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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. Marina Piaggio,
Andrea Piaggio, Giulio Piaggio e Paolo Piaggio – in proprio e quali
eredi della sig.ra Cosetta Piaggio Soliani, convenivano in giudizio
nanti questo Tribunale il prof. Silvano Accardo, per sentir affermare
giudizialmente la responsabilita' professionale di quest’ultimo e la sua
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in lire
137 milioni circa, per i costi sostenuti per il soggiorno e le cure alla
Clinica Montallegro ove la sig.ra Soliani venne ricoverata dal 3 aprile
1989 sino alla morte avvenuta il 31 luglio 1990) nonche' dei danni non
patrimoniali da liquidarsi in conformita' alle tabelle in uso presso il
Tribunale.
Assumevano gli attori che la madre, accusando disturbi e dolori ossei,
nel 1985 si rivolse alle cure del Prof. Accardo il quale diagnostico'
un’artrite reumatoide e, successivamente, un’osteoporosi diffusa
sottoponendola alle terapie conseguenti a tele diagnosi.
Non avendo tali cure sortito effetto, il convenuto fece sottoporre la
paziente ad una serie di accertamenti radiografici il primo dei quali in
data 11 dicembre 1986, e i successivi in data 6-11 dicembre 1987, il 23
marzo 1988 ed il 10 marzo 1989.
L’esito di tali accertamenti non indusse il medico a modificare o
riesaminare la diagnosi predetta.
Solo nel marzo 1989 il prof. Accardo consiglio' alla paziente di
sottoporsi ad una visita neurologica al fine di verificare se i
perduranti disturbi potessero essere di origine nervosa.
Il neurologo escluse con certezza qualsiasi patologia neurologica; per
altro, nel corso della visita, una modesta pressione esercitata dal
medico sulla gamba sinistra, provoco' alla paziente la frattura del
femore; cio' richiese l’immediato ricovero della sig. Soliani alla
Clinica Montallegro.
Sostenevano ancora gli attori che alla paziente – visitata da vari
specialisti – venne immediatamente diagnosticata, e dedotta dal semplice
esame dei reperti radiografici di cui il prof. Accardo aveva preso
visione nel 1986 e nel 1987, una forma tumorale alle ossa in
avanzatissimo stato patologico, causata da metastasi di un carcinoma al
seno presente da anni.
Il 17 aprile 1989, il tumore al seno venne chirurgicamente asportato e,
successivamente, la paziente venne sottoposta a chemioterapia
antiblastica, rivelatasi inefficace per l’avanzato stato delle
metastasi.
La morte giunse il 31/7/1990 dopo un periodo di gravi e crescenti
sofferenze.
Il convenuto si costituiva contestando in toto la responsabilita'
professionale ascrittagli chiedeva la totale reiezione delle avverse
domande.
L’istruttoria si articolava essenzialmente sulla produzione di vari
documenti e sul licenziamento di due CTU affidate, la prima al prof.
Leopoldo Basile – Ordinario di Medicina Legale a Milano - e la seconda,
previa rimessione in istruttoria, al Dr. Enzo Galligioni, primario
oncologo dell’ospedale di Trento.
Sulle conclusioni in epigrafe la causa veniva assegnata nuovamente a
sentenza.
Motivi della decisione
Anche questo e' un altro “caso” emblematico del fatto che in settori
eminentemente specialistici della medicina - cosi' come in campo
giuridico, del resto, e forse in ogni materia - si puo' sostenere tutto
ed il contrario di tutto.
E il giudice – (im)peritus peritorum – deve trovare una soluzione (habent
sua sidera lites) - coniugando al meglio precetti giuridici ed
elementari esigenze etiche, che, sul piano del dover essere, impongono,
anche, di connotare la sentenza di, almeno dignitosi, elementi di
giustizia sostanziale.
Nel nostro caso abbiamo vari CT di parte – eminenti professionisti – che
sostengono tesi diametralmente opposte. Il che, se rientra nella
dialettica processuale, non agevola certo il compito del giudicante
nella ricerca di quella “verita' processuale”che, in definitiva, e' la
sola “a contare” sul piano delle conseguenze giuridiche.
Vi sono, poi, due perizie d’ufficio le quali – ancorche' estremamente
contestate dal CT del convenuto – consentono allo scrivente di
pervenire, pur con una certa sofferenza, ad una decisione.
