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Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri Gian Antonio
Pace e Luca Melideo convenivano in giudizio il Comune di Bologna in
persona del Sindaco Sig. Giorgio Guazzaloca o del Sindaco pro-tempore,
per sentirlo condannare al pagamento in favore del Sig. Luca Melideo
della somma di L. 24.800 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale
nonché della somma di L. 150.000 a titolo di risarcimento di danno
esistenziale ed in favore del Sig. Gian Antonio Pace della somma di L.
300.000 a titolo di risarcimento di danno esistenziale ovvero, per
entrambi, di altra somma ritenuta di giustizia nei limiti comunque di L.
2.000.000.
Precisavano gli attori che in data 22/2/1999 e 9/3/1999 venivano elevate
al Sig. Melideo due contravvenzioni per violazione dell’art. 146 D.d.S.,
perché con la propria autovettura viaggiava “su corsia preferenziale,
con veicolo non autorizzato”. “Non contestate perché l’accertatore non
era provvisto di segnale distintivo”.
In entrambi i casi l’attore trasportava il Sig. Pace, il quale, essendo
portatore di handicap, era in possesso di regolare contrassegno di cui
al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 portante il n. HI/3642 con scadenza
22/2/2004 (doc. 1) regolarmente esposto.
Gli attori ritenendo le contravvenzioni illegittime si recavano al
Comando dei Vigili Urbani per chiederne l’annullamento, nonostante i
gravi disagi per poter esporre le proprie doglianze in particolare per
il Sig. Pace, il quale, non potendo accedere agli uffici privi di
accesso per i portatori di handicap, si vedeva costretto a rilasciare le
proprie dichiarazioni sul marciapiede antistante la sede del Corpo in
via Castiglione 7.
Nonostante la evidenza dei fatti i Vigili Urbani si rifiutavano di
accogliere l’istanza di revoca d’ufficio delle due contravvenzioni
benché fosse palese l’illegittimità delle stesse -accertate, tra
l’altro, senza la contestazione immediata- costringendo così il Sig.
Melideo a ricorrere al Prefetto per veder accogliere le proprie
richieste.
Il Prefetto di Bologna infatti con ordinanze n. 3930/99 e 4794/99,
disponeva la archiviazione dei due procedimenti.
Gli attori ritenendo che il comportamento del Comune avesse provocato
loro danni di natura sia patrimoniale che esistenziale, proponevano
azione per il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 C.C., oltre alle
spese di causa.
All’udienza del 13/11/2000 si costituiva il Comune di Bologna chiedendo
il rigetto delle domande attoree perché infondate.
In particolare il Comune di Bologna sottolineava che le contravvenzioni
erano state accertate dagli ausiliari del traffico nel pieno rispetto
delle norme che ne regolano l’attività e del C.d.S., perciò allo stesso
non potevano attribuirsi alcuna responsabilità da fatto illecito, in
mancanza di elementi soggettivi, quanto meno determinati dalla colpa,
anche a prescindere dalla riscontrata illegittimità dei provvedimenti
amministrativi in oggetto.
Veniva espletato l’interrogatorio libero del Sig. Gian Antonio Pace, il
tentativo di conciliazione che dava esito negativo ed ammessa la
integrazione delle prove documentali.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, dopo la discussione, per la
quale le parti dichiaravano di riportarsi ai rispettivi atti e memorie,
la causa era trattenuta in decisione alla udienza del 5/12/2000.
Motivi della decisione
Le domande proposte dagli attori appaiono fondate e vengono accolte per
i motivi sotto precisati.
Oggetto della presente causa è, quanto a Luca Melideo, il risarcimento
di danni patrimoniali ed esistenziali, e, quanto a Gian Antonio Pace, il
risarcimento di danni esistenziali determinati dal comportamento dei
Vigili Urbani di Bologna in conseguenza delle due contravvenzioni
accertate il 22/2/1999 e 9/3/1999 con i verbali n. 335062-86 e
826902-74.
Come gli attori hanno ben evidenziato nel proprio atto introduttivo, la
presente causa non ha come oggetto la dichiarazione della illegittimità
delle due contravvenzioni, peraltro già accertata in sede amministrativa
dal Prefetto della Provincia di Bologna con conseguente archiviazione
dei due verbali impugnati, quanto l’accertamento della responsabilità
della Pubblica Amministrazione per i danni lamentati dagli attori.
