicoterapeutiche,
contratti della medicina, di viaggio, di educazione culturale, di apertura
a espressioni artistiche, o sportive, e così via.
Anche
qui – tanto più anzi, in una materia come quella contrattuale – è palese
come non solo gli apprezzamenti in merito al danno e al risarcimento,
ma le stesse valutazioni sul terreno dei vizi del volere, delle clausole
abusive, delle garanzie per i difetti della cosa, dell’inefficacia,
dell’inibitoria, e più ampiamente della buona fede, della presupposizione,
della correttezza, dei doveri di informazione, della protezione del
consumatore, debbano sempre più intonarsi ad un riguardo per i momenti
areddittuali che l’interessato si riprometteva, attraverso quell’intesa,
di sviluppare.
3. Idealità aggregative
Tutto ciò non è
senza peso (occorre aggiungere) sulle modalità attraverso cui la discussione
intorno alla nuova voce del danno mostra di svolgersi – nell’ultimo
periodo.
Lo si constata,
ad esempio, negli incontri di studio sulla responsabilità, nei convegni
che via via si susseguono. I riscontri sono in effetti di vario genere.
Si coglie spesso
- presso chi ascolta, in chi domanda spiegazioni - un atteggiamento
sospeso fra curiosità intellettuale e titubanza, tra fiducia istintiva
e agnosticismo. Attrae di solito, nel danno esistenziale, quel tanto
che l’espressione emana di generosità espansiva e applicativa, di sottile
utopismo; e si avverte, al tempo stesso, che viene a cadere così un
muro divisorio tra i più ostici, sempre meno giustificato, tra universo
dei bisogni correnti e risposte formali del diritto. Sconcertano però
le novità sul terreno lessicale, la temerarietà nelle ambizioni. Una
linea di maggior salvaguardia per la persona umana – encomiabile magari,
sulla carta – ma affidata a che tipo di governo, estesa sino a quali
territori?
La scelta delle
parole d’ordine non è sempre agevole. E’ verosimile che, fra quelle
tradizionali, qualcuna verrà presto abbandonata, molte altre resteranno
come sono. I lemmi emergenti si presentano talora già nitidi nella fisionomia
(salute, attività realizzatrici, privacy, beni culturali,
reputazione, affettività), altre volte appaiono invece più vischiosi
(fare, essere, dignità dell’uomo, identità personale, comunicazione,
diritti sociali), ed è già chiara la necessità di pensare a tagli semantici
nuovi, di far capo a equilibri meno labili.
Ecco poi gli interrogativi - neanch’essi facili da sciogliere
- sulla misura in cui i materiali in esame, inediti nel repertorio del
danno, si prestano a venire ordinati attraverso il classico strumentario
dell’illecito (patrimonialità, ingiustizia, imputabilità, causalità,
scopo della norma, approcci differenziali, presunzioni, equità, e così
via). Oppure i dubbi – posto che il raggio della tutela aquiliana mostra
di ampliarsi, sotto il profilo qualitativo – sul tipo di coordinamento
da immaginare, volta per volta, rispetto alle sanzioni di carattere
non risarcitorio, già previste specificamente per quel settore: così,
ad esempio, in materia di famiglia, di lavoro, di mass-media,
di diritti della personalità, di proprietà urbana, di diritto d’autore.
Armonizzazioni non sempre scontate, talvolta cimenti anche
più ardui. La solitudine dei giudici, in particolare, chiamati a destreggiarsi
con passaggi tecnici mai affrontati prima, in dottrina come in giurisprudenza
- a dirimere (magari all’inizio della carriera) vertenze sino a pochi
anni fa impensabili. In bilico, frequentemente, tra suggestioni umanitarie,
che spingerebbero a non deludere richieste per se stesse meritevoli,
e, dall’altro canto, spaesamenti sul piano argomentativo, timore di
sbalzi donchisciotteschi, desiderio di non veder riformate le proprie
sentenze.
Ancora: le occasioni di impatto (quasi mai semplice per
il giurista) con il linguaggio di altre discipline umane e sociali –
quelle che il nuovo corso della responsabilità viene chiamando in causa,
sempre più diffusamente: psicologia, sociologia, economia, criminologia,
psichiatria, organizzazione e consulenza del lavoro, e così di seguito.
Reazioni ondeggianti, da una parte e dall’altra, che nei dibattiti si
intrecciano di continuo: aperture al dialogo, provocazioni metodologiche,
difesa delle proprie competenze - talvolta autocritiche, fastidio per
le invadenze dell’una e dell’altra parte, confessione di ritardi culturali,
rivelarsi di affinità inattese.
Le cronache spontanee del danno, le testimonianze dalla
sala dei convegni. Fonti orali, microcosmi ancora non saliti sulla pedana
del diritto: il racconto di chi vede schiudersi dalla tribuna scenari
rimediali di nuovo tipo e, ravvisata una concomitanza con le proprie
vicende, vorrebbe sapere dall’oratore cosa fare; lui stesso, all’indomani,
in quella certa città, concretamente. Famiglie in crisi - allora - notti
troppo rumorose, condòmini petulanti, luoghi di lavoro poco umani; oppure
scuole senz’anima, enti pubblici accidiosi, ospedali di scarsa pietà,
imprese assicuratrici riluttanti a pagare. Intentare una causa, a quale
titolo, contro chi esattamente? Domandare che cosa - con quante speranze
di successo?
L’incrociarsi (ogni tanto) con soggetti collettivi che,
in altre forme, mostrano di portare avanti istanze consimili: gruppi
di quartiere, sindacati, volontariato, enti per la difesa delle fasce
deboli, magari fondazioni di ricerca, comitati spontanei, associazioni
di consumatori, di terremotati, di militari, di spettatori, di minoranze.
Può avere senso, in frangenti del genere, uno sforzo di coordinamento
operativo, anche lì il nocciolo è un danno esistenziale – patito da
una massa di cittadini? Le differenze saranno abbastanza piccole, gli
obiettivi non troppo lontani, procedere insieme verso dove?
Gli addetti al lavoro veri e propri. Studiosi, magistrati,
avvocati, medici legali - giovani soprattutto, ma non soltanto - che
in quest’arco di tempo sentono, più di altri giuristi, la necessità
di dedicare qualche energia all’approfondimento della nuova figura.
O alla sua divulgazione nell’ambiente. Seminari da organizzare, conferenze,
missioni di ricerca, tavole rotonde, tesi di laurea da seguire e da
discutere, note a sentenza, richieste di finanziamento da predisporre
(dal destino non facile). Mettere in cantiere un libro collettaneo,
magari un’opera in più volumi: trovare un editore fiducioso, apprestare
griglie adeguate, scoprire spunti un po’ dovunque, arruolare un centinaio
di scrittori. Chiedere a chi è già occupato di suo di distogliere un
po’ di tempo e di forze, per rifinire l’assetto di qualcosa che si sente
premere da tanti fronti, e di cui molto resta ancora da scoprire.
4. Originalità del figura: raffronto
con le altre tipologie di danno
Venendo
allora all’identità del danno esistenziale, può osservarsi come i tratti
essenziali della figura, nel corso dell’ultimo decennio, siano venuti
precisandosi con sufficiente chiarezza.
In particolare, è stata più volte
sottolineata l’inconfondibilità della categoria in esame rispetto alle
altre tipologie di danno, che interessano da vicino il comparto aquiliano.
Danno
patrimoniale – Quanto al danno patrimoniale, è
superfluo precisare come una messa a confronto acquisti significati
apprezzabili laddove, nell’ambito di quest’ultimo, l’attenzione si rivolga
non tanto al momento dei “beni” (distrutti, deteriorati, non restituiti,
etc.), bensì a quello delle “attività” - economiche, finanziarie - che
figuravano svolte dalla vittima. E la differenza rispetto al danno esistenziale
risalta, allora, con evidenza.
Non soltanto, com’è ovvio, allorché
a venire in considerazione siano momenti suscettibili di assumere, per
un verso, valore quasi esclusivamente sul terreno patrimoniale (giocare
in borsa, scambiare divise estere, investire, speculare); o, per un
altro verso, importanza quasi unicamente a livello esistenziale (nuotare
in piscina, fare l’amore, recitare in una filodrammatica, seguire una
scuola di ballo). Ma anche quando si tratti di iniziative tali, per
se stesse, da interessare entrambi i fronti considerati (mestieri gratificanti,
hobby fuori del comune, passioni collezionistiche, restauri della
casa di famiglia, professioni artistiche o sportive), e rispetto alla
compressione delle quali la vittima avrà dunque, per principio, una
duplicità di poste da far valere.
Danno
biologico – Il danno biologico, nell’impostazione che più si
raccomanda, altro non è se non un danno esistenziale; cioè un sotto-tipo
o un emisfero di quest’ultimo. La distinzione tra gli ambiti in esame
si pone non già sul terreno ontologico, trattandosi comunque di ripercussioni
attinenti al piano della qualità della vita, bensì su quello delle prerogative
formali, colpite all’inizio della sequenza. Nel caso del danno biologico
vi è un evento corrispondente alla lesione della salute di qualcuno
(fisica, psichica); nell’altro caso - danno esistenziale non-biologico
- ci si trova di fronte all’aggressione di posizioni d’altro genere
(onore, libertà di movimento, ambiente, privacy, normalità familiare,
etc.).
Il motivo per cui ogni confusione è impensabile, dunque, è che
le realtà di cui si sta parlando - effettuali, consequenziali - hanno
qua e là un’identica natura.
Anche a voler seguire impostazioni differenti, sensibili alla
peculiarità dell’una e dell’altra fonte del pregiudizio, e orientate
a valorizzarle nell’assunzione di modelli più articolati, il discorso
non cambia.
Sarebbe come domandarsi se vi siano,
di fatto, differenze apprezzabili fra la condizione di chi ha visto
crollare la propria casa per effetto di un’inondazione, piuttosto che
di una frana, di un meteorite, del cedimento di una gru, oppure di un
uragano, di un bombardamento, delle termiti: il danno per chi si trova
senza tetto - posto che di questo si è chiamati a parlare - risulta
in tutti i casi il medesimo; e le diversità genetiche (cioè la loro
considerazione, in vista magari di un’inchiesta sulla responsabilità)
mostrano comunque di attenere a segmenti della fattispecie, cioè a passaggi
del giudizio, “anteriori”.
Corretta potrà essere invece, e al
tempo stesso proficua, una comparazione delle attività realizzatrici
che appaiono destinate a rimanere scosse – rispettivamente - nell’una
serie e nell’altra.
