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Il danno ‘esistenziale’ è configurabile solo quando si accerti
rigorosamente che il comportamento illecito del terzo ha davvero
menomato o compresso in modo apprezzabile i diritti inviolabili della
persona, o che la scorrettezza altrui ha arrecato al danneggiato una
privazione che è giunta a pregiudicare i valori tutelati dall’art. 2
della Carta costituzionale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4
agosto 2000, Francesco e Grazia convenivano in giudizio Lucia chiedendo
che, a conferma del provvedimento cautelare emesso dal Giudice in data 4
luglio 2000, il Giudice le ordinasse di sospendere i comportamenti
illeciti consistenti nel getto di alcool sui cani rottwailer di
proprietà degli attori e nel provocare rumori molesti al mattino presto
dei giorni festivi; chiedevano inoltre il risarcimento del danno morale,
patrimoniale ed esistenziale patito a causa dei comportamenti illeciti
della Lucia.
Ritualmente costituita Lucia contestava il fondamento di ogni pretesa
attorea, assumendo di non aver mai gettato alcool sui cani della
controparte e di non aver mai prodotto rumori molesti al mattino presto
dei giorni festivi.
Nel corso della istruttoria venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe, la causa era
trattenuta in decisione all’udienza del 19.2.2003, con assegnazione dei
termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.
Motivi della decisione
A) Sul getto di alcol
Gli attori hanno sostenuto che la Lucia spruzzava alcol, o una miscela
di acqua ed alcol, sui due cani rottwailer di loro proprietà, provocando
agli stessi irritazioni cutanee e congiuntivite.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi
escussi.
Mario ha dichiarato: io sono stato presente due volte quando la Lucia ha
spruzzato alcol sui cani di Francesco e Grazia. La prima volta non ho
fatto in tempo a raggiungerla. La seconda volta invece ho chiesto di
smetterla a lei mi ha risposto che non intendeva desistere perché il suo
veterinario le aveva consigliato di utilizzare una miscela di acqua ed
alcol per allontanare i cani (…) la Lucia infilava la bottiglia tra le
maglie della rete e spruzzava il liquido in faccia ai cani dritto negli
occhi. C’era un forte odore di alcol e i cani si rotolavano nella
sabbia. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel gennaio 2000 a distanza
di circa 10 giorni l’uno dall’altro.
Mafalda ha dichiarato: io ho assistito ad un episodio (…) la Lucia aveva
una bottiglia di plastica. Mi sono avvicinata al cancello ed ho
costatato che i cani di mia zia erano bagnati di alcol come si evinceva
dal forte odore …
Anna ha dichiarato: ho visto io personalmente la Lucia bagnare i cani
con l’alcol. Ho sentito l’odore di alcol e mi sono affacciata per vedere
cosa accadeva. Dal cortile dietro casa mia posso vedere il cancello
della Lucia. La Lucia gettava l’alcol sui cani e quando le ho chiesto
cosa faceva, si è messa a ridere (…) altre volte ho sentito l’odore di
alcol ed i cani che abbaiavano furiosamente, io però in queste occasioni
non ho mai visto la Lucia gettare l’alcol (…) ho visto i cani che non
mangiavano e stavano sempre accucciati, avevano delle irritazioni sulla
pelle
Di segno opposto è solo la testimonianza di Gessica, figlia della Lucia,
la quale ha dichiarato che la madre non aveva mai gettato alcol
direttamente sui cani, ma solo sulla recinzione. Tale deposizione
tuttavia appare meno attendibile delle precedenti, atteso non solo lo
stretto vincolo di parentela che lega la minore alla Lucia, ma
soprattutto il fatto che essa contrasta con quanto dichiarato dalla
stessa convenuta nell’atto di integrazione della propria querela, datato
15 novembre 1999, dove si legge: preciso che bagnavo, come già detto
sopra, i cani con acqua e alcol (doc 18 parte attrice); e con le
dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Castiglione Torinese
in data 17 marzo 2000, nel corso delle quali la Lucia ha ammesso più
volte di aver spruzzato alcol sui due rottwailer (doc. 19).
Per quanto concerne invece la prova del nesso causale tra il getto di
alcol sui cani degli attori e i danni da questi riportati, sono parse
sufficienti le deposizioni rese dai due veterinari che li hanno
visitati.