Il primo punto da affrontare e' quello della mancata tempestivita' della
diagnosi tumorale.
Al riguardo il CTU, prof. Basile, pare smentire, certo con molto garbo
ma, decisamente che si sia trattato di “una sfortunata coincidenza di
eventi (che) possano aver contribuito a ritardare la diagnosi” come
sostenuto dal CT di parte prof. Boccardo. Il citato perito d’ufficio,
infatti, osserva che “…fino al 1987 non vi erano palesi motivi di
sospetto. E’ in seguito - quando si sono constatati la molteplicita'
delle lesioni fratturative vertebrali e costali, la disomogeneita'
strutturale, la produzione di queste fratture non correlate a traumi…il
carattere francamente patologico del quadro – che una localizzazione
secondaria neoplastica poteva, e forse doveva, essere intuita.”
Poi, indirettamente affrontando e superando alcuni argomenti di difesa
del convenuto, aggiunge che “ Si puo' obiettare che dovevano i radiologi
segnalare in modo esplicito i motivi di un sospetto, ma, a prescindere
dai compiti diagnostici dei singoli, deve ammettersi che un
riconoscimento piu' precoce della natura metastatica delle lesioni
scheletriche era possibile.”
Ancor piu', diplomaticamente, esplicite sono, sul punto specifico, le
conclusioni del prof. Basile “Sulla scorta dei dati disponibili e' da
ritenere che vi fossero elementi per sospettare piu' precocemente la
natura metastatica delle alterazioni scheletriche rilevate
radiograficamente e per anticipare l’accertamento diagnostico della
patologia”.
Al normale utente del servizio sanitario - le cui condizioni economiche,
fra l’altro, gli consentono di fruire delle prestazioni di un illustre
professionista, quale, senza dubbio, e' il convenuto – vien da
chiedersi, legittimamente, se sia normale essere curati per oltre due
anni per una affezione diagnosticata come “artrite reumatoide”, e poi
come “osteoporosi diffusa”, e scoprire che – in realta' – si trattava di
una gravissima affezione tumorale, in ordine alla quale, secondo la
motivata opinione del CTU, sussistevano elementi ( id est, in primis: le
alterazioni scheletriche) sia per sospettare piu' precocemente
l’esistenza di un tumore sia “per anticipare l’accertamento diagnostico
della patologia”.
V’e' da rilevare che l’accertamento diagnostico della forma tumorale
alle ossa, in avanzatissimo stato patologico, avvenne quasi casualmente,
e cioe' solo in conseguenza di una visita neurologica prescritta alla
paziente dal convenuto, medico curante dal 1985, in occasione della
quale, il neurologo, con la semplice pressione del dito sulla gamba,
provoco' alla paziente la frattura patologica del femore, che richiese
l’immediato ricovero in clinica della sig.ra Soliani.
In tale occasione i sanitari intervenuti diagnosticarono immediatamente
una forma tumorale alle ossa in avanzatissimo stato patologico.
Al riguardo va evidenziato che la circostanza che la diagnosi venne
subito, al ricovero, dedotta dall’esame dei reperti radiografici - di
cui il prof. Accardo aveva ben avuto visione fra il 1986 e la fine del
1987 - non e' stata smentita ma appare sostanzialmente e pienamente
confermata dal CTU Prof. Basile.
La conseguenza di tutto quanto sopra esposto e' che – per quanto qui
interessa – al convenuto va, necessariamente, ascritto un comportamento
colpevole, per negligenza ed imperizia, in senso tecnico-giuridico
naturalmente, circa la mancata e/o tempestiva diagnosi dell’affezione
tumorale di cui era affetta la paziente, pur sussistendo – come afferma
il CTU - diversi e seri elementi sia per il sospetto sia per anticipare
la diagnosi, come gia' visto.
Non puo' essere trascurato, infatti, dal giudicante che il convenuto non
era un medico generico ne' un principiante ma un professore esperto e di
chiara fama, di tal che il livello di diligenza e di perizia -
giuridicamente richiesto per la valutazione della qualita' delle
prestazioni dovute al paziente – va necessariamente collocato ad un
livello superiore alla media,.un po’ come avviene per gli onorari.
oooo
Arriviamo alla successiva “quaestio” che attiene al fatto se una
diagnosi tempestiva e/o precoce del tumore – supportata da tutte le cure
adeguate per l’epoca – avrebbe prolungato o meno la sopravvivenza della
paziente.