Manca
lo spazio per svilupparla qui compiutamente. Quale che sia l’impostazione
più consigliabile del discorso - se dal punto di vista dei beni toccati
(quali, allora, gli svolgimenti ordinari che minacciano di restare compromessi),
oppure da quello delle attività (quali allora i beni che, una volta
colpiti, appaiono suscettibili di pregiudicarle più seriamente) - tre
appaiono le combinazioni virtuali da distinguere: (a) attività
che soltanto una lesione di tipo biologico potrà, di regola, incrinare;
(b) attività insidiabili soltanto dall’attentato a prerogative
diverse dalla salute; (c) attività suscettibili di venire schiacciate,
a pari titolo, secondo modalità più o meno diverse, sia in un frangente
che nell’altro.
Danno
psichico – Tenuta presente (almeno in linea di principio,
pur con tutte le semplificazioni che ciò implica) l’opportunità di assumere,
del danno psichico, una nozione corrispondente a quella di “lesione
della salute mentale” - una lettura cioè in chiave patologica, di malattia;
comunque di evento in senso stretto - le differenze rispetto al danno
esistenziale si lasciano cogliere sotto più punti di vista. <
Nel danno psichico il fuoco risulta posto sulla lesione della
salute, per se stessa considerata; in quello esistenziale no. Il primo
si colloca – abbiamo detto - nell’area formale dell’evento, cioè di
una modificazione oggettiva del mondo naturale; il secondo in quella
delle conseguenze operative, dinamiche, colte nella vita di ogni giorno.
Il rapporto d’influenza fra i due
termini sarà immaginabile, allora, in entrambi i sensi; anche se quello
di una follia che genera ripercussioni esistenziali corrisponde - occorre
dire – a un modello pressoché senza eccezioni nella prassi: mentre più
inconsueta si annuncia (non impossibile tuttavia) l’eventualità di un’alterazione
del quotidiano, causata da non importa quale illecito, tanto intensa
e duratura da avvolgere, a un certo punto, la vittima entro le spire
del turbamento mentale (e s’intende come i problemi eziologici si porranno,
qui, con particolare acutezza).
Danno
morale – Il danno morale è forse quello rispetto a cui si
constata, nelle discussioni
correnti, il prodursi delle maggiori confusioni; ed è insieme
quello dal quale il genus del danno esistenziale, per tanti versi,
si distingue invece più nettamente.
Non soltanto, beninteso, sul terreno della disciplina (da un
lato l’art. 2059 c.c., dall’altro le norme ordinarie sulla responsabilità),
ma proprio per la specificità dei materiali - antropologici - destinati
a venire in risalto nell’uno e nell’altro settore.
In sintesi allora: il danno morale è essenzialmente un “sentire”,
il danno esistenziale è piuttosto un “fare” (cioè un non poter più fare,
un dover agire altrimenti). L’uno attiene per sua natura al “dentro”,
alla sfera dell’emotività; l’altro concerne il “fuori”, il tempo e lo
spazio della vittima. Nel primo è destinata a rientrare la considerazione
del pianto versato, degli affanni; nell’altro l’attenzione per i rovesciamenti
forzati dell’agenda, per ogni tratto epifaniaco messo in crisi.
Una sola nota comune – sul terreno formale - possono vantare
le fenomenologie considerate: in ambedue i casi si tratta di “conseguenze”
dell’evento iniziale. Per tutto il resto esse divergono profondamente.
Nel
campionario della responsabilità potranno esservi, dunque, fatti illeciti
che arrecano unicamente danni morali; altri soltanto danni esistenziali;
altri ancora sia i primi che i secondi.
In quest’ultima eventualità le differenze fra gli ambiti in questione
spiccano con particolare evidenza. Un bambino che perda la madre – per
ricordare uno dei casi più eloquenti - andrà incontro a due ordini di
ripercussioni, ben distinte fra di loro: da un lato rivangherà il passato,
rimpiangerà, si tormenterà, singhiozzerà, paventerà il futuro; dall’altro
mangerà cibi meno buoni, sarà più solo a casa, balbetterà, si vestirà
spesso disordinatamente, non saprà sempre di sapone, si ammalerà più
spesso, non saprà con chi confidarsi, e così via.
Le possibilità di connessione fra i due territori sono palesi;
ma ciò dipende dal fatto stesso che si sta parlando comunque di una
persona umana - dello stesso individuo anzi - dove tutto è fatalmente
destinato a toccarsi, a interloquire.
Non sarà una buona ragione, dunque,
per cancellare le differenze strutturali fra i due universi, né – ben
s’intende – per sovrapporre o unificare le due liste di voci risarcibili.
Altre ipotesi – Le chiavi sin qui offerte sono sufficienti
a far risaltare, via via, le peculiarità del danno esistenziale rispetto
a un altro ventaglio di lemmi (più o meno famosi o controversi) del
dizionario aquiliano; e ad orientare comunque l’interprete nell’adozione
degli assemblaggi più attendibili:
- “danno alla vita di relazione”. Poco importa riesaminare qui
i motivi, eminentemente tattici (la fuga dall’art. 2059, verso i lidi
meno angusti dell’art. 2043 c.c.), che hanno determinato fra i nostri
interpreti il successo della formula in esame. Sembra fondata in ogni
caso, dopo la comparsa in scena del danno esistenziale, la conclusione
circa la sua sostanziale mancanza di utilità, di qui in avanti. E le
ragioni appaiono ben chiare: nei suoi versanti patrimoniali, la vita
di relazione (compromessa) finisce per rifluire interamente entro il
territorio del danno patrimoniale; in quelli non patrimoniali, essa
diventa non più che una faglia - significativa certamente, ma priva
di una propria indipendenza - del danno esistenziale.
- “danno estetico”. Valgono rilievi
analoghi. Con l’affermarsi del danno esistenziale si consuma o si accentua,
anche qui, un percorso di frantumazione interna - ciascun brandello
di bellezza incrinata confluendo, man mano, entro qualcuna delle categorie
maestre del danno: quello patrimoniale (spese di cura, reddito diminuito),
quello esistenziale-biologico (le attività non reddituali spezzate),
quello morale (le pene sofferte per l’imbruttimento);
- “danno sessuale”. Stesse considerazioni
(non troppo fauste per l’autonomia della voce): un dissolversi entro
il cono d’ombra disciplinare, questa volta, o del danno esistenziale/biologico
oppure di quello morale (laddove risarcibile);
- “danno alla serenità familiare”.
E’ questa, come si sa, una locuzione legata alla fase di emergenza architettonica,
nel capitolo del danno alla persona - spiegabile cioè con la moda, invalsa
per qualche tempo, dell’invenzione di sempre nuovi “diritti” soggettivi
(diritto alla serenità o tranquillità familiare, nel nostro caso), meglio
se a forte risonanza costituzionale (v. infra § 25), onde giustificare
gli obiettivi di una riparabilità ex lege Aquilia al di fuori
delle ipotesi di reato. Oggi il suo destino è quello di smarrirsi, verbalmente,
entro l’ampio lemmario del danno esistenziale;
- “danno edonistico”. Locuzione imitativa
di categorie del common law: un equivalente del danno esistenziale
o di una sua parte, destinata come tale a creare giustapposizioni e
confusioni; lessicalmente inadeguata, consigliabile abbandonarla al
suo destino;
- “danni riflessi”, “danni indiretti”,
“danni a cascata”, “danni di rimbalzo”. Conclusioni ancora una volta
funeree ( sotto il profilo dell’indipendenza tecnica): l’avvento del
danno esistenziale - lo si intenda o meno come ricomprensivo del danno
biologico - finisce per togliere ai (contorti) riferimenti in esame
qualsiasi sovranità o significato pratico.
5. Panorama delle obiezioni correnti
Benché lungo i suoi dieci anni di
vita - i primi accenni sono databili intorno al 1990 - il nuovo modello
generale di danno possa dire di aver suscitato non pochi consensi, fra
i nostri interpreti, è pur vero che non sono mancate, in dottrina, reazioni
di tipo anche diverso: confessioni di perplessità, dichiarazioni di
scetticismo, quando non blande dichiarazioni di guerra.
Vi sono anzitutto le obiezioni concernenti
l’assenza (si dice) di una seria identità – formale, confederativa -
della categoria in esame: troppo numerose, nonché disomogenee fra loro,
sarebbero le tipologie di ripercussioni negative raccolte sotto la stessa
egida. Oltretutto un’aggregazione (si continua) priva di seri riscontri
testuali, se è vero che mancherebbe ogni traccia di aperta considerazione,
da parte del nostro legislatore, per lo svolgimento di attività realizzatrici
che si incentrino sul godimento – pieno, incontaminato - di beni ultronei
rispetto alla salute.
Come
del resto nel diritto comparato: Francia, Germania, Inghilterra, Stati
Uniti – tutti sistemi che ignorerebbero (si dice) realtà o presenze
assimilabili a quella del danno esistenziale: sicché l’ingresso di una
possibilità risarcitoria, in ipotesi del genere, avrebbe l’effetto di
isolare l’Italia rispetto a ogni paese consimile.
Tutto ciò, nel lavoro quotidiano
delle corti, creerebbe poi notevoli imbarazzi. Un’evanescenza così marcata
dei materiali da amministrare – un fare non reddituale incrinato, dinanzi
a una condizione psicofisica intatta – sarebbe tale da escludere in
radice ogni speranza di ordinata gestione, a livello istruttorio. Fuori
causa, per definizione, le opportunità di un ricorso al sapere dei medici
legali, non resterebbe al magistrato che affidarsi, per accertare quali
attività siano state compromesse, alle indicazioni offerte da qualche
psicologo, sociologo, vittimologo, antropologo, e così via: tutte categorie
ben note (si afferma) per la precarietà dei loro inquadramenti disciplinari
- ben distanti dagli standard di cui un governo trasparente ex
lege Aquilia abbisogna.
Senza contare poi il rischio di frodi
processuali continue, di sottili commedie e messinscene: stante la difficoltà
per il convenuto, e per il giudice stesso, di rintuzzare efficacemente
le postulazioni messe in campo dall’attore - circa i nessi fra il patimento
di un certo torto (pur dimostrato in quanto tale) e i successivi detrimenti
nella qualità della vita
Non minori (si aggiunge) gli inconvenienti
sul terreno della quantificazione del danno - con un duplice pericolo
da mettere nel conto: (a) disuniformità nei parametri di risarcimento
utilizzati da organi giudiziari diversi, anche per la difficoltà di
immaginare in quest’area l’introduzione, a monte, di tabelle davvero
perentorie; (b) innescarsi qua e là di prassi favorevoli a valutazioni
esagerate, comunque emotive o poco razionali, difficilmente rovesciabili,
nella nebbiosità del tutto, in sede di appello.