L’Autorità Amministrativa, infatti, tempestivamente informata dei fatti,
si è rifiutata di intervenire annullando i due verbali come era suo
potere-dovere, di fatto costringendo la persona contravvenzionata ad
agire in sede amministrativa per la tutela dei propri diritti.
Tutto ciò ha comportato evidenti danni non solo al Sig. Melideo cui i
due verbali sono stati intestati, ma anche al Sig. Pace, il quale in
entrambi i casi era trasportato sull’autovettura del Melideo con
regolare permesso di transitare anche sulle corsie preferenziali,
essendo portatore di handicap.
L’iter percorso dagli attori per ottenere l’archiviazione dei due
verbali ha evidenziato la mancanza di diligenza ed anzi il più totale
disinteresse della Pubblica Amministrazione di fronte alle legittime
contestazioni dei richiedenti.
Parte convenuta non contesta quanto asserito dagli attori ma rileva la
perfetta legittimità di comportamento degli agenti accertatori con ciò
escludendo ogni sua responsabilità per i danni lamentati dagli attori.
La tesi non è accoglibile.
Non può certo addossarsi al cittadino la conseguenza della mancata
contestazione immediata delle due contravvenzioni.
Quale difesa infatti il Melideo avrebbe potuto, a posteriori, opporre,
dal momento che il permesso del Sig. Pace, essendo personale e non
legato a particolari esigenze (quali ad esempio cure mediche,
interventi, accesso ai vari enti ospedalieri e simili) bensì per una
normale vita di relazione, nel caso in cui questi intendesse salire in
auto anche per una normale “passeggiata”?
Non avrebbe certo potuto né dimostrare, dopo vari mesi, che la
vetrofania richiesta era regolarmente esposta e tanto meno che egli era
trasportato sull’auto, all’epoca delle due contravvenzioni.
Del resto quale utilità in pratica potrebbe derivare al titolare del
particolare permesso se, di fatto, ciò gli fosse impedito da vicende
come quelle verificatesi il 22/2/1999 o il 9/3/1999 ? Nessuna.
E’ del tutto irrilevante sottolineare, come fa parte convenuta, abbiano
agito in perfetta corrispondenza con le norme di legge nel momento in
cui non effettuavano la contestazione immediata, essendo, nei due casi
particolari, l’accertamento non completo. Poiché l’Autorità
Amministrativa era perfettamente in grado a fronte delle dichiarazioni
fornite dagli attori e con il semplice controllo della documentazione in
loro possesso, di valutare la fondatezza delle richieste, ben avrebbero
potuto e dovuto agire in autotutela annullando le due contravvenzioni,
se non altro per mancanza della prova della sussistenza delle violazioni
contestate.
Il rifiuto della Pubblica Amministrazione ha comportato pertanto danni
nei confronti del Sig. Luca Melideo determinati dal conseguente stato di
frustrazione e disagio che ne è derivato, senza dimenticare il disagio
per il grave dispendio di tempo ed energie necessarie per le proprie
difese, essendo egli consapevole delle proprie buone ragioni.
Egualmente tale rifiuto ha comportato conseguenze, anche più gravi, per
la salute del Sig. Gian Antonio Pace, finendo per renderlo così incerto
del proprio diritto da convincerlo a non usarlo più almeno fino al
doppio provvedimento di archiviazione.
Per tali motivi questo Giudice, in applicazione dell’art. 2043 c.c.
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Comune di Bologna in
persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di Luca Melideo
della somma di L. 174.800 a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale ed esistenziale ed al pagamento in favore di Gian Antonio
Pace della somma di L. 300.000 a titolo di risarcimento del danno
esistenziale, equitativamente determinato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le
tabelle vigenti della T.P., ritenendole congrue, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando con giudizio
di equità, sulla domanda proposta da Luca Melideo e Gian Antonio pace
contro il comune di Bologna, in persona del sindaco pro-tempore, ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così
decide:
dichiara tenuta e, conseguentemente, condanna parte convenuta al
pagamento in favore di Luca Melideo della somma di L. 174.800 ed al
pagamento in favore di Gian Antonio Pace della somma di L. 300.000 a
titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c;
condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese
di causa liquidate in complessive L. 492.000 di cui L. 50.000 per spese,
L. 162.000 per competenze e L. 280.000 per onorari oltre IVA e CPA se
ripetibili per legge e successive occorrende.
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