Al riguardo, incidentalmente, va ricordato che la sig.ra Soliani venne
ricoverata alla Clinica Montallegro il 3/04/1989 e che ivi decedette il
31/7/1990.
Piu' precisamente, ancora, occorre chiedersi – come anche precisato dal
prof. Boccardo, CT del convenuto – “se e quanto il ritardo con cui dette
terapie sono state applicate possa avere influito negativamente sul
decorso clinico della malattia”.
Il CTU, dr. Galligioni – richiesto di esprimere il proprio parere sul
punto specifico ora in discussione - esordisce puntualizzando che “il
carcinoma della mammella metastatizzato e' per definizione una malattia
cronica che non puo' guarire” ma aggiunge “ tuttavia, anche quando
metastatica, questa malattia e' responsiva ad una grande varieta' di
approcci terapeutici, che hanno la capacita' di arrestare o far
regredire il tumore, per tempi piu' o meno lunghi e/o di far regredire o
alleviare i sintomi, pur in assenza di una possibilita' di guarigione”.
Il convincimento del giudicante e' che l’affermazione – oltre che
supportata da pertinenti riferimenti statistici ,tratti dalla
letteratura specialistica – derivi, principalmente, dall’esperienza
diretta del CTU, dalla sua quotidiana fatica in ospedale, sul campo, nel
reparto oncologico, a diretto contatti con i malati.
Ed e' proprio tale circostanza che la rende maggiormente convincente e
condivisibile, poiche' – a sommesso avviso dello scrivente, consente – e
con il solo buon senso comune e senza forzature – di superare, in
relazione al caso concreto, ogni sterile dissertazione accademica sulla
attendibilita', molto teorica, dei dati statistici hinc et inde rilevati
e citati.
Del resto, a ben vedere, anche le critiche del prof. Boccardo alla CTU
del Dr. Galligioni – certamente dotte, minuziose, con i riferimenti
scientifici aggiornati, severe ed anche un po’, ex- cathedra, polemiche,
a dir poco – finiscono, tuttavia, per ammettere, con stupore dello
scrivente che ”certamente non si puo' escludere che una diagnosi piu'
tempestiva ed il ricorso anticipato alle terapie antineoplastiche e di
supporto avrebbe potuto prolungare di qualche mese la sopravvivenza e
controllare per periodi piu' protratti i sintomi.”
Ma, subito, e per bilanciare l’affermazione forse troppo condiscendente
alle tesi del CTU, aggiunge “Tuttavia, questa evenienza e' tutt’altro
che probabile.”
E poi, immediatamente di seguito, enuncia che “ d’altra parte il ricorso
piu' tardivo ai trattamenti oncologici non fu certamente deliberato ( e
qui, seguendo lo stile della relazione, ci vorrebbe davvero un punto
esclamativo, anzi anche due…come glossa del lettore) ma ahime' la logica
conseguenza del ritardo con cui fu posta la diagnosi”.
Il ritardo – come gia' ricordato - viene ascritto dal piu' volte citato
prof. Boccardo, non a negligenza del convenuto ma, ad una “sfortunata
coincidenza di eventi” di cui, come gia' visto, il primo CTU, prof.
Basile, ha chiaramente disatteso la valenza, a partire, quanto meno,
dalla fine del 1987.
Per concludere la doverosa disamina degli opposti elaborati peritali,
perche' e' su questi che si “gioca la partita”, per cosi' dire, il
giudicante, di questo grado del giudizio, non condivide affatto
l’opinione del CT di parte convenuta, il quale ha ritenuto generiche le
argomentazioni del CTU e prudenti le sue conclusioni.
Una sommessa valutazione in proposito e' che la “prudenza” nelle
conclusioni – in relazione al nostro “delicato” caso – parrebbe quasi
doverosa e sarebbe, decisamente, da apprezzare. Inoltre puo' solo
evidenziare - da parte del CTU - onesta' intellettuale, autentica
modestia senza presupponenza ed anco rispetto, senza iattanza,
dell’altrui opinione.
Quanto alle argomentazioni, poi, per la modestia intellettuale dello
scrivente, non sembrano per nulla generiche perche' affrontano
direttamente, senza cavilli e devianti arzigogoli, il “cuore” del
problema e la “sostanza” del quesito.
Del resto tutte le argomentazioni del primario dr. Galligioni sono poi
dello stesso “spessore” scientifico di quelle del prof. Rosso – primario
della divisione di oncologia medica dell’Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro – sulle quali ci dovremo, in seguito, soffermare
brevemente, puntualizzando sin d’ora, che il supplemento di CTU si e'
reso necessario proprio per quanto emerso dal vivace “dibattito”-
termine assai eufemistico, in questo caso – fra il prof.Rosso ed il
Prof. Basile.
Dovendo, ora, fare un po’ di sintesi delle posizioni, se il giudicante
ha bene inteso, le conclusioni ,cui perviene il CT del convenuto, prof.
Boccardo, sarebbero, in sostanza, le seguenti:
- il convenuto non e' reponsabile dell’errore e/o del ritardo
diagnostico perche' dovuto ad una “sfortunata coincidenza di eventi”;
- nessuno puo' dire - essendo ancora indimostrato scientificamente - se
la paziente sarebbe vissuta piu' a lungo, grazie ad una diagnosi piu'
tempestiva e per effetto dei trattamenti disponibili ai tempi
dell’accaduto;
- il decorso temporale della malattia che ha afflitto la sig.ra Soliani
(5 anni) non si e' in realta' discostato dalla media di sopravvivenza
osservabile nella maggioranza delle pazienti nelle sue condizioni;
- dal dicembre 1987 il ricorso alle terapie oncologiche e di supporto
non avrebbe potuto dare nessuna garanzia sulla durata della vita ne' di
prevenire la maggior parte delle complicanze ossee che hanno
maggiormente pesato sulla qualita' della vita della paziente;
- la cura si sarebbe, comunque, protratta ancor piu' a lungo di quanto
non sia realmente accaduto….
V’e' da dire che anche il primo CTU, prof. Basile - sia pure in termini
meno perentori e dopo aver evidenziato, in modo chiaro, che sussistevano
le condizioni “per anticipare l’accertamento diagnostico della
patologia” – perviene, comunque, alla conclusione che “non puo'
affermarsi che una diagnosi piu' precoce e l’attuazione anticipata di
cure avrebbero effettivamente prolungato la sopravvivenza”.
Il prof. Rosso, che certamente non si espone ad essere censurato dal
Collega per la sua prudenza nelle conclusioni, procede per linee dirette
e, con convinzione e passione, scrive “ le conclusioni del prof. Basile
si possono tradurre nel concetto che l’oncologia degli anni ’80 non ha
nessuna rilevanza sul piano terapeutico. Se questo e' vero per quanto
riguarda l’ineluttabilita' della prognosi infausta del carcinoma
mammario metastatico, e' altrettanto vero che i tempi ed i modi in cui
tale prognosi si realizza possono essere sostanzialmente differenti e
quindi il carico di sofferenza per le pazienti, di disagio per i
familiari, di costo economico puo' essere sostanzialmente diverso.
L’impiego tempestivo di modalita' terapeutiche specifiche in una
strategia di trattamento ragionata, e modulata sulle situazioni cliniche
che progressivamente si sarebbero presentate (trattamento sistemico
ormonoterapico e chemioterapico per la malattia nel suo complesso,
radioterapia e chirurgia per singoli problemi specifici di
sintomatologia algica o rischio di frattura, terapie di supporto)
sicuramente avrebbe comportato quanto segue:
1) qualita' di vita sostanzialmente migliore;
2) maggiore aspettativa di vita;
3) miglior controllo della sintomatologia dolorosa;
4) molto probabile assenza di complicazioni gravi ed urgenti;
5) riduzione delle spese per assistenza medica e paramedica,
6) evitato lunghe terapie prescritte per la diagnosi errata, terapie
inutili e potenzialmente dannose.”
L’eminente Professore, CT degli attori, non si ferma alle suesposte
considerazioni – che, a questo punto va detto chiaramente, lo scrivente
condivide per la gran parte, e non perche' suggestive ma perche' non
“tracheggiano” sulle statistiche ma si fondano sull’ esperienza
scientifica ed, anche, sul comune buon senso, che non guasta – e
prosegue “le statistiche valgono per i grandi numeri, ma non hanno
nessuna rilevanza per il caso particolare” che e', appunto quello,
assolutamente individuale della sig.ra Soliani.
Poi, cogliendo qua e la', si legge che“ e' ravvisabile responsabilita'
professionale in ordine al riconoscimento, piu' precoce e tempestivo (18
mesi prima!) di un tumore metastatizzato” e, successivamente, ormai
coinvolto e costretto nella polemica, dice “il prof. Boccardo continua
con citazioni statistiche dotte ma fini a se stesse:(riporta la
citazione) “d’altra parte, la sopravvivenza osservata dopo la riduzione
della frattura (circa 14 mesi) e' risultata del tutto comparabile alla
sopravvivenza osservata dopo la frattura di un osso lungo di Coleman e
Rubens (durata mediana 12 mesi, range 0-66 mesi)”; perche' – si chiede
ponendosi nella nostra prospettiva, di non addetti ai lavori ma pur
sempre di medio comprendonio e convinti ottimisti – sempre
nell’individuale della sig.ra Piaggio Soliani, dobbiamo dare per
scontato che 14 mesi vanno bene e non avrebbero dovuto andar bene i 66
mesi?”.
L’accurata disamina dell’assunto avversario e l’evidente coinvolgimento
nel caso portano il prof. Rosso ancora a chiedersi, provocatoriamente ed
a conclusione della polemica, “ma perche' la povera sig.ra Piaggio
Soliani doveva a tutti i costi essere cosi' maledettamente sfortunata
che – oltre ad avere un tumore maligno – ogni sorta di possibilita'
terapeutica doveva essere per lei come acqua bollita. Se esiste la
possibilita' che la terapia (o le terapie) sia di beneficio, negare
questa possibilita' o ritardarla e' negligenza e colpa professionale”.
oooo
Va da se' che nel quadro sopra delineato sussistessero tutte le
condizioni per convincere il giudicante a chiedere un ulteriore parere
scientifico, e per sgombrare subito il campo da ogni eventualita'
ascrivibile a, certo inesistenti ma teoricamente supponibili,
“inquinamenti ambientali”, concetti ormai di vibrante attualita',
l’incarico e' stato affidato al dr.Galligioni, primario oncologico
dell’ospedale di Trento, ove vive e lavora.
Gia' si e' detto, ma va ripetuto, l’elaborato peritale risulta pacato
nei toni, semplice e chiaro nella stesura, logico ed esaustivo in ordine
a tutti i quesiti – di ambito strettamente medico-specialistico -
proposti.
Il punto di partenza - il principio deontologico ed etico - risulta
essere quello indicato dal prof. Rosso, ed e' incentrato sul dovere del
medico di instaurare quanto prima possibile quelle procedure di
trattamento che, pur al di fuori di ogni certezza, possano migliorare i
sintomi della malattia, ridurre le complicanze, migliorare la qualita'
della vita e – se mai possibile – aumentare la durata della vita.
Il CTU precisa che “in tutta la comunita' scientifica oncologica e' ben
radicato il concetto che esistono terapie efficaci per il carcinoma
della mammella metastatizzato”, il quale come gia' visto, e non
contestato da nessuno, risulta essere uno dei piu' responsivi .
Illustra poi le varie terapie antitumorali – presidi terapeutici
farmacologici, radioterapici e chirurgici e di supporto – che (nella
seconda meta' degli anni 80) potevano essere utilmente impiegati per il
trattamento specifico della malattia da cui era affetta la sig.ra
Soliani e per il controllo della sintomatologia.
Pertinente al nostro caso e', al riguardo, la puntualizzazione che
“laddove questi presidi non vengano utilizzati, la malattia evolve
necessariamente; ed infatti la diagnosi di questa paziente e' stata
posta in seguito alla comparsa della frattura patologica del femore”.
Fa , anche, rilevare che “un trattamento adeguato puo' effettivamente
avere un impatto anche sulla sopravvivenza delle pazienti e non solo sul
decorso clinico”….”l’efficacia delle terapie specifiche – nelle citate
pazienti - e' un’eventualita' che si verifica nel 50-85% dei
casi”…”sebbene la prognosi sia sfavorevole, una buona parte di queste
pazienti puo' sopravvivere molti mesi o anni e richiede un atteggiamento
terapeutico attivo”.
Di particolare interesse – per il giudicante – sono le conclusioni cui
il CTU perviene, e che devono essere trascritte per esteso:
”Nel caso specifico..non esiste alcun elemento per escludere che la
paziente potesse beneficiare di tale terapie, sia in termini di risposta
clinica al tumore che di riduzione della sintomatologia dolorosa e di
prevenzione delle complicanze.
Per quanto riguarda il problema della tempestivita' delle cure, se e'
vero che nessuno possa affermare che un ricorso tempestivo alle terapie
antitumorali e di supporto, esistenti all’epoca dei fatti, avrebbe
potuto allungare la sopravvivenza e modificare il decorso clinico dei
questa paziente, e' anche vero che nessuno lo possa escludere, perche'
questo e' quanto si verifica regolarmente in un certo numero di
pazienti.
E’ comunque assolutamente probabile che un tempestivo ricorso alle
suddette terapie avrebbe influito in maniera significativa sulla
qualita' della vita di questa paziente” .
oooo
Da tutto quanto sopra esposto il giudicante si e' convinto che – nella
fattispecie in esame - sussista la responsabilita' professionale del
convenuto in ordine:
a) alla colposa - per negligenza ed imperizia - mancata tempestivita'
della diagnosi tumorale, gia' possibile alla fine del 1987;
b) al conseguente ritardo – circa 18 mesi – in ordine alla possibilita'
di sottoporre la paziente a tutti i presidi terapeutici e di supporto
esistenti all’epoca.
Corollario di tale imputabilita' e' che la mancanza dell’impiego
tempestivo di moduli terapeutici, e di supporto, specifici ha
sicuramente inciso, pesantemente,
- sulla “qualita'”, generalmente intesa, della vita e particolarmente
- sul controllo della sintomatologia dolorosa, nonche',
anche,marginalmente,
- sulle spese per assistenza medica e paramedica.
Inoltre tutto il quadro d’insieme - pur tenendo conto dei dati
statistici e superando, con il solo buon senso comune, tutte le
disquisizioni dottrinali sulle eventualita' ipotetiche ma privilegiando,
quanto al credito e per impostazione mentale, le argomentazioni
essenzialmente fondate sulla quotidiana esperienza – porta il giudicante
a ragionevolmente presumere, anche se – va detto - notevoli dubbi ancora
sussistono, che, nello specifico caso in questione, l’incidenza della
mancata tempestivita' di cure adeguate si sia estesa sino ad una
apprezzabile riduzione della sopravvivenza.
Questo, pero' - ed e' necessario essere molto chiari sul punto - non
significa che il prof. Accardo possa considerarsi responsabile della
morte della paziente, per la semplice considerazione che tutti i periti
sono concordi nel ritenere il carcinoma alla mammella metastatizzato,
oggi, ancora inguaribile e letale.
Tale addebito di responsabilita' non appare, quindi, giuridicamente
fondato e va respinto, considerando, anche, che il nesso eziologico fra
il ritardo diagnostico e la riduzione della sopravvivenza – ancorche'
ragionevolmente intuibile, presumibile e motivata, come s’e' visto – non
puo', tuttavia, considerarsi sufficientemente provato.
oooo
Il danno
Il danno causato alla paziente, ad avviso dello scrivente, e'
essenzialmente di natura biologico-morale, derivando, come rileva la
difesa degli attori, dalle maggiori sofferenze causate alla paziente per
il “mancato tempestivo ricorso” alle opportune terapie in grado di
contrastare la proliferazione delle metastasi ossee o cumunque di
ridurre le conseguenze ed i sintomi delle lesioni scheletriche gia'
esistenti.
Forse sarebbe meglio definirlo danno esistenziale, in quanto, in questo
caso, direttamente afferente le condizioni della vita e la sfera
individuale ed intima del paziente; ed e' quindi la qualita' di vita –
nel complesso di tutti i suoi molteplici aspetti - che e' stata
oggettivamente, e di molto, compromessa e degradata dal dolore e dalla
sofferenza ingiustamente subiti.
Siamo, quindi, di fronte ad una “ingiusta lesione” alla sfera
esistenziale dell’individuo, la quale, ad avviso del giudicante, merita
– secondo la piu' recente dottrina ed anche cogliendo i segnali di una
prudente evoluzione della giurisprudenza - giuridica considerazione e
tutela , e, quando se ne verifica una apprezzabile lesione, va
risarcita.
Ora pur accertato che sussista un danno tecnicamente risarcibile, gia'
acquisito alla sfera giuridica della defunta e trasmesso agli eredi,
iure successionis, il giudicante, nel foro interno, si chiede come sia
possibile quantificare (id est: valutare, misