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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 6/7 dicembre 1999 Maria Maraffi
conveniva dinanzi ai Tribunale di Venezia Marcello Maraffi e l’Aurora
Assicurazioni s.p.a. per essere risarcita dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi per
fatto e colpa esclusivi del Maraffi. Esponeva l’attrice che il
28-4-1998, verso le 11,30, mentre in localita' San Giuliano a Venezia
viaggiava bordo della BMW tg. VE640682, condotta e di proprieta' del
Maraffi, assicurato presso l’Aurora Assicurazioni s.p.a., l’automezzo al
momento di affrontare una rotatoria, forse per l’eccessiva velocita',
sbandava e, avendo il guidatore perso il controllo, finiva nel fossato
posto al centro della rotatoria; a causa del sinistro l’autovettura
rimaneva distrutta al punto da dover essere demolita, mentre le persone
trasportate (non solo l’esponente, ma anche Rita Ghezzo) riportavano
gravi lesioni personali; in relazione a quanto accaduto il Maraffi era
stato sanzionato per la violazione dell’art. 141, commi 1 e 11, C.d.S. e
il Ministero dei Trasporti aveva disposto la revisione della patente; le
gravissime lesioni riportate avevano reso necessario il ricovero prima
presso l’Ospedale Civile di Mestre e dopo in quello di Venezia, dove
rimaneva ricoverata fino al 3-8-1998, per poi essere trasferita presso
l’Ospedale San Camillo del Lido di Venezia, dove sia pure con
discontinuita' permaneva fino al 6-2-1999; sottoposta ad accertamento
specialistico era accertata un’invalidita' permanente del 80% con
esclusione di qualsiasi prospettiva di miglioramento, oltre una
inabilita' temporanea assoluta della durata di dieci mesi, con
correlativa necessita' di assistenza continuativa.
Tanto esposto, l’attrice chiedeva la condanna in solido dei convenuti al
pagamento della somma di Lire 1.292.879.410 a titolo di danno biologico
(permanente e temporaneo), morale, esistenziale e patrimoniale per spese
di assistenza sostenute e sostenende, mediche e per l’adattamento della
propria abitazione per far fronte alla sua condizione. In via
preliminare, l’attrice chiedeva l’attribuzione di una provvisionale pari
a 4/5 dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti e resistevano alle domande proposte,
contestando sia l’an sia il quantum debeatur. Assumevano i convenuti che
la riferita dinamica del sinistro e la localizzazione delle lesioni
riportate permettevano di far ritenere che l’attrice non avesse in uso
la prescritta cintura di sicurezza. Condotta, quest’ultima, apprezzabile
sul piano del concorso causale.
In ogni caso contestavano i convenuti la quantificazione dei danni
avanzata dall’attrice, sia in relazione alle ripercussioni sulla
validita' psicofisica e al danno morale, sia in ordine alle spese per
assistenza.
Con ordinanza del 26-4-2000 era disposta in favore della Maraffi una
provvisionale di Lire 60.000.000 a carico della societa' d’assicurazioni
convenuta.
A seguito di istruttoria documentale e orale, espletata C.T.U. medico
legale, la causa, sulle conclusioni epigrafate, era trattenuta in
decisione all’udienza del 21-6-2002, previa concessione dei termini per
il deposito degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In ordine alla responsabilita' del Maraffi, sulla base della dinamica
del sinistro, non puo' sorgere alcun dubbio. La descrizione della
dinamica, non contestata da parte dei convenuti, se non in punto di
asserita condotta colposa dell’attrice per il mancato uso delle cinture
di sicurezza, e' stata vieppiu' suffragata dal rapporto dell’incidente
redatto dalla Polizia Municipale di Venezia. In questo si legge che il
28-4-1998 verso le 11.30, in presenza di buona visibilita', ma con manto
asfaltato bagnato da una precipitazione in corso, l’autovettura del
convenuto percorreva via San Giuliano, proveniente da via Vespucci e con
direzione Venezia. Il conducente giunto all’altezza della curva
sinistrorsa esistente in fronte l’accesso di via Forte Marghera, per
cause rimaste ignote, perdeva il controllo dell’autovettura, che, dopo
una rotazione di 180 gradi in senso antiorario sul fondo stradale,
terminava la marcia nel fossato a sinistra, ma con la parte frontale
rivolta verso il senso di provenienza. Sulla base di quanto riscontrato,
gli operatori della P.M. contestavano al Maraffi la violazione dell’art.
141, commi 1 e 11, C.d.S.
Tanto premesso, mette conto rilevare che, ponendo fine ad un
orientamento discriminatorio, ancorche' basato su una indimostrata
possibilita' di previsione del pericolo e di controllo del rischio, non
scevra da una improbabile maggiore possibilita' di dimostrazione della
colpa del conducente, la Cassazione ormai da qualche tempo ritiene
applicabile l’art. 2054 c.c., quale norma espressiva di principi di
carattere generale nella materia della circolazione dei veicoli, anche
nei confronti del terzo trasportato indipendentemente dal titolo (se
gratuito o di mera cortesia), il quale potra' invocare il criterio di
imputazione previsto nei confronti del conducente del veicolo su cui
viaggiava al momento del sinistro e, conseguentemente, avvalersi della
regola di responsabilita' prevista nei confronti del proprietario (cfr.
Cass. 26-10-1998, n. 10629; 21-1-2000, n. 681; 21-3-2001, n. 4022).
Orientamento, quest’ultimo, cui il giudicante ritiene di aderire, non
solo perche' frutto di un’attenta lettura socioeconomica del fenomeno
della circolazione dei veicoli, ma soprattutto per l’implausibilita' del
precedente orientamento, la' dove assumeva in capo al trasportato a
titolo di cortesia una supposta capacita' di previsione del pericolo e
di controllo del rischio. In realta', volendo intendere le norme in tema
di responsabilita' civile (anche) come strumento di prevenzione degli
incidenti, non si vede quali precauzioni unilaterali avrebbe potuto
adottare il terzo trasportato, non potendo questo influire sullo stato
di efficienza dell’automezzo ne' sul rispetto delle norme del C.d.S. da
parte del conducente, salvo ipotizzare in capo allo stesso un obbligo di
collaborazione nel segnalare eventuali situazioni di rischio. A ben
vedere la possibilita' di previsione del pericolo e di controllo del
rischio da parte del trasportato e' assolutamente identica tanto
rispetto al mezzo su cui viaggia, quanto rispetto ad ogni altro mezzo
circolante senza guida di rotaie, risolvendosi di fatto in
un’alternativa secca: accettare, o no, di essere trasportato.
Alternativa, quest’ultima, che rispetto allo scopo delle norme in tema
di responsabilita' civile non e' in grado di incidere punto sulla
capacita' di prevenzione degli incidenti mediante investimenti in
precauzioni, ne' sulla possibilita' di internalizzare le esternalita'
provocate dal proprio agire, poiche' il trasportato, a meno che non
cooperi nella causazione del sinistro, e' un mero spettatore sul
proscenio della circolazione di veicoli. Problema affatto diverso, su
cui ci si soffermera' fra poco, e' quello relativo al concorso colposo
prospettato dai convenuti per effetto del mancato uso delle cinture di
sicurezza.
Trovando applicazione l’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini
dell’affermazione della responsabilita' del conducente non grava
sull’attore l’onere della prova della colpa del danneggiante, dovendo
quest’ultimo, secondo un modello di responsabilita' incentrato ora sulla
pericolosita' intrinseca dell’attivita' ora sulla possibilita' di
controllo del rischio, dare la dimostrazione di aver fatto quanto
possibile per evitare il danno. Sennonche', di una siffatta allegazione
non v’e' traccia alcuna, salvo poi puntare, come gia' detto, su una
concorrente condotta colposa dell’attrice per l’asserito mancato uso
della cintura di sicurezza.
Al riguardo, l’istruttoria orale ha permesso di contraddire siffatta
circostanza, come emerso dalle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio e poi da quelle fornite dalla teste Ghezzo, che al
momento sinistro viaggiava in fianco al conducente e anteriormente
rispetto all’attrice. Ad ogni buon conto, il consulente d’ufficio, pur
riferendo che una risposta esauriente in punto di compatibilita' delle
lesioni riportate con l’uso della cintura potrebbe essere data solo in
presenza di una consulenza cinematica, ha precisato che l’apparecchio,
pur potendo evitare le lesioni al torace non avrebbe impedito “il
traumatismo cranico e la conseguente concussione encefalica e la
successiva emorragia (solo la presenza di un airbag avrebbe preservato
il capo dal violento movimento di flesso estensione e quindi di
concussione seguito all’arresto improvviso del mezzo e alla proiezione
anteriore del passeggero)…”.
Le considerazioni critiche svolte dalla difesa dei convenuti in sede
comparsa conclusionale appaiono tardive, considerato che al momento
della prestazione del giuramento da parte del consulente d’ufficio, al
fine di accelerare la durata del procedimento, era stato disposto che
eventuali osservazioni alla relazione del consulente d’ufficio fossero
allo stesso tempestivamente consegnate, onde permettergli di rispondere
da subito. Sta di fatto che la difesa di parte convenuta non ha
formulato osservazioni in merito alla relazione del prof. Tantalo, salvo
sviluppare alcune considerazioni critiche in termini di logicita' delle
risposte fornite al quesito formulato.
Osserva questo giudicante che ad ogni buon conto gli esiti del sinistro
oggetto di causa non sono quelli di un tamponamento, sulla cui base la
difesa di parte convenuta argomenta per sottolineare come nel caso di
specie l’attrice non abbia riportato alcuna patologia ordinariamente
riconducibile all’uso della cintura di sicurezza, ma si e' trattato
dell’uscita di strada del mezzo, determinata dalla scivolosita'
dell’asfalto unitamente alla mancata moderazione della velocita', cui ha
fatto seguito una rotazione in senso antiorario di 180 gradi, per poi
terminare la fase dinamica nel fossato. In altri termini, la tesi di
parte convenuta circa l’impossibilita', in caso di arresto istantaneo,
per il capo di andare in alto e, in caso di uso della cintura di
sicurezza, di subire fratture di entrambi i lati del petto, non tiene
conto del fatto che non si e' trattato punto di un tamponamento, ma di
una uscita di strada a velocita' non moderata, come suffragato dalla
sanzione irrogata, con conclusione della fase dinamica in un fossato.
Appare pertanto verosimile, come peraltro documentato nelle fotografie
allegate al rapporto e dalla natura del danneggiamento del mezzo, che
l’auto e i suoi occupanti non si siano limitati a subire le conseguenze
di una forte decelarazione, ma quelle derivanti dalla caduta del
fossato. Cio' permette di spiegare, in termini di elevata probabilita',
il trauma cranico patito dell’attrice e la conseguente irreversibile
compromissione della capacita' motoria e di articolazione del
linguaggio.
2) Questo giudicante, per quanto concerne il danno alla persona, non
puo' che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, il
cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perche' sorretta da
argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze
narrative, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede (cfr.
Cass. 3 marzo 1995 n. 2446).
Per quanto concerne il danno alla persona subito dall'attrice vanno
presi a riferimento i valori accertati in sede di consulenza d'ufficio
medico-legale. Va dunque, in primo luogo, determinato il danno
biologico, inteso, secondo i noti e consolidati orientamenti
giurisprudenziali della Suprema Corte, come ostacolo alle attivita'
realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto
autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati
guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrita' psico-fisica.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene equo e conforme a
giustizia determinare in Euro 289.215,2 ai valori attuali l'entita' del
risarcimento spettante a titolo di danno biologico permanente,
liquidando pertanto in Euro 3.615,19 il valore del singolo punto di
invalidita', alla stregua dei parametri piu' volte indicati ed adottati
dal Tribunale di Venezia (percentuale di invalidita' 80%, eta' - 72 anni
- e natura dei postumi v. tabelle del triveneto), nonche' dell'ineludibile
valutazione equitativa.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di
inabilita' temporanea, va inoltre liquidato, quale danno biologico
temporaneo, l'importo di Euro 8.835 ai valori attuali (Euro 31 al giorno
X 285 giorni di ITT).