Mancanza – in definitiva - di sufficiente
omogeneità geografica; spirali inflattive o vorticose, udienza prestata
a qualunque specie di guaio, di frivolezza; severità immotivate (e sbilanciate)
contro le ragioni di tutela del danneggiante; impossibilità tendenziale
di un riparo nella copertura assicurativa, dati gli eccessi nell’ammontare
complessivo degli indennizzi; correlative insostenibilità dei premi;
pericolo di un sacrificio più o meno frequente ( sul piano dei grandi
numeri) per le vittime autentiche dei torti, quelli a connotazione strettamente
biologica.
No quindi al danno esistenziale.
Delusione aquiliana, frustrazioni
immotivate per l’offeso? A compensarle – si rileva - potrà valere il
pensiero di altri benefici, di natura complessiva o prospettica. Basta
sollevare un po’ lo sguardo: non conviene per primo, a chi si veda pur
rifiutare contingentemente udienza per qualche voce, la certezza che
non mancherà in cambio (visto che la tasca del convenuto non resta vuota)
la possibilità del risarcimento in eventuali incidenti del futuro, relativi
questa volta a lesioni biologiche?
Più ampiamente,
poi, sul terreno dei valori generali: non è sensato che l’ordinamento,
da chi pur soffre nell’immediato, pretenda comunque un minimo di coraggio
civile, di spirito di sopportazione verso il prossimo - la rinuncia
cioè a bussare in tribunale per sfortune che fanno parte della vita,
per fastidi più o meno immaginari?
In
ogni caso, alfine: ammesse pur la sgradevolezza di una sorta di espropriazione,
rispetto a questa o a quella stilla di benessere, potrebbe mai ritenersi
congrua - in evenienze del genere, anche dal punto di vista della vittima
- l’attribuzione al denaro di serie attitudini satisfattorie, di una
capacità di sollievo e di ripristino?
6. Svogliatezze e condizionamenti
Sulla fondatezza di alcuni fra questi
appunti avremo occasione di tornare fra breve (infra, § 14 e
ss). Vi sono però alcune impressioni, suscitate dal loro esame, che
merita segnalare fin d’ora.
La prima è che in pochi altri episodi
di diatriba giuridico/letteraria - guardando al modo in cui il discorso
è argomentato dagli oppositori - il lettore ricava, come nel nostro
caso, una sensazione così marcata di svogliatezza espositiva, di scarso
vigore polemico; in certo qual modo di pessimismo sull’esito dello scontro,
di rinuncia preventiva a combattere.
Indovinare da cosa atteggiamenti
del genere traggano origine non è, beninteso, tanto facile.
Talvolta – chissà - sembrerebbe trattarsi
della sotterranea convinzione, in chi si oppone, circa il valore sostanziale
o i meriti di giustizia della figura emergente: si profferisce il no
rispetto a un certo suono, a un’etichetta inconsueta del diritto, concordando
però in fondo con l’ispirazione che ne è all’origine, con la felicità
dei risultati nella law in action.
Altre
volte, il nodo parrebbe invece essere quello di una sorta di presentimento
- in chi discorda - circa il fatto che le ragioni ideali degli avversari,
al di là della bontà intrinseca, paiono comunque avviate a conquistare
schiere crescenti di scrittori e di giudici (e che ogni resistenza è
forse inutile): si combatte per onore di bandiera, ma è già intuibile
la sconfitta incombente, che potrà essere soltanto differita, al di
là di ogni impegno personale.
Altre volte ancora, l’impressione
che si ricava è forse di segno contrario – anche se l’effetto è poi
il medesimo, dal punto di vista dello stile. Non si profondono energie
eccessive, sul terreno critico, perché si ritiene che non ne valga in
fondo la pena, che le chances di successo del neo-assemblaggio
siano, comunque, poche o nulle. Troppo “strano” si presenta il danno
esistenziale, lontano dalle regole del gioco; la bolla di sapone scoppierà
presto da sola: basteranno i rintuzzamenti altrui, le proteste o le
risate dell’ambiente ufficiale - che non possono farsi attendere più
di tanto. Inutile al momento spaventarsi.
Resta in ogni caso, nel tono degli
oppositori, quella nota diffusa di passione mancante, di abulia e tiepidezza
complessiva - mascherata appena sotto un velo di tecnicismo.
Vi è poi un secondo dato che colpisce:
ogni volta, a scorrere quei passaggi critici, la sensazione è che la
scelta di ostacolare il cammino del nuovo lemma fosse, in quel certo
autore, un dato scontato già all’origine, “antecedente” rispetto a ogni
istruttoria circa il significato effettivo della figura. Che si trattasse
cioè di una via d’uscita cui l’autore non poteva - comunque - sottrarsi,
tenuto conto dei punti di partenza ( biografici, culturali, emotivi,
professionali) dai quali il suo approccio muoveva.
Si osserverà che in tutti i casi
è così: esistono novità, di qualsiasi genere, che non suscitino al primo
esordio le paure o le riserve di qualcuno? E d’altro canto: sempre colui
che giudica qualcosa è spinto a farlo sulla base di ciò che pensa in
generale, che ha scritto e sostenuto sin lì; il peso della geografia
universitaria, della culla di formazione, poi: come dimenticare, nelle
opzioni circa l’atteggiamento da assumere, elementi quali la devozione
alla scuola da cui si proviene, i doveri di fedeltà verso i maestri?
Al tempo stesso: come tenere completamente
fuori, nelle decisioni circa il campo in cui schierarsi, il pensiero
intorno al proprio status professionale - la coscienza degli
uffici coperti, delle cariche occupate, delle aspettative di questa
o quella Commissione di riforma? Magari quello delle cause da sostenere
in tribunale, degli arbitrati imminenti, degli impegni finanziari, delle
intese con le compagnie assicuratrici, della trama di rapporti in cui
si è immersi?
Opportunità,
lungimiranza - compatibilità rispetto a quanto si è già fatto o si vuol
tessere all’indomani: come non salvaguardare se stessi?
Tutto ciò è senz’altro vero. Anzi,
occorre dire, proficuo per la chiarezza stessa dello scambio: meglio
in realtà che, nella discussione, ciascuno si presenti per quello che
è effettivamente - fedele alle sue varie radici, leale verso ogni committenza.
L’impressione
però è che, rispetto al danno esistenziale, quel misoneismo diventi
in certi autori qualcosa di caparbio, infastidito; che la custodia della
propria immagine sia talora più pressante del consueto, le suggestioni
del curriculum maggiori. Male, certamente, i salti della quaglia
troppo disinvolti, ma discutibile – alcune volte – anche il cedere al
gusto della battuta a effetto, il tono dimesso o supponente, la pretesa
di giudicare senza riflettere. Di qui, in definitiva, la necessità di
spiegazioni più attente, meditate.
7. L’armamentario tradizionale del
tortman
La verità è che le apprensioni degli
interpreti – quelli più critici verso il danno esistenziale – non sono
del tutto prive di fondamento.
Il nocciolo del discorso si coglie,
in effetti, abbastanza facilmente: con l’avvento del neo-modello risarcitorio
lo spostarsi di attenzione (entro il giudizio) dal polo della condotta
illecita a quello del danno, dalla figura dell’agente a quella della
vittima, cessa di apparire come un’operazione declamatoria, meramente
programmatica - secondo quanto avveniva spesso nel passato, anche presso
alcuni fra i nostri studiosi più sensibili.
Manca lo spazio per entrare qui nei
particolari; ma i termini complessivi dell’ottica tradizionale possono
ritenersi abbastanza noti. E la stessa irruzione della categoria del
danno biologico, nello scenario degli ultimi vent’anni, ha modificato
il panorama soltanto in parte.
Sempre, ecco il punto, un concentrarsi
di interessi intorno ai nodi dell’an respondeatur, sempre
un risalto per la parte iniziale dell’inchiesta - quella inerente
alla scelta circa le prerogative formali da tutelare (diritti reali,
di godimento e di garanzia; diritti della personalità, vecchi e nuovi;
cause di giustificazione, tipiche o atipiche; tutela esterna del credito,
aspettative, interessi legittimi, possesso, detenzione, e così via).
L’ingiustizia come questione pressoché unica sul tappeto, in sede sia
teorica che pratica; la causalità esaminata ogni volta dall’alto, scolasticamente,
con schemi di sapore ottocentesco. La realtà effettiva della vittima
accantonata (comunque sbiadita) sotto il pensiero delle reti di protezione
esterne, dietro la costruzione nominale dei baluardi.
Bilanciamenti di interessi - allora
- contrapposizioni geometriche, compiacimenti sapienziali, alchimie
di laboratorio. Gusto per le discussioni sul sistema, acrobazie sul
terreno dell’esegesi; raffinatezze classificatorie, indugi talvolta
ossessivi sulle parole impiegate dal codice civile, profluvio di catalogazioni
Anche nei discorsi intorno alla salute
un baricentro posto, in via esclusiva, sui contorni dell’evento - quasi
sempre nel solco di impostazioni positivistiche, non lontane dalle stigmate
del corpore corpori datum (con niente più che allusioni
a casistiche differenti, quelle del danno psichico ad esempio). Così
ancora nelle letture della Costituzione - guardata in prevalenza come
archivio di luoghi istituzionali da salvaguardare, asetticamente, nel
lindo di una specie di santuario. Così pure nelle discussioni in merito
ai beni nuovi o affluenti (ambiente, privacy, momenti massmediali,
pretese verso la pubblica amministrazione, etc.): sempre un approccio
privilegiato per il “se” della protezione aquiliana, per le credenziali
esteriori della situazione in esame.
Il diritto civile come sistema chiuso
in se stesso, prospettato in termini un po’ algebrici, autocratici;
scarso interesse per referenti normativi d’altro genere, ostilità o
indifferenza riguardo alle discipline extragiuridiche. Propensioni –
nella valutazione del danno alla persona – verso assetti immaginati
dall’alto; favor incondizionato per le griglie tabellari, ostilità
rispetto ad ogni metodologia sensibile alle peculiarità (individuali,
familiari, relazionali, espressive) dell’offeso.
8. Il mutamento delle prospettive
Nella prospettiva verso cui il danno esistenziale instrada,
le chiavi del percorso vengono tutte quante a rovesciarsi.
Il
momento dell’an respondeatur cessa di essere l’unico all’ordine
del giorno. Non scompare dalla ribalta aquiliana, beninteso, trovando
semmai occasioni impensabili di rilancio tecnico, dinanzi a una lista
di condotte lesive inedite (quelle che il richiamo alle morfologie ripercussionali
emergenti obbliga, per la prima volta, a inventariare). Ma, all’interno
della sequenza processuale, prende il via un tragitto di ricerca che
nelle cadenze di accertamento del danno - nel riscontro minuzioso circa
i vissuti specifici della vittima - vede il primo e più importante passaggio
da affrontare, ai fini dell’inchiesta sulla responsabilità.
Un momento senza il quale - ove riscontri affermativi mancassero
- la stessa indagine circa le componenti ulteriori del fatto illecito
non avrebbe, presso il giudice, ragione alcuna per proseguire.
9. Fenomenologia del danno esistenziale
La vita quotidiana, allora, così
come intessuta prima che il torto avesse luogo - o quale sarebbe venuta
presumibilmente sviluppandosi. E quella, d’altro canto, che l’attore
documenta di dover svolgere, per il presente come in avvenire, dopo
il patimento dell’offesa.
Momenti relazionali spezzati (abbiamo detto) ma non soltanto: talvolta
riflessi anche di natura corporea, muscolare; gesti o movimenti più
o meno facili, qua e là ricadute di crescente pesantezza, con lo scorrere
del tempo. Specialmente in presenza degli illeciti più gravi, compresi
i torti a matrice non biologica: insonnie – ad esempio - oppure, emicranie,
tic, dislalie, perdita della memoria; e poi spasmi, allergie, convulsioni,
blocchi, vertigini, nausea, fobie, appannamento dei riflessi.
[
a] Il mondo della famiglia e degli affetti, in primo luogo.
Il
lutto anzitutto – dovuto, poniamo, ad un incidente automobilistico,
a un infortunio nel lavoro, a un delitto di mafia, a un suicidio (imputabile
al comportamento di qualcuno). I riflessi sui figli allora: chiamati
a vivere di lì in poi senza il calore della madre, senza un costante
tocco protettivo, avviati talvolta all’orfanotrofio, senza più baci
della buonanotte. Oppure senza i sì e i no della figura paterna: finiti
i gesti di sostegno virile, i lanci in aria per gioco, le spiegazioni
da uomo a uomo, il conforto dopo gli insuccessi.
Dolore - certo – singhiozzi, commozione.
Ma soprattutto (ecco il danno esistenziale) un’agenda diversa in tanti
aspetti: la caduta di ogni appoggio sicuro, un ronzio circostante d’altro
genere, pieghe delle cose meno rosee, il dover farcela o cavarsela da
soli.
O ancora: aver sognato (sin da piccole) di avere un figlio e
dovervi invece rinunciare, per sempre - perché un ginecologo ha sbagliato
qualcosa, per gli errori di un’industria farmaceutica, per una buca
stradale mal segnalata, per una trasfusione infetta. Tutti i gesti che
non si potranno più compiere: culle inservibili, latte materno sprecato,
carezze impossibili, prospettive bruciate, libri di puericultura senza
senso; e poi i dialoghi negati, i ruoli compromessi, i presepi che mai
più si faranno, scoperte e sorprese escluse per sempre.
O invece: l’uccisione (dolosa, colposa) del proprio compagno di vita.
Patita da giovani, verso la mezza età, quando si è avanti con gli anni;
i tratti percorsi fin lì insieme, da affrontare ormai da soli. Piccoli
riti sconvolti: la spesa al supermercato, il cinema alla sera, l’alternarsi
alla guida della macchina, il bricolage domestico, andare in
vacanza; e poi gli oggetti pesanti da trasportare, le telefonate a metà
pomeriggio, il caffè appena svegli, i regali inattesi, la casa vuota,
la mancanza di rumore nell’altra stanza.
[b] La lesione invalidante del congiunto, soprattutto nelle
ipotesi più gravi (follia, Aids, coma profondo, handicap totali):
quella di un figlio, mettiamo, o del consorte, della madre, di un fratello.
La propria agenda rovesciata all’improvviso - come una clessidra, come
un guanto. La gamma di tutte le nuove incombenze: la rinuncia forzata
alla normalità, ai progetti, alle consuetudini di sempre, alle varie
libertà del tempo libero.
Frequentare costantemente - di lì
in poi - ambulatori, ospedali: un giorno sì e un giorno no in farmacia;
chiudere relazioni e persino amori insostenibili, inseguire illusioni
sapendo che sono tali e che si tradurranno verosimilmente nell’ennesima
beffa. Scoprirsi qua e là esasperati (e vergognarsene), accantonare
questo o quell’hobby - nonché studi, speranze di carriera, vacanze,
sport, impegni sociali, viaggi, mondanità, abbonamenti. Andare solo
a certi tipi di conferenze, impoverirsi magari, dovere vendere qualche
gloria di famiglia; invecchiare anzitempo, sentirsi accerchiati, infilati
dal destino entro qualcosa - come un personaggio di Beckett.
[c] La famiglia come luogo del male.
Fra
i coniugi anzitutto. Trasgressioni ai doveri del “regime primario”;
inferni grandi e piccoli, abdicazioni totali ai propri compiti, sordità
oltre il lecito, imposizione di convivenze sgradite, aut aut
irragionevoli. Oppressioni maschiliste, consuetudini anti-igieniche,
meschinità, frustrazioni e umiliazioni sistematiche; tenerezze ingiustamente
negate, sadismi innocenti, stillicidi di mostruosità.
Verso
i figli poi. A parte le condotte più terribili (pratiche incestuose,
induzione alla prostituzione, malattie genetiche trasmesse per incuria,
percosse continue), il campionario intero delle severità spropositate,
insieme a tutte le forme di abbandono: affettivo, sanitario, educativo,
igienico, culturale, e poi scolastico, televisivo, istituzionale, mondano,
ludico.
Veleni tra fratelli e fratelli, tra
sorelle e sorelle: Caino e Abele alla moviola quotidiana.
I
soprusi verso un congiunto debole: un minorato psichico – oppure un
malato di AIDS, una zia dai costumi leggeri, un cugino sbilenco o deforme
- chiuso da un certo momento in poi in soffitta; legato magari a una
catena, lunga appena sino al gabinetto.
Oppure i figli contro i genitori:
violenze, ancora una volta, e poi minacce, terrorismi, ricatti, prepotenze
- senza scordare il vasto repertorio (meno cruento ma altrettanto doloroso)
degli egoismi oltre misura, dei gesti di avidità: piccoli ricatti, cecità
di comodo, solidarietà assente, i conforti più semplici negati.
[d] La violazione degli obblighi di mantenimento (spesso ad
opera del marito e padre, nei confronti dei propri congiunti): quasi
sempre dopo che l’unione coniugale è finita, talvolta quando il matrimonio
è ancora in piedi. Oppure quella, meno clamorosa, ma altrettanto grave,
degli obblighi alimentari.
I
soldi che non arrivano - alla madre che ha lasciato magari il lavoro,
dovendosi occupare dei bambini. Quanti casi del genere ogni anno? Difficoltà
improvvise, allora, necessità di indebitarsi: la giustizia troppo lenta,
il debitore quasi imperseguibile; bollette sempre più ardue da pagare,
il riscaldamento tenuto basso, le code agli uffici comunali di assistenza,
il telefono diventato un lusso, i negozianti stanchi di fare credito.
Tutto il resto, poi: dover ripiegare
su lavoretti da quattro soldi, lasciando i figli soli a casa, le avances
sessuali dell’ex-partner (subite in cambio del saldo per certe
medicine); i vestiti riciclati due o tre volte; vincere ogni orgoglio
e bussare alle porte delle sorelle - le stesse che avevano sempre ammonito
come sarebbe finita. Scendere momentaneamente a patti con l’obbligato,
accettare le sue condizioni, doverlo magari ringraziare.
[e] Il mondo della scuola, ancora: durezze eccessive di
una maestra, sordità del contesto, razzismi mal dissimulati, micro-crudeltà
dei compagni. Lo sboccio impedito, le ali troncate da una bocciatura
ingiusta, la perdita di fiducia in se stessi: l’imbarbarirsi dei codici
di comunicazione, per i dileggi e le irrisioni, lungo i mille sentieri
dell’abbandono. Un destino assai diverso, talvolta, da quello che avrebbe
potuto essere.
[f] La lesione di qualche diritto della personalità - calunnie,
diffamazioni, denunce infondate, false testimonianze, violazioni della
privacy, furti dell’immagine, alterazioni dell’identità.
Dover organizzare la difesa, temere
che la verità non verrà mai ristabilita; accorgersi della scarso valore
mondano delle rettifiche, presagire che alcune macchie comunque non
spariranno, che una certa immagine comunque è lordata. Patire l’assalto
di postulanti di ogni risma (risvolto della notorietà), intercettare
sorrisetti nei caffè, più o meno furtivi.
Sentirsi tagliati fuori da vari circuiti;
subire gli assalti dei giornalisti, sobbalzare all’uscita dei quotidiani
e sfogliarne ogni pagina con ansia: vedersi ogni tanto in Tv (come però
non si vorrebbe), imbattersi qua e là in capannelli ammiccanti, subire
intasi nella posta o nell’e-mail, sentire che ogni fiduciosità
del passato è incrinata. Incolparsi comunque di qualcosa.
[g] L’ambiente di lavoro, ancora.
Non
solamente il caso del mobbing - figura di cui tanto si sa ormai,
e rispetto a cui non va persa, peraltro, l’occasione per rimarcare la
rilevanza dei momenti esistenziali: se è vero che ci troviamo innanzi
a ripercussioni di rado attingenti i vertici della psicopatologia (ossia
di un danno biologico in senso stretto), e quasi sempre iscritte, invece,
sotto il segno di una peggior qualità della vita: mansioni avvilenti,
silenzio con i capi, risorse sprecate, scontri coi colleghi, atmosfere
difficili, buio sul futuro.
Anche il sommerso - di cui invece
si sa poco - delle molestie sessuali, in fabbrica o in ufficio: datori
di lavoro pronti alla ritorsione, avances asfissianti, baci rubati
in malo modo, volgarità pervasive. E poi i diritti civili dei lavoratori,
vecchi e nuovi, conculcati in vari tipi di sopruso: la salute, la privacy,
il decoro, i diritti di espressione e di riunione.
Il
licenziamento ingiurioso, ancora. Un prestatore di lavoro in difficoltà,
con un congiunto magari ammalato; l’avvicendarsi di varie sfortune,
intrecci di assenze e di permessi, sino al troncamento inopinato del
rapporto: niente salario, e invece i mutui sulla casa in scadenza, affitti
onerosi, il costo dei libri per la scuola, la macchina forse da restituire,
la famiglia in difficoltà e senza un presente, il senso di un fallimento
personale (sino magari al furto di una bicicletta).
[h] I mille rivoli attraverso cui può logorarsi - per
effetto di incurie dal basso, o di noncuranze dall’alto - la quotidianità
di chi si veda confinato entro le mura di un’istituzione totale.
Tormenti, depressioni, suicidi? Anche,
in casi limite, per i soggetti meno temprati al disagio (e salvati magari
dall’infermeria). Ma ancor prima, per tutti gli ospiti del luogo: momenti
di inciviltà forzata, promiscuità oltre i limiti, sovraffollamento esagerato,
incolmabilità dei vuoti, ozio 24 ore al giorno, brutalità ricorrenti.
I restanti disagi, più sottili o minimali: rapporti difficili con l’esterno,
odori nauseabondi, incomprensione per ogni malessere invisibile, medicine
scadute, cibi talora immangiabili, mancanza di intimità, inselvatichimenti.
[i] L’ambiente, i beni naturali, la città, il quartiere.
Le colpe di costruttori spregiudicati,
la disapplicazione delle regole; sanzioni amministrative rinviate, inibitorie
sospese, il disarmo eventuale degli enti pubblici.
Respirare veleni, il bosco con gli
alberi che muoiono, l’acqua in cui è pericoloso fare il bagno. Le periferie
con le buche sul manto stradale, ridotte a polvere e cemento; comunque,
le automobili salvaguardate più dei bambini. E poi discariche dietro
l’angolo, orrori urbanistici, fiumi imputriditi, i TIR lungo la strada
a pochi metri (solai che vibrano, finestre chiuse a ogni ora, vetri
tremanti); giardini pubblici coi topi, la discoteca o il caffe-rock
sotto casa, fino alle ore piccole.
[l] I rapporti di vicinato, le locazioni urbane, il condominio,
le servitù prediali.
Ogni tanto (stando alla lettura dei
giornali) lampi improvvisi di follia, pistole sfoderate, stragi di innocenti.
Prima però, giorno per giorno, aspettando il diritto: il logorio dei
dispetti, l’escalation delle ritorsioni; pollai costruiti senza
permesso, guerre di posizione, appartamenti non aggiustati o non restituiti,
miasmi ricorrenti. Lavatrici di notte, atti emulativi, scope battute
sulla parete divisoria, traffici pomeridiani a luci rosse, insulti sulle
scale - cani felici che abbaiano, cani abbandonati che guaiscono, tutta
la notte.
[m] Vivere sotto il tallone della mafia, della camorra,
della ‘ndrangheta, della sacra corona unita. La paura incessante, dover
sempre chinare la testa: la pervasività delle minacce, pagare il pizzo
mensile, assumere un falso nome, traslocare di continuo, cambiare faccia.
Fingere di non vedere, tenere in casa i bambini, uscire solo a certe
ore, sentirsi vili; temere ogni stridio di freni, evitare metà delle
strade, mentire alla polizia (per amore o per forza).
L’usura poi. Scadenze insostenibili,
intimidazioni crescenti, spirali senza fine; cessioni a strozzini sempre
peggiori: e poi le prime violenze, la percezione del punto di non ritorno,
gli annunci di morte, la resa dei conti ormai vicina.
La gamma di tutti gli altri reati
a valenza “esistenziale non biologica”. Aver subito un sequestro di
persona; e, una volta tornati alla libertà, scoprirsi a vivere sotto
una coltre di panico sottile, senza requie. L’angoscia della notte,
le fobie nel salire in macchina, gli indugi sulla soglia di casa; sobbalzare
a ogni squillo di campanello, dubitare di ogni passante nel quartiere.
Gli assalti claustrofobici, l’esitazione a svoltare gli angoli, la diffidenza
per le siepi poco rade.
Oppure: trovarsi in una condizione di prostituzione coatta -
e non vedersi risparmiato alcun oltraggio. Spezzato ogni sogno adolescenziale,
incistarsi una pseudo-indifferenza. Ma anche dopo l’uscita dal giro
(nei casi in cui il progetto si realizza): rassegnarsi alla penombra,
perdere il gusto della tenerezza, non poter dimenticare sino in fondo;
temere sempre la curiosità dei figli, l’invasività delle vicine di casa,
sentirsi in colpa, sviare i discorsi.
O ancora: venir trascinati inopinatamente
(da bambini, all’uscita dalla scuola, blanditi da uno spacciatore) entro
le spire della tossicodipendenza. La “roba” – di lì in avanti - come
sola ragione di vita, come unica attesa quotidiana. I micro-reati inevitabili
(dopo un po’ sempre meno micro), l’impotenza sessuale, la famiglia disperata;
la distruzione del corpo, ogni vergogna segreta ma presente, gli strazi
occasionali dell’astinenza: svanita ogni forma amorosa, bruciate le
amicizie precedenti, nessuna lealtà più possibile. La dipendenza mattutina
dai centri di recupero (non sempre puntuali, non sempre generosi), collassi
ricorrrenti, il senso costante di morte.
[n] La guerra, ancora, le deportazioni, i grandi sconvolgimenti
popolari - non importa se affrontati dal diritto in chiave di risarcimento
(dovuto dagli Stati colpevoli, comunque sconfitti militarmente), piuttosto
che di indennizzo (da parte dei rispettivi Governi delle vittime, ciascuno
per le proprie).
Occupazioni militari, poi, etnocidi,
esodi forzati: situazioni che vanno ben oltre le dimensioni del diritto
civile - ma ai primi posti in una galleria dei guasti esistenziali.
La morte, allora, le ferite, le torture; tutti gli impatti “non biologici”
ulteriori: separazione forzate, paure ricorrenti, terrori notturni,
fughe dalle città, tetti bombardati, rifugi in cantina, famiglie divise,
penuria di cibo, luce acqua gas più difficili, strappi, soffitte come
quelle di Anna Frank.
[o] La circonvenzione di incapace. E più ampiamente: le
truffe continuate, i raggiri di una chiromante, le lusinghe degli stregoni,
le trappole dei guaritori. Così avanti poi: sette incantatrici, guru
attenti al conto in banca, promesse di evocare qualche anima, antri
di Satana in provincia.
Disturbi psichici, realtà da frenocomio?
Forse sì, in qualche vicenda, da un certo momento in avanti. Intanto
però: l’irretimento della vittima, la dipendenza crescente, richieste
economiche pressanti, le delusioni continue e i primi dubbi, patrimoni
grandi e piccoli dilapidati. E così avanti, sempre più verso il basso:
l’irrisione sociale, la miseria, i processi di interdizione, lo sfilacciarsi
di ogni credo religioso, talvolta il dovere della crudeltà, il cedimento
a oscure pratiche sessuali, l’autolesionismo.
[p] Un furto in casa, magari una rapina: la serratura
scassata, la finestra rotta, il domicilio violato, la porta divelta
e trovata semiaperta al ritorno - mani altrui che hanno rovistato nei
cassetti, toccato dappertutto: l’argenteria scomparsa, il vuoto dei
quadri sul muro, il parquet intonso dove c’erano i tappeti, la
cassaforte divelta. Ogni indumento alla rinfusa, i cassetti forzati,
gli archivi dispersi, le lettere calpestate, le tappezzerie squarciate,
i libri buttati giù dagli scaffali.
Una presenza estranea che continua
ad aleggiare: il timore di nuove incursioni, l’idea di una violenza
quasi fisica. Un senso di insicurezza che si radicalizza, che avvolge
in certi casi tutto quanto. Il sobbalzo a ogni rumore notturno, una
verginità non ripristinabile, talvolta l’inevitabilità di un trasloco.
[q] La giustizia, i processi, i disguidi. Venire incarcerato
per sbaglio: il logorio dell’attesa, la mancanza di soldi, sentire di
non essere creduti; il tempo buttato via, i fari indiscreti del dibattimento,
la sfiducia nel sistema, l’ironia dei compagni di sventura.
I danni aggiuntivi alla famiglia.
Lo smarrimento del coniuge, la solitudine improvvisa, lo spaesamento
dei figli, la vergogna dei genitori. Finte complicità, ostracismi diffusi,
porte chiuse. Le visite in carcere (magari lontano), le difficoltà economiche,
il posto vuoto a tavola, l’angoscia del domani.
E anche dopo la scoperta dell’errore.
Una vita comunque segnata: l’irrisorietà degli indennizzi, gli incomodi
della notorietà, le riassunzioni mancate, le occhiate dubbiose dei condomini
- l’oblio impossibile, rinunciare magari al proprio nome, doversi trasferire
altrove.
[r] La malafede nei processi civili: cause intentate pretestuosamente,
resistenze capziose, sequestri e pignoramenti senza titolo.
Quale
statuto per i riflessi personali? L’appartamento in cui non si può abitare,
le azioni societarie bloccate, gli intasamenti kafkiani, la dipendenza
dagldai cancelliredai cancellieri e dai giudici. E poi il
costo degli avvocati, i continui rinvii, ufficiali giudiziari
alla porta, le beffe dell’avversario - gli sbertucciamenti a Jhering.
[s] Le ripercussioni legate all’attentato a beni necessario
significativi, dal punto di vista esistenziale.
La
distruzione di un oggetto d’affezione (magari in seguito all’altrui
condotta dolosa): cimeli familiari, carteggi preziosi o delicati, album
fotografici, vestiti di scena, videocassette dell’infanzia, collezioni
amatoriali, trofei, medaglie, regali-simbolo di qualche amore passato,
manoscritti o partiture di opere lontane nel tempo, recanti il segno
di quel percorso creativo. Con tutti i riflessi del caso: memorie meno
facili, riti periodici da abbandonare, il rimproverarsi per non aver
saputo esercitare la custodia, perdite di senso, l’innescarsi di spirali
simboliche.
Oppure la distruzione di strumenti di lavoro abituali, oggettivamente
o soggettivamente insostituibili – perché davvero introvabili sul mercato,
o perché tutt’uno (nell’esperienza dell’interessato) con lo svolgimento
di qualche forma d’arte: lo strumento musicale di sempre, le macchine
uniche al mondo di uno scultore. Le ipotesi “tragicomiche”, anche: le
protesi di un handicappato, gli aggeggi sanitari non più in catalogo,
gli arti costruiti su misura.
Gli animali domestici. Quelli “speciali” (il cane-lupo del cieco,
il volpino del sordomuto che si agita al suono del campanello, il porcellino
d’India prezioso per la pet therapy, il gatto capace di avvertire
un handicappato circa le fughe di gas ), ma non soltanto: anche una
bestiola qualsiasi - fedele compagna di un bambino, di una persona sola,
comunque di un padrone sensibile. Un bastardino senza pretese, un pappagallo
con poca fantasia, un micio troppo grasso, un cane da caccia bonaccione,
un cardellino uguale a tutti gli altri (non per la sua padrona però).
10. Il danno biologico demedicalizzato
Sin qui il discorso sul danno “non biologico”.
Non molto diverse del resto, occorre
aggiungere, le indicazioni che allo studioso della responsabilità fornisce
il secondo comparto dell’area non patrimoniale, quello cioè del danno
“biologico”. Soprattutto da qualche tempo a questa parte.
Non sono poche, in effetti, le suggestioni
di natura colloquial/relazionale che l’affermarsi della nuova categoria
dell’”esistenziale” è venuto suscitando, presso i nostri interpreti,
quanto al modo di affrontare le questioni del risarcimento - pur allorquando
in gioco figuri un attentato all’integrità psicofisica della vittima.
Si tratta anzi di una tendenza (da sempre in nuce nel percorso
del danno alla salute) che ogni giorno rivela di intensificarsi.
Restano certo, in sede processuale,
i nodi consueti da affrontare - quelli inerenti ai tratti strettamente
clinici della lesione arrecata. Con le varie domande di rito: quanto
l’offeso abbia perso (poniamo) di capacità visiva, quali nervi sono
stati propriamente toccati, quale sia il gioco residuo della muscolatura,
fino a che punto il bisturi abbia dovuto spingersi, quali punteggi attinga
il quoziente di intelligenza, come l’articolazione delle ossa è stata
compromessa, quale sia il grado di capacità auditiva sopravvissuta,
se e quando le cicatrici potranno rimarginarsi. E così di seguito. Ma
con l’avvento del danno esistenziale - ecco il punto - si accentuano
pur qui le inclinazioni ad interrogarsi, dopo i passaggi di ordine “anatomico”,
intorno a un’altra serie di momenti.
Ad esempio: un errore compiuto durante
un’operazione chirurgica, dall’anestesista, ha determinato nel paziente
strascichi polmonari e respiratori di una certa gravità; quasi certamente
irreversibili, destinati probabilmente a peggiorare. Fino a ieri (si
può dire) il discorso si sarebbe arrestato a questo punto – ossia ai
riscontri oggettivi che fornisca il medico legale, ai calcoli circa
il valore del punto da applicare, alla messa in gioco di qualche aliquota
tabellare. Oggi non più: sarà quella anzi, per certi versi, la soglia
dopo la quale il giudizio risarcitorio (o almeno una parte significativa
dello stesso, nell’ottica del danno esistenziale) prende vita sul serio.
E al fine di stabilire quali aspetti
della quotidianità appaiano effettivamente incrinati, in seguito alla
menomazione, vari saranno, come sempre, gli elementi da accertare;
(a) chi sia la vittima, in primo luogo: l’età, il sesso, la
statura, il peso, i tratti somatici, le vaccinazioni, i genitori, i
fratelli, il paese di nascita, la residenza, e così via:
(b) quale sia il pedigree generale dell’attore: curriculum
scolastico, livelli economici, situazione abitativa, trascorsi sanitari,
istruzione religiosa, associazioni frequentate, biblioteca di casa,
animali domestici;
(c) come la sua agenda fosse punteggiata, nelle cose grandi
e piccole, fino al momento della lesione: inclinazioni, lavoretti svolti,
circoli culturali, giri di amicizie, conferenze in programma, tempo
libero, appuntamenti medici, palestre, investimenti fuori del comune;
(d) come le cose sarebbero andate, presumibilmente, nel corso
del futuro: carriera prossima e più lontana, amori, stages all’estero,
figli, attività artistiche, viaggi, collezioni, livelli di benessere,
scelta del paese in cui vivere, della città, letture, vacanze, politica,
pratiche religiose, volontariato, vita notturna, hobby, etc.;
(e) ciò che, in concreto, la parte lesa non potrà più attuare
(soffrendo quelle difficoltà respiratorie), ciò che invece si vedrà
tenuta a fare; sedute riabilitative, giornate in ospedale, diete forzate,
addio al nuoto e alle scalate in montagna, attese nelle sale ambulatoriali,
terme periodiche, postumi delle terapie; e poi chissà, una volta che
le cose peggiorassero: il distacco dai libri troppo polverosi, da un
animale fonte di allergie, il rinnovo del mobilio, il trasloco in aree
meno inquinate, la necessità di una casa con l’ascensore (lasciando
quella vecchia, di famiglia), il no alle discoteche troppo fumose, al
metrò maleodorante, l’impossibilità di guidare l’automobile, le rinunce
all’ultimo spettacolo,;
(f) negli spazi di ogni giorno, in particolare: come vengano
dipanandosi le mattinate, i pomeriggi, le ore notturne (come tutto cambierà
in avvenire): i mancamenti improvvisi, la paura di soffocare, le scale,
l’igiene, la tecnologia, scivolare più o meno facilmente, gli interruttori,
e poi gli spasmi, il sesso troppo ansante, gli incubi, i corrimano,
vestirsi, le spazzature pesanti, le visite.
Così pure riguardo a ogni altra lesione,
compresa nell’area del “biologico”. Colpi alla testa, al naso, alle
orecchie, al collo, agli occhi; ferite alla pelle, alle braccia, ai
polsi, alle dita, alla schiena, alle gambe. Fratture, ustioni, necrosi,
lacerazioni interne, compromissioni, paralisi, amputazioni. Cascami
interni di tipo dissociativo, ciclotimico, paranoico, maniacale, malinconico,
anancastico, depressivo.
Basta
scorrere, specie ultimamente, le perizie medico-legali redatte con maggior
scrupolo (v. anche infra, § 29), le sentenze dei giudici davvero
attenti ai dettagli della vicenda. Sempre più spesso discorsi mirati
sui versanti di tipo relazionale, areddituale, come si presentano dopo
il patimento dell’illecito - gli inconvenienti che attendono la vittima,
nell’immediato o nel futuro più lontano: le persone non più frequentabili,
i luoghi a rischio, quanto e come si riuscirà a dormire, quali servizi
attivare col telesoccorso, fino a che punto il computer sarà d’aiuto,
gli studi da dismettere, le nuove barriere incombenti. E così via.
S’intende che non tutti i crinali
dell’esistenza, fra quelli in astratto rilevanti, dovranno venire indagati
dal giudice con la stessa minuziosità. Volta a volta andranno tenute
in conto le caratteristiche (anagrafiche, etniche, fisiopsichiche, culturali,
familiari, professionali, etc.) dell’offeso, nonché il tipo di lesione
biologica concretamente inflitta. Né potrà trascurarsi ciò che l’interessato
abbia richiesto esplicitamente, nel giudizio, per le voci non patrimoniali
– la misura cioè in cui i particolari della domanda figurino, caso per
caso, compatibili con le prime due serie di fattori.
11. Back-ground del civilista italiano
Come tutto ciò possa sfuggire ad
alcuni fra i nostri tortmen (secondo quanto occasionalmente si
constata, nelle reazioni verso il danno esistenziale) è questione che
esula dai limiti del presente contributo.
Per chi sia in cerca di spiegazioni,
sul terreno culturale o psicologico, è palese comunque la necessità
di muovere dalle radici stesse del problema - iniziando dalla struttura
interna delle facoltà italiane di giurisprudenza. E in quest’ambito
si tratterà di pensare, anzitutto, alla forma e al contenuto dei corsi
di diritto, quali impartiti ordinariamente presso gli atenei nazionali;
nonché alla manualistica corrente, ai libri, agli appunti, alle dispense
che gli studenti “portano” d’abitudine agli esami. Specialmente nell’ambito
del diritto privato.
Le voci dalla cattedra, il codice
civile, le pagine (per qualcuno le schermate) lungo cui si svolge giorno
per giorno la formazione dell’esperto di diritto. Il “liquido amniotico”
del civilista medio.
Molte allora le qualità di cui prendere
atto - dall’ordine logico alla precisione e affidabilità dei materiali
didattici, dalla (frequente) pazienza dei docenti alle capacità di sintesi,
dalla chiarezza espositiva al rigore concettuale. Non pochi tuttavia
anche i limiti endemici - dal gusto per l’astrattezza all’arroccamento
su se stessi, dai troppi simbolismi alla mancanza cronica di esempi,
dai toni spesso pomposi alle scarso riguardo per la fantasia, dagli
eccessi di autosufficienza (biografica, disciplinare) a una certa irrespirabilità
lessicale o sintattica.
Sullo sfondo poi, e al di là di ogni
controdeclamazione, l’idea della tendenziale coincidenza tra i soggetti
del diritto e il denaro, fra le traiettorie dell’economia e quelle della
giustiziabilità, fra diritto civile e patrimonio.
Sono retaggi destinati a farsi sentire
tanto più acutamente, va osservato, una volta che la materia rispetto
a cui cimentarsi sia diventata per l’ex-alunno, nel corso della
professione, quella del danno alla persona. La vita familiare, la cultura,
i gesti occasionali, i sentimenti: in che maniera il diritto potrebbe
interessarsi seriamente a tutto ciò? come penetrare nel vivo dei conflitti,
reagire alle eventuali trasgressioni?
Il danno esistenziale, in particolare:
la qualità della vita, le attività realizzatrici dell’individuo, secondo
alcuni la ricerca della felicità. Impossibile (per il laureato medio
in giurisprudenza) non ravvisare in formule siffatte qualcosa di bizzarro,
di eclettico: argomenti buoni per suscitare l’interesse di altre discipline,
fors’anche avvincenti dal punto di vista sociologico - distanti anni
luce, comunque, dal mestiere e dai sentieri del giurista.
E d’altro canto, tenuto conto che
il tempo è “quello che è”, come dimenticare i tratti di impegnatività,
i costi in termini di fatica quotidiana, propri di un percorso universitario
teso all’apprendimento del diritto?
Ecco una serie di motivi biografici,
allora, da mettere in conto aggiuntivamente. La difficoltà anzitutto
- dovendo frequentare le aule universitarie, e mancando del dono dell’ubiquità
- di (trovare il modo per) coltivare versanti diversi dalla legge. L’impossibilità,
per chi sia immerso in Facoltà particolarmente esigenti, di sperimentare
con pienezza la realtà circostante: buona o cattiva che essa sia, le
attese altrui come i propri bisogni e desideri.
Una stagione nel segno dell’austerità,
consacrata per intero alle pandette, con un pizzico magari di new
economy - comunque immersa nei sei libri del codice civile, senz’altre
fughe che non le leggi di contorno.
Ecco l’alimentarsi, così, di una
sorta di mitologia della severità, di un’intransigenza rituale verso
la sfortuna; l’idea cioè della necessità, per gli uomini decisi ad essere
davvero tali, di resistere alle avversità, di non soccombere ai colpi
di balestra. Tutti uguali però a quel punto - niente sconti o indulgenze
per nessuno. Nemmeno alle vittime di un danno extrapatrimoniale: la
tempra necessaria al completamento di una carriera di studi giuridici
non è giusto pretenderla, in effetti, da qualsiasi altro cittadino?
Piani inclinati di vario tipo, come
si vede, che il corso del tempo varrà di rado a modificare. A partire
dalla letteratura giuridica.