Paolo, chiamato per una visita a domicilio ha costato che i due cani
erano affetti da una dermatite e da una congiuntivite, e che lungo la
recinzione c’era odore di alcol. Il medico ha affermato che quelle
malattie sono compatibili con il getto di alcol anche se non ha potuto
stabilire con certezza il rapporto di causa ed effetto.
Più significativa la deposizione di Pier Mauro, veterinario che, anche
precedentemente, aveva in cura i cani, il quale, avendo costatato che i
due animali erano affetti da dermatite e congiuntivite con lesioni
corneali, ha ritenuto di poterne imputare la causa all’alcol, sostanza
irritante del cui odore era intriso il pelo dei cani, piuttosto che a
parassiti che non aveva riscontrato sugli animali. Il veterinario
peraltro ha aggiunto che i cani non avevano mai sofferto prima di quelle
patologie.
La prova in merito al getto di alcol sul pelo e negli occhi dei cani, e
l’accertamento di patologie compatibili con quella sostanza irritante –
dermatite e congiuntivite -, fanno ritenere sussistente il nesso di
causalità tra il danno lamentato dagli attori e la condotta illecita
della Lucia, senza che sia stato necessario, come auspicato dal
difensore della convenuta, disporre una CTU per accertare quali ed
eventuali diverse cause avrebbero potuto provocare gli stessi disturbi
nei due animali. Ed infatti non essendo emerso alcun indizio nel corso
della istruttoria che abbia fatto pensare alla esistenza di altre cause
all’origine della congiuntivite e della dermatite, deve ritenersi che un
accertamento ulteriore avrebbe avuto una finalità meramente esplorativa,
allo stato degli atti inopportuna ed inutile.
Nessun rilievo riveste poi, ai fini dell’accertamento della
responsabilità della Lucia, il fatto che la convenuta si sarebbe
legittimamente difesa dal cattivo odore e dai parassiti presenti sul
pelo dei due cani.
In primo luogo infatti il veterinario curante ha escluso che il due cani
avessero dei parassiti, almeno visibili ad occhio nudo; ed in secondo
luogo, anche se la circostanza fosse stata provata, ciò non avrebbe
comunque legittimato la Lucia ad infierire sugli animali, arrecando loro
ferite e sofferenze.
I testi hanno riferito di comportamenti tenuti dalla Lucia in un periodo
di tempo circoscritto tra il settembre 1999 ed il maggio 2000. E’ emerso
peraltro che i due cani, dopo le cure cui sono stati sottoposti, sono
completamente guariti.
Accertata la fondatezza delle doglianze degli attori per quanto concerne
la condotta pregressa della Lucia, oggetto del procedimento cautelare,
non va reiterato in questo procedimento l’ordine, già emesso, ed a
quanto consta, non disatteso dalla convenuta, di desistere dal getto di
alcol sui cani degli attori.
B) Sui rumori molesti
Gli attori hanno sostenuto che la Lucia, al mattino presto dei giorni
festivi produceva forti rumori impedendo a Francesco e Grazia di
riposare.
La circostanza è stata confermata da Patrizia che, essendo stata più
volte ospite a casa degli attori nel fine settimana, aveva sentito forti
rumori come di martello pneumatico, alle 7 del mattino; e da Anna,
vicina di casa, la quale ha precisato che quei forti rumori iniziavano
verso le 6.30-7.00 del mattino, specialmente nei giorni festivi,
svegliando tutto il vicinato. Tuttavia ciò era accaduto nel periodo in
cui la Lucia stava ristrutturando la sua abitazione.
Dalle deposizioni dei testi e dal tipo di rumori lamentati (martello
pneumatico, betumiera) sembra emergere che il problema dei forti rumori
mattutini è stato circoscritto ad un periodo di tempo, non meglio
specificato dai testi, durante il quale la Lucia effettuava i lavori di
ristrutturazione della sua casa, mentre nessuno ha riferito sulla
attuale persistenza di quella condotta molesta.
Non sussistendo la turbativa in atto, non occorre pertanto reiterare
l’ordine già emesso in sede di accoglimento della domanda cautelare nei
confronti della convenuta di astenersi dal produrre rumori molesti al
mattino presto.