In ragione della rilevanza penalistica del comportamento del convenuto e
dell'accertamento della colpa in concreto di quest'ultimo, va altresi'
liquidato il danno non patrimoniale che si indica nel caso concreto in
Euro 208.635,14 in moneta attuale, pari al 70% del danno biologico
complessivo (permanente e temporaneo - v. tabelle del triveneto, tenuto
conto del livello medio di sofferenza accertato dal C.T.U.).
Al riguardo si reputa conforme ad equita' discostarsi dalle percentuali
standardizzate nelle indicate tabelle considerata l’ampiezza (ben nove
mesi e mezzo) del periodo di inabilita' temporanea assoluta. Periodo,
quest’ultimo, contraddistinto, a parte brevi momenti di dimissioni, da
lunghi ricoveri ospedalieri. Cio' giustifica la prospettata
quantificazione in funzione della naturale intensita' delle sofferenze
ricollegabili alle patite lesioni, tanto piu' che l’attrice proprio
perche' sempre vigile e orientata nel tempo e nello spazio ha avuto una
percezione piu' immediata e, per questo, piu' traumatizzante, della
condizione venutasi a determinare.
3) Nulla puo' essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale. Con
tale categoria -- di origine dottrinaria, sul piano concettuale, ma di
derivazione pretoria, quanto all’emersione di nuove situazioni
soggettive meritevoli di tutela -- si e' cercato di uscire dalle secche
argomentative connesse alla dilatazione ipertrorfica del danno alla
salute ed al suo asserito non ancor compiuto inquadramento. Detto
diversamente, nel superare, non senza denunciare l’eccessivo ricorso a
categorie concettuali asseritamente piu' comuni all’argomentazione
giudiziaria, la tendenza alla c.d. pansomatizzazione di ogni vicenda
produttiva di conseguenze di tipo relazionale, si e' proposto di operare
una nuova riclassificazione delle poste di danno meritevoli di
risarcimento. Si badi, con l’espressione danno esistenziale non si e'
inteso dare vita ad una nuova tipologia di danno-evento (per usare una
terminologia ormai invalsa a far data dalla Corte Cost. 184/86)
correlata alla lesione di un bene-interesse, ma soltanto porre accanto
al danno patrimoniale ed al danno morale (ossia quelli tradizionalmente
definiti come danno-conseguenza) una terza posta, ossia quella
esistenziale.
Per meglio intendere il significato di danno esistenziale si e'
precisato che mentre il danno morale e' fondamentalmente rivolto verso
l’interno della persona, e' un sentire, il danno esistenziale per sua
vocazione e' volto verso l’esterno, e' un non fare o un fare diverso, in
ogni caso coinvolgente attivita' di tipo areddituale, mentre il danno
patrimoniale s’incentra sull’individuazione dei “beni” (distrutti,
deteriorati, non restituiti). Si fa al riguardo, l’esempio dello
sconvolgimento delle abitudini di vita, all’alterazione del piano
“dell’agenda”, alla sottoposizione ad esami e visite mediche periodiche,
alla dipendenza da farmaci, ai condizionamento indotti dall’ambiente
esterno, ivi compreso fenomeni di tipo criminale. Vicende, queste
ultime, affatto diverse tanto dalla lesione dell’integrita' psico-fisica
(non senza marcare la differenza tra danno biologico e danno psichico
connesso alla presenza di una patologia mentale), quanto dal danno
morale soggettivo, ossia le sofferenze morali, il patimento interiore,
quello che comunemente e' definito come pretium doloris, altrimenti
definito come lesione di un valore idiosincratico.
In questo giro di orizzonte, il danno esistenziale come evento
pregiudizievole ha in se', neanche troppo velatamente, un’aspirazione
alla monopolizzazione delle conseguenze di natura non patrimoniale con
conseguente assorbimento del danno biologico. In altri termini, secondo
l’impianto triestino (dal nome della scuola che per prima ha coniato
l’espressione), accanto ad un danno esistenziale derivante dalla lesione
di interessi meritevoli di tutela (di rango costituzionale) e
selezionati secondo il consueto (ma sempre piu' evanescente) canone
dell’ingiustizia del danno, sempre che sia ipotizzabile un nesso di
causa ex art. 1223 c.c., e' affiancabile un danno esistenziale di tipo
biologico per la lesione dell’integrita' psicofisica.
Costruito nei termini indicati, cioe' come effetto pregiudizievole, ma
diverso dai risvolti puramente interni dell’individuo, il danno
esistenziale si sottrae alla possibile censura prospettabile in
relazione al principale criterio di imputazione in tema di r.c., ossia
la colpa e, segnatamente, in relazione al profilo della prevedibilita'
dell’evento. Infatti, quel che deve essere prevedibile ed evitabile,
quindi tale da giustificare l’imputazione a titolo di colpa, sempre che
si individui l’inosservanza di una regola comportamentale (legislativa,
regolamentare, deontologica ecc.) e' l’evento, ossia la lesione ad un
bene meritevole di tutela in base all’ordinamento. Stabilire poi quali
siano le conseguenze pregiudizievoli in concreto risarcibili e' un
problema diverso dall’imputazione dell’evento ed e' risolvibile mediante
il ricorso agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in base al criterio della
causalita'.
In una diversa prospettazione, anch’essa favorevole alla categoria del
danno esistenziale, ma sostanzialmente in un’ottica di ostracizzazione
dell’art. 2059 c.c., si e' osservato che esso e' figlio delle sentenze
della Consulta sugli artt. 2043 e 2059 c.c. Se il danno non patrimoniale
e' il danno morale soggettivo (sent. 184/86) e se e' legittimo un
trattamento differenziato tra danno patrimoniale e danno non
patrimoniale, sempre che non vi sia una lesione di una posizione
soggettiva costituzionalmente tutelata (sent. 87/79), allora l’art. 2043
c.c. in correlazione con l’art. 2 cost. (e' il ragionamento di Cass.
7713/2000) puo' servire a sanzionare le lesioni di situazioni soggetti
di rango costituzionale (appunto il danno esistenziale), sempre che non
vi sia una lesione medicalmente accertabile. In altri termini, si fa
ancora notare, la Corte si e' posta in un vicolo cieco, poiche' il
meccanismo innescato dalla sentenza dell’Andro non puo' non valere anche
per ogni violazione di diritti costituzionalmente garantiti. Questo, ad
avviso del giudicante, dovrebbe essere il settore di applicazione di
tale figura di danno.
Sennonche', l’argomentazione dell’attrice sembra far leva sulla prima
accezione del danno esistenziale, inteso come pregiudizio relazione di
segno negativo strettamente correlato all’azzeramento del valore uomo in
funzione dell’elevatissima percentuale d’invalidita' permanente, che ha
ridotto l’attrice a non potersi piu' muovere autonomamente e a
dipendere, come si dira' piu' avanti, dall’assistenza di terzi anche nei
piu' elementari gesti quotidiani.
In questa prospettiva, si puo' convenire con l’orientamento di chi
sostiene che il danno esistenziale biologico e il danno alla salute in
senso dinamico sono in realta' la stessa cosa. Non c’e' bisogno di alcun
riscontro per affermare che il danno biologico tutela il valore uomo in
se', nel complesso delle sue funzioni, non solo in ragione della sua
attitudine a produrre reddito, ma anche nella sua proiezione familiare,
sociale e culturale. Con il risarcimento del danno alla salute si tende
ad attribuire una somma in funzione riparatoria-satisfattiva per la
perdita delle utilita' esistenziali perdute. Non a caso da sempre il
modello risarcitorio del danno alla salute, quantomeno dall’affermazione
del modello pisano del punto, si compone di due elementi: un’uniformita'
pecuniaria di base, cui si aggancia una valutazione individualizzata,
atta ad modulare il risarcimento al danno in concreto patito
dall’individuo (quindi, anche l’alterazione del proprio sistema di vita,
il non poter piu' fare, o il dovere soggiacere ad un rigido calendario
di visite, controlli, prescrizioni e quant’altro).
Lo stesso meccanismo tabellare in uso presso questo Tribunale, basato su
un valore del punto crescente in funzione della percentuale di
invalidita', ma decrescente per l’eta', risponde in pieno all’esigenza
enunciata dalla Corte costituzionale di un’uniformita' pecuniaria di
base non scevra da una valutazione individualizzata. Rebus sic stantibus,
se il meccanismo tabellare del danno biologico lo si estende tout court
al danno biologico, e' evidente che saremmo al cospetto di un’operazione
meramente nominalistica. Qualora invece il danno esistenziale fosse
liquidato in termini percentuali sul biologico si finirebbe per operare
un’indebita duplicazione di poste risarcitorie.
4) A titolo di danno emergente, va riconosciuta sulla scorta della
documentazione versata in causa, del giudizio di congruita' e pertinenza
espresso dal C.T.U. e di una necessaria valutazione equitativa e
forfetaria, per spese mediche, di assistenza e per modifiche gia'
effettuate all’immobile attoreo, la complessiva somma di Euro 5.130,52,
ai valori attuali.
Per converso, nulla puo' essere riconosciuto per la prospettata
installazione del montascale, come richiesto in sede di precisazione
delle conclusioni, trattandosi di una posta risarcitoria prospettata per
la prima volta solo in tale sede.
In ordine alle spese per assistenza futura, considerato che, come
evidenziato dallo stesso C.T.U., l’attrice e' venuta a trovarsi in una
situazione di totale dipendenza da terzi per l’espletamento anche dei
piu' normali incombenti quotidiani (cfr. pag. 11 della relazione del
C.T.U.), appare giustificato il ricorso all’aiuto di terzi, i quali
saranno chiamati ad integrare il sostegno al momento prestato dai
familiari della Maraffi.
A tal proposito si stima ragionevole, in una prospettiva di tipo
equitativo, ipotizzare una spesa costante mensile di Euro 1.000 al mese
per dieci anni. Sull’importo cosi' ipotizzato, operata la
capitalizzazione anticipata, connessa all’immediata erogazione di una
somma volta a compensare un esborso futuro e che si assume costante in
un arco di tempo di dieci anni, sulla base di un tasso di sconto del
2,5% si perviene all’importo finale di Euro 9.000 (Euro 12.000 – Euro
3.000 pari all’ammontare dello sconto da operare per la capitalizzazione
anticipata).
Il danno fin qui liquidato e' pari a Euro 518.815,86, si' che, detratto
l’ammontare gia' attualizzato della provvisionale (pari a Euro
32.929,33), si perviene a quella di Euro 485.886,53. Sulle somme
spettanti a titolo di risarcimento danni, inoltre, sono dovuti gli
interessi compensativi da calcolarsi secondo quanto si dira' tra breve.
Accertata la responsabilita' esclusiva di Maraffi Marcello nella
causazione del sinistro oggetto di causa, quest’ultimo deve essere
condannato in solido con l’Aurora Assicurazioni s.p.a. al pagamento in
favore dell’attrice della somma di Euro 485.886,53, oltre gli interessi
compensativi sull’importo di Euro 509.815,86 (pari al totale del danno
liquidabile, a prescindere dalla provvisionale, ma con esclusione della
somma di Euro 9.000 per spese future di assistenza) dalla data del
sinistro sino al 25-5-2000, e poi sul residuo di Euro 476.886,53 dal
26-5-2000 al saldo. Infine, sull’importo di Euro 9.000 gli interessi
legali saranno dovuti dalla data della presente decisione.
Le spese di lite comprese quelle per c.t.p., liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese di C.T.U. a definitivo e solidale carico dei convenuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe
riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, cosi' provvede:
1) accertata la responsabilita' esclusiva di Maraffi Marcello nella
causazione del sinistro oggetto di causa, condanna quest’ultimo al
pagamento in solido con l’Aurora Assicurazioni s.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., in favore di Maraffi Maria della somma di
Euro 485.886,53, oltre gli interessi compensativi sull’importo di Euro
509.815,86 dalla data del sinistro sino al 25-5-2000 e poi sul residuo
di Euro 476.886,53 dal 26-5-2000 al saldo, nonche' agli interessi legali
sull’importo di Euro 9.000 dalla data della presente decisione fino al
saldo;
2) condanna Maraffi Marcello e Aurora Assicurazioni s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., alla rifusione in solido in favore
dell’attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
22.922,97, di cui Euro 1.239,75 per spese, Euro 5.483,22 per diritti e
Euro 16.200 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;
3) spese di C.T.U. a definitivo e solidale carico dei convenuti;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. |