Quella di propria
produzione, in primo luogo. Cominciando dalle monografie destinate alla
“carriera universitaria”: dove le spinte al sussiego e all’evasione,
stanti le doti di cui il candidato deve dare prova ai suoi giudici,
sono destinate casomai a radicalizzarsi. Ma anche dopo la vittoria ai
concorsi: difficile, per chi sia giunto ai vertici dell’accademia, mettere
in discussione le proprie origini, rinunciare al bagaglio di partenza;
in nome di cosa – affrontando i nodi del danno alla salute (come ogni
buon civilista dovrebbe, d’altronde, saper fare) - privarsi dei conforti
della dogmatica, dei formalismi tante volte collaudati, del buon vecchio
dizionario di famiglia?
Né il quadro d’insieme mostra, durante
gli ultimi anni, di essere cambiato significativamente. Temi inediti,
è pur vero, discussioni sull’ambiente: indagini sui nuovi diritti della
persona, sui bambini, sulle donne, sugli handicappati, sui consumatori;
quasi sempre condotte però - in aula o per iscritto - nei termini cifrati
e tecnicistici di sempre.
Assenza o marginalità, in particolare,
di ogni richiamo a coltivare spunti che potrebbero (chissà mai) allargare
gli orizzonti: antropologia, vittimologia, psicologia, psichiatria forense,
scienze naturali. Nessun monito ad inventariate, per accoglierli ufficialmente
entro il repertorio civilistico, i risvolti aquiliani di tutta una serie
di reati: violenze, maltrattamenti, estorsioni, truffe, abusi e concussioni,
minacce, droga, sequestri di persona, usura. Nulla che inviti (i lettori,
gli studenti) a visitare occasionalmente i luoghi “popolari” del disagio
- che spinga a constatare cos’è talvolta il danno extracontrattuale:
ospedali, quartieri degradati, centri sociali, luoghi di segregazione,
comunità di recupero.
12. Punti fermi generali della responsabilità
Entrando allora nel vivo del problema
è appena il caso di ricordare, quali siano, in generale, i punti da
tener fermi in un’analisi intorno al danno esistenziale: gli stessi
che appaiono destinati a valere, in linea di principio, per (lo studio
di) qualsiasi altro tema inerente alla responsabilità civile:
- rispetto in primo luogo per le
esigenze di giustizia; il che vorrà dire: (x) assicurare
una salvaguardia agli interessi che risultino meritevoli di considerazione,
secondo il nostro ordinamento; (y) tenere fuori dall’ambito aquiliano,
invece, tutte le posizioni futili o pretestuose;
-
coerenza storica e dogmatica, poi: sostegno, in particolare,
alle soluzioni che si dimostrano fedeli al significato proprio di locuzioni
quali “danno”, “evento”, “ingiustizia”, “causalità”, “colpevolezza”,
“imputabilità”: termini, tutti quanti, con un ben preciso pedigree
tecnico, che non possono venire strattonati dall’interprete a casaccio;
- sensibilità per l’equilibrio
dei formanti, ancora: con una corretta distribuzione fra quelli
che appaiono i compiti del legislatore e quello che costituisce invece,
rispettivamente, il ruolo della dottrina, dei giudici di merito, della
Cassazione, della Corte costituzionale;
-
ragionevolezza economica, poi; necessità cioè di un accorto
bilanciamento nei criteri di quantificazione del danno: con risultati
che non suonino né ingiustificatamente esigui, né troppo alti, tenuto
conto (fra l’altro) delle possibilità complessive della nostra economia;
- profili di efficienza processuale,
infine: con un sistema di prove che non trascuri, in particolare, le
necessità di snellezza nello svolgimento dei giudizi riparatori, che
non sia fonte di disuguaglianze geografiche (fra i vari organi giudiziari
del paese), che non sacrifichi il motivo della necessaria attenzione
per le peculiarità della vittima.
13.
Il taglio consequenzialistico
Una prima conclusione cui induce
la messa in gioco dei suindicati principi riguarda, allora, la necessità
di mantenere un approccio “consequenzialistico” - piuttosto che una
lettura focalizzata sull’evento - nello spoglio dei materiali relativi
al danno esistenziale.
La differenza fra i due tipi di prospettiva
non ha bisogno di essere illustrata.
(a) Mettere al centro il momento dell’evento significa ammettere,
in sostanza, che una tutela risarcitoria sarà possibile per il semplice
fatto che una determinata prerogativa (della vittima) figura violata:
restando impregiudicati, di lì in poi, soltanto i profili di quantificazione
del danno - rimessi in buona sostanza all’attivazione di criteri di
second’ordine: sul tenore dei quali lo studioso, si sottintende, non
è chiamato in senso proprio a pronunciarsi.
Toccherà al giudice, in proposito,
decidere ogni sfumatura del caso - secondo parametri più o meno discrezionali
(di cui l’interprete non potrà che limitarsi a prendere atto; salvo
le eventualità in cui l’esercizio di quei poteri mostrasse di essere
avvenuto in maniera eccessivamente vaga o capricciosa).
(b) L’assunzione dell’altro punto di vista comporta, invece,
l’impossibilità che si giunga a una condanna risarcitoria (del convenuto)
per il semplice fatto che un interesse giuridicamente rilevante (dell’attore)
è stato calpestato. Si tratterà comunque di accertare, aggiuntivamente,
se oltre a quel primo passaggio - sicuramente necessario - risulti in
sede di processo anche l’evidenza, quanto a entità e a dimensioni, delle
conseguenze negative risentite.
Insomma: nell’approccio eventistico le ripercussioni esistenziali
finiscono per coincidere (processualmente o sostanzialmente) con la
lesione “in sé” di quel bene giuridico; il pregiudizio si atteggia come
qualcosa di automatico, un’entità ravvisabile in re ipsa. Nella
visione consequenzialistica esso è tutt’uno, invece, con le “attività
realizzatrici” che figurano compromesse – compromissione rispetto alle
quali il medio dell’evento-lesione interesserà bensì, ma soltanto quale
anello precedente della catena.
All’approccio eventistico possono riconoscersi due meriti fondamentali.
Il primo è quello di aver reso possibile storicamente – grazie
all’enfasi posta sulla considerazione del bene colpito, cioè sui motivi
che impongono qui una salvaguardia risarcitoria – la recente “vittoria”
in Italia del danno biologico: ossia il trasloco della gestione di quest’ultima
figura, dopo i traguardi raggiunti nel primo decennio di vita, sul terreno
dell’art. 2043 c.c. e norme collegate.
Secondo pregio è poi quello di sdrammatizzare
ogni allarme circa le insidie paventabili, eventualmente, sul terreno
probatorio: impedendo che il successo arriso alle ragioni di giustizia
corra il rischio di vedersi svuotato, in concreto, ogniqualvolta l’offeso
versasse in difficoltà impreviste quanto alla dimostrazione degli svolgimenti
personali che sono stati, volta a volta, incrinati.
Con tutto ciò (e per quanto l’importanza dei profili tattici
appaia, anche in ambito aquiliano, innegabile) l’impostazione eventistica
non può, in linea di principio, essere accolta: il danno esistenziale
resta – nel nostro sistema dei fatti illeciti - concepibile unicamente
quale specchio delle attività non reddituali di cui il torto abbia provocato
la compromissione.
Vari i passaggi da sottolineare in proposito.
Un primo ordine di considerazioni è di natura prettamente dogmatica.
Per quanto insolite le singolarità del caso possano essere, tecnicamente,
nessuna sottospecie di danno extracontrattuale, se tale vuol considerarsi,
può nell’ordinamento italiano prescindere da un risalto per la matrice
differenzialistica; pur essendo pacifica la necessità che il confronto
fra il prima e il dopo venga “tagliato ”, in sede di processo, secondo
il filo peculiare dei riflessi di cui specificamente si tratta.
Nessun appunto critico è valso mai,
in effetti, a scuotere apprezzabilmente la fiducia sui meriti di quella
comparazione; neppur quelli germogliati sul terreno del danno morale
Ed è palese, d’altronde, come i materiali raccolti sotto l’egida del
danno esistenziale siano tali per loro natura - ossia per le loro caratteristiche
di secolarità/visibilità – da diminuire significativamente gli scogli
di una messa a paragone.
Una volta rivendicata l’imprescindibilità dell’approccio differenzialistico,
restano confermati definitivamente (agli effetti aquiliani) i meriti
di un’impostazione tesa a porre l‘accento sull’oggetto del raffronto
istituito; dunque sulle conseguenze negative prodotte dall’illecito
- ossia, nel nostro caso, sulla diversa “qualità della vita” per la
vittima.
Di qui un primo risultato da sottolineare,
a livello definitorio; e si tratta di una riprova circa la congruità
della lettura di partenza. Per danno esistenziale non potrà intendersi
se non il diminuito ventaglio (o il peggior smalto) delle attività realizzatrici
che la vittima si trovi a svolgere dopo la commissione del torto, in
confronto a ciò che essa avrebbe potuto fare laddove il fatto non avesse
avuto luogo.
Motivi ulteriori a favore della stessa conclusione sono ricavabili,
del resto, sul terreno della storia. Al di là dei chiaroscuri che la
materia può occasionalmente segnalare (ad esempio, gli intrecci fra
letture del danno in chiave ”fattuale” piuttosto che “giuridica”; oppure
agli scambi fra modulazioni del “danno-evento” e, rispettivamente, del
“danno-conseguenza”), è facile avvedersi come il consequenzialismo rappresenti
un Leimotiv fra i più espliciti e frequenti - nelle prospettazioni
degli interpreti europei, in materia di danno extracontrattuale - a
partire dalle precisazioni di Domat in avanti. Ossia da almeno tre secoli
a questa parte.
Non molto diverso, d’altro canto, il senso delle formule e perifrasi
che si rinvengono nella legislazione italiana, riguardo alle tematiche
del danno: sia quelle relative al danno patrimoniale (valgano i mille
esempi sparpagliati nel codice civile e nelle leggi speciali), sia quelle
concernenti il danno non patrimoniale (basta pensare alle indicazioni
in materia di danno ambientale, di discriminazioni razziali, di errori
giudiziari: cfr., a quest’ultimo riguardo, l’art. 2, l. 117/88, ove
si parla di danni “non patrimoniali che derivino dalla privazione
della libertà personale”; oppure l’art. 643, 1° co., c.p.p., che invita
a considerare le “conseguenze personali e familiari derivanti
dalla condanna”).
13.1. Considerazioni pratiche: rinvio
Anche sul piano delle opportunità gestionali, va rimarcato come
più d’uno siano, nel nostro ordinamento, i rilievi atti ad orientare
l’interprete verso una concezione del danno esistenziale in termini
di “conseguenza”:
-
lo spettro di un danneggiato pretesamente beffato dall’impossibilità
di dimostrare, in termini capillari, quali sarebbero le attività vitali
di cui l’illecito gli ha precluso lo svolgimento, appare facilmente
sventabile col richiamo alle presunzioni di fatto che, almeno per lo
“zoccolo ordinario” di tali materiali, sono destinate a governare questa
parte del giudizio (infra, § 28);
-
il taglio consequenzialistico, nella sua maggior coerenza
con i principi del risarcimento integrale, scongiura i tanti rischi
di appiattimento che sono insiti nel fatto stesso di una gabbia immaginata
a priori: evitando, in particolare, che la vittima venga a trovarsi
nell’impossibilità di dimostrare l’esistenza a proprio svantaggio di
ripercussioni “idiosincratiche” - ossia di provare che il danno esistenziale
è stato, nel suo caso, maggiore o più insinuante del consueto (attività
rare, singolari, sofisticate, etc.) (infra, §§ 27 e 28);
-
escludendo qualsiasi possibilità di automatismo, l’impostazione
consequenzialistica diminuisce il pericolo di risarcimenti eccessivi
e immotivati: anche entro lo zoccolo duro del danno esistenziale - quello
governato attraverso i criteri dell’dell’id quod plerumque accidit
(là dove l’attore beneficia, cioè, delle varie presunzioni circa
le attività compromesse) - rimarrà sempre al convenuto la chance
di controdimostrare che le supposte intraprese dell’attore, in concreto,
non venivano e non sarebbero mai state svolte (infra, § 28).
14. Il profilo esistenziale nel sistema delle fonti
Quanto poi alle obiezioni vere proprie,
mosse nei confronti del danno esistenziale (non biologico), può osservarsi
come appaiano privi di fondamento - anzitutto - i rilievi circa una
pretesa “scopertura” della categoria in esame, dal punto di vista legislativo.
Basta sfogliare i codici o le raccolte di leggi speciali per
accorgersi come i materiali da considerare, sotto l’angolo visuale che
qui interessa, siano in effetti di vario genere.
[a] un primo gruppo è allora quello concernente le disposizioni
in cui, sul terreno civile, penale o amministrativo, figurano sanzionati
dal legislatore “comportamenti” che (secondo l’ordine generale delle
cose) appaiono destinati a causare peggioramenti più o meno seri, nella
qualità della vita di chi venga a subirli - pur senza essere tali da
minacciare, per se stessi, l’integrità psicofisica degli interessati.
L’elenco è certamente assai vasto.
Fra le norme del codice penale spiccano
- in particolare - quelle relative alla concussione, all’abuso d’ufficio,
alla rivelazione o all’omissione di atti d’ufficio, all’interruzione
di pubblici servizi. Quelle relative, poi, ai delitti contro l'attività giudiziaria: calunnia,
falsa testimonianza penale, subornazione. Quelle sui delitti contro
la pietà dei defunti: vilipendio del sepolcro, delle tombe, di cadavere,
distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Quelle sui delitti
contro l'incolumità pubblica: strage, incendio, naufragio, disastro
aviatorio, disastro ferroviario, attentati alla sicurezza dei trasporti
e degli impianti . Quelle sui delitti di comune pericolo mediante frode:
epidemia, avvelenamento di acque, adulterazione e contraffazione di
sostanze alimentari, commercio e somministrazione di medicinali gratuiti.
Quelle sui delitti contro l'assistenza famigliare: abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina, maltrattamento in famiglia, sottrazione
consensuale di minorenni o di persone incapaci.
E ancora. La norma sull’abbandono di persone minori o incapaci.
Le disposizioni relative ai delitti contro la libertà personale: prostituzione
minorile, sequestro di persona, arresto illegale, violenza sessuale,
corruzione di minorenne. Le norme sui reati contro la libertà morale:
violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un
reato, stato di incapacità procurato mediante violenza. Quelle sulle
interferenze illecite nella vita privata, sulla violazione sottrazione
soppressione di corrispondenza, sulle intercettazioni, sulle rivelazioni
e abusi del segreto professionale. Infine, alcune norme sui delitti
contro il patrimonio: furto, rapina, estorsione, turbativa violenta
del possesso di cose immobili, uccisione o danneggiamento di animali
altrui, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura (l. 7 marzo
1996, n. 108).
Non meno significative - sul terreno della legislazione
speciale - risultano poi le prescrizioni relative ai delitti di mafia
(ad es., l. 31 maggio 1965, n. 575); all’agevolazione e allo sfruttamento
della prostituzione ( l. 20 febbraio 1958, n. 75, art 3); ai sequestri
di persona, al traffico di stupefacenti (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309).
Al di fuori dell’ambito penale, spicca ulteriormente la
normativa in tema di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi (d.l. 26 aprile 1993, n.122; l. 6 marzo 1998, art.42, con
specifico riferimento); quella sul trattamento dei dati personali (l.
31 dicembre 1996, n. 675); quella sull’ inquinamento atmosferico; quella
sul transessualismo (l. 164/82, art. 3 : responsabilità del tribunale
che ingiustificatamente ritardi o rifiuti l'autorizzazione a chi vuole
sottoporsi a un trattamento di rettifica del sesso).
Altri accenni potrebbero essere fatti, poi, alla disciplina
sulla locazione (v., in particolare, l’art 21 della legge sull’equo
canone, relativo al comportamento del locatore che trascuri di conservare
pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, idrico, servizi,
riscaldamento, ascensore); oppure alla normativa sulla pubblicità menzognera
(d. lgsl. 74/92 : v. l’art. 2, nonché l’art. 6, secondo cui è “considerata
ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro
sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza
o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi
dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”).
[b] un secondo gruppo di riferimenti - notevoli sia con riguardo
ai casi in cui l’illecito colpisca l’integrità psicofisica della vittima,
sia per le ipotesi in cui la prerogativa violata manchi di connotazioni
biologiche – è quello in cui il legislatore mostra di tutelare (lo svolgimento
di) “attività “ intriganti, per un verso o per l’altro, sotto il profilo
esistenziale.
L’inventario anche qui sarebbe lungo.
Quanto al codice civile, sarà sufficiente un richiamo alle
svariate iniziative – rilevanti sia dal lato attivo, sia da quello passivo,
comunque secondo un taglio di reciprocità – che sono previste nella
disciplina della famiglia (ad es., assistere moralmente e materialmente
il coniuge, collaborare nell'interesse della famiglia, coabitare, contribuire
ai bisogni del ménage, concordare l'indirizzo familiare, attuarlo,
rivolgersi al giudice, mantenere, istruire, educare i figli, convivere
tollerabilmente, riconciliarsi, partecipare all’amministrazione dei
beni della comunione, riconoscere il figlio, mantenere i genitori);
oppure in quella della proprietà (dov’è palese, più o meno scopertamente,
il risvolto areddituale di tutta una serie di operazioni, che rientrano
fra i poteri del titolare: come - ad esempio - raccogliere prodotti
agricoli, legna, parti degli animali, separare i frutti, godere e disporre
delle proprie cose, cacciare e pescare sul fondo altrui, accedere all'altrui
fondo per riprendere la cosa o l'animale, fare fuoco, scaldare, esalare,
rumoreggiare, aprire luci e vedute, utilizzare le acque, farle scolare,
aprire sorgenti, riparare le sponde, occupare res nullius,
cercare cose smarrite, tesori, unire e mescolare le proprie cose con
le altre, specificarle; nonché – con riguardo ai titolari di diritti
reali minori - tagliare legna, servirsi dei piantoni dei semenzai, utilizzare
acque, passaggi, scarichi, fogne, appoggiare chiuse, far installare
condutture elettriche, passare vie funicolari, e così via).
Quanto poi alla legislazione speciale, mette conto ricordare
le vare attività che figurano regolate - ad esempio - nella disciplina
sull’interruzione volontaria di gravidanza; in quella sull’affido e
sull’adozione; in quella sul turismo (d.l. 17 marzo 1995, n. 111, v.
in particolare art. 6); sugli alberghi; sui viaggi; sul diritto d’autore;
sui beni di interesse storico o artistico (l. 1089/39, dove spiccano
- con riguardo alle ipotesi di alienazione, diritto di visita, esproprio,
restauro, accesso, etc. - le previsioni di vincoli tesi a evitare che
possa venire “menomato il pubblico godimento”); sull’handicap (l. 104/92,
che parla esplicitamente di integrazione e sviluppo della persona umana,
di partecipazione alla vita collettiva, di abolizione delle barriere
architettoniche, di integrazione lavorativa, di trasporto, di istituzione
di comunità alloggio e centri socio-abitativi, di attività extrascolastiche,
di istruzione e formazione professionale, di lavoro, sport, turismo,
attività ricreative, di informazione, comunicazione, telefoni, cultura,
svago, e così avanti),
[c] resta infine il gruppo dei riferimenti – sempre a
valenza esistenziale – in cui l’accento appare posto dal legislatore,
più o meno indistintamente, sia sui (divieti di determinati) “comportamenti”
che si annunciano insidiosi per la qualità della vita dei terzi; sia
sulla salvaguardia di una serie di “attività” suscettibili di rilevare
anche sul versante areddituale.
E il richiamo può andare - questa volta
- alla normativa prevista in materia di ambiente (l. 1497/39, art. 7;
l. 349/86, art. 18); di lavoro (l. 604/66, art. 4, sul licenziamento
determinato da ragioni di credo politico, o fede religiosa, o dall'appartenenza
a un sindacato; l. 300/70, con riguardo alle indicazioni in tema di
libertà di opinione, di guardie giurate, di impianti audiovisivi, di
accertamenti sanitari, di indagini sulle opinioni, di diritto di studiare,
di attività culturali, ricreative, assistenziali, di controlli sul servizio
mensa, di libertà sindacale, di discriminazioni, di reintegrazione posto
lavoro); di collocamento al lavoro dei soggetti disabili (l. 12 marzo
1999, n. 68); di circolazione dei beni culturali (l. 30 marzo 1998,
n. 88); di parità fra uomo e donna (l. 903/77 ; l.125/91); di tutela dell’infanzia (
Convenzione di New York, ratificata con l. 28 agosto 1997, n. 285: dove
si parla di sostegno alla relazione genitore-figli, di lotta alla povertà
e alla violenza, di misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali,
di servizi socio-educativi, ricreativi ed educativi per il tempo libero,
di miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale, di
sviluppo del “benessere” e della “qualità della vita”, di valorizzazione,
nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali
ed etniche, di supporto economico e di servizi per le famiglie naturali
con minori handicappati, di rimozione degli ostacoli alla mobilità,
di misure volte a promuovere la partecipazione alla vita della comunità
locale, anche amministrativa).
(*) Il presente saggio è il capitolo
introduttivo del “Trattato breve dei nuovi danni”, Cedam, in corso di
pubblicazione. L’indice bibliografico completo verrà pubblicato con
la terza parte.
Segue
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