C) Sul risarcimento del danno
Il danno patrimoniale
Gli attori hanno provato di aver speso £ 251.000 pari ad € 129,63, di
cui £ 70.000 per visita veterinaria oculistica del dr Pier Mauro, £
51.000 per intervento del veterinario della Asl (doc. 16) e £ 130.000
per visita domiciliare del dr Pier Mauro (doc. 17), che rivalutate dal
momento dell’esborso (febbraio-marzo 2000) alla attualità, ammontano ad
€ 139,91.
Il danno morale
Lo svolgimento della istruttoria ha provato, incidentalmente, la
sussistenza degli estremi di reato di cui all’art. 727 c.c nel
comportamento della Lucia che ha gettato alcol sul pelo e sugli occhi
dei cani rottwailer degli attori.
La condotta della Lucia, ripetuta nel tempo, ha provocato ai due animali
non poche sofferenze nel periodo tra il settembre 1999 ed il maggio
2000. I due cani si rotolavano nella sabbia per il bruciore al corpo,
colpito dalla dermatite, ed agli occhi, segnati da lesioni corneali. Le
malattie dovute al getto di alcol sono completamente guarite solo a
seguito di una cura durata 15 giorni.
Il comportamento della convenuta, oltre ad offendere il comune
sentimento di pietà e mitezza verso quegli animali domestici, appare
aver inciso ingiustificatamente sulla loro sensibilità, poiché come ha
spiegato il veterinario, l’uso dell’alcol era rimedio inutile per
eliminare zecche e parassiti, che tra l’altro non erano stati
riscontrati sul pelo dei due rottwailer.
La sofferenza dei due cani ha causato chiaramente un patimento anche per
i proprietari Francesco e Grazia, ai quali pertanto va riconosciuto ai
sensi dell’art. 2059 c.c., in considerazione della durata del
comportamento illecito della Lucia e del tempo necessario per la
guarigione dei due animali, un risarcimento del danno equitativamente
valutato all’attualità in complessivi € 700,00.
Sul danno esistenziale
Gli attori hanno chiesto altresì la liquidazione in via equitativa del
danno esistenziale patito per:
- aver vissuto in un ambiente insalubre perché impregnato delle
esalazioni di alcol
- aver dovuto rinunciare ai fine settimana di vacanza per proteggere i
cani dalle sofferenze loro inferte dalla Lucia
- non aver potuto riposare al mattino dei giorni festivi per rumori
molesti prodotti dalla Lucia.
Al fine di valutare la risarcibilità del danno asseritamente patito
dagli attori, occorre premettere delle considerazioni sulla natura del
cosiddetto danno esistenziale.
Il danno esistenziale è quella figura di danno creata dalla
Giurisprudenza e dalla Dottrina per la sentita esigenza, di colmare, nel
sistema risarcitorio del danno alla persona, tutelata espressamente
dall’art. 2 della Carta Costituzionale, il vuoto lasciato tra le due
figure del danno morale e del danno biologico.
A differenza del danno morale, che è risarcibile solo in presenza di una
fattispecie di reato, e viene commisurato al dolore che il danneggiato
ha intimamente patito; ed a differenza del danno biologico che consiste
nella lesione psicofisica del soggetto, accertabile con criterio
medico-legale, il danno esistenziale può essere definito come la lesione
della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che
sociale che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità
della vita consistente in "agire altrimenti" o in un "non poter più fare
come prima" (Corte d’appello di Milano, sez. II, 29 gennaio 2003).
La figura del danno esistenziale perciò assicura la tutela risarcitoria
a fronte di quei comportamenti illeciti che non integrano un fatto di
reato e non hanno cagionato al danneggiato una lesione alla integrità
psico-fisica, accertabile con criterio medico-legale, ma non di meno
hanno menomato o fortemente compresso la estrinsecazione della sua
personalità nei rapporti con il prossimo, con l’ambiente o rispetto alle
attività della vita, in modo da ledere i diritti costituzionalmente
tutelati dall’art. 2 Cost.
La creazione giurisprudenziale del danno esistenziale pone il problema
di delimitarne i confini, al fine di evitare che le enormi potenzialità
estensive di questa figura vengano utilizzate non più, o non solo, per
assicurare la tutela risarcitoria a situazioni di diritto soggettivo
leso, non altrimenti tutelabili, ma per estendere la risarcibilità del
danno a vantaggio di chi, più o meno scaltramente, decida di dare sfogo
alla propria intolleranza. Questa valutazione, rimessa al Giudice del
singolo caso, è tanto più necessaria dove si ponga mente al fatto che,
nella nostra società caratterizzata da una qualità della vita in
continuo miglioramento, da rapporti sociali ed opportunità non solo
lavorative, ma soprattutto ricreative sempre più intense ed alla portata
di tutti, la nuova figura di danno esistenziale può rappresentare al
tempo stesso la grande opportunità di tutela delle più svariate
situazione di diritto soggettivo leso, ma non di meno una pericolosa
apertura verso forme di abuso del diritto, di istigazione alla
intolleranza ed alla litigiosità, fomentate dalla speranza di poter
trarre vantaggio da ogni scorrettezza o errore altrui.
Pur nel condiviso sforzo di garantire il valore uomo, in ogni sua
apprezzabile estrinsecazione, l’interprete del diritto, per fuggire alla
tentazione di trasformare in situazioni di diritto soggettivo leso,
anche quelle piccole o temporanee privazioni che sono ineliminabili
nella convivenza sociale, deve rimanere aderente al dettato
Costituzionale ed accertare in modo rigoroso, nel singolo caso, quando
il comportamento illecito del terzo ha davvero menomato o compresso in
modo apprezzabile i diritti inviolabili della persona, o quando di
contro la scorrettezza altrui ha arrecato al danneggiato una privazione
che non è giunta a pregiudicare i valori tutelati dall’art. 2 della
Carta Costituzionale.
Passando all’esame del caso di specie, si osserva:
a) quanto alla asserita insalubrità dell’ambiente in cui gli attori
sarebbero stati costretti a vivere.
Francesco e Grazia non hanno fornito alcuna prova del fatto che il getto
di alcol - senz’altro nocivo per i cani sui quali veniva direttamente
spruzzato -, ha arrecato loro un pregiudizio tale che, pur non
sostanziandosi in una lesione psico-fisica, accertabile con criterio
medico -legale non di meno ha pregiudicato in modo apprezzabile la solo
esistenza e la libera estrinsecazione della loro personalità. In
mancanza di una prova specifica sul punto, e considerata la comune
esperienza, deve ritenersi che l’odore di alcol nel giardino di casa,
per quanto sgradevole, non sia sufficiente a determinare alcuna
compressione dei diritti della personalità né in relazione ai rapporti
sociali, né in relazione all’ambiente.
b) Quanto alla impossibilità di allontanarsi di casa per i fine
settimana nel periodo settembre 1999 - maggio 2000.
I testi Mario e Patrizia hanno riferito che i coniugi erano soliti
trascorre il fine settimana fuori casa mentre tra il settembre 1999 ed
il maggio 2000 non avevano mai lasciato la loro abitazione. Anna invece
ha riferito che gli attori non sono soliti andare via durante l’inverno
ma solo per le ferie estive.
La contraddittorietà delle risultanze testimoniali e la genericità delle
risposte date dai testi, non hanno consentito di accertare se e quanto
spesso i coniugi erano soliti trascorrere dei fine settimana fuori casa
anche nel periodo invernale. In mancanza di una prova specifica sul
punto deve ritenersi che il trascorrere fuori i weekends non fosse una
abitudine talmente consolidata ed imprescindibile per la loro esistenza
per cui l’averci dovuto rinunciare ha loro creato un forte disagio
esistenziale ed una compressione della loro personalità nel suo abituale
modo di estrinsecarsi. Sembra piuttosto doversi ritenere che la
situazione oggettiva di conflitto con la Lucia abbia suggerito agli
attori di non allontanarsi da casa, per tutelare la salute dei due
rottwailer, sottoponendosi ad un sacrificio senz’altro fastidioso ma non
addirittura pregiudizievole per la loro esistenza.
c) Per quanto riguarda i rumori prodotti al mattino dei giorni festivi.
Si possono ripetere a tale proposito le considerazioni già svolte al
punto precedente. I testi infatti si sono limitati a dire di aver udito
rumori molesti al mattino presto dei giorni festivi senza riferire però
per quante settimane o mesi essi si sono ripetuti, non consentendo al
Giudice di valutare se per la loro durata essi hanno pregiudicato in
modo apprezzabile la tranquillità dei coniugi, compromettendo
sensibilmente la estrinsecazione della loro personalità.
La domanda di risarcimento per danno esistenziale va dunque respinta.
Le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare sono
poste a carico della convenuta soccombente. Liquidazione come da
dispositivo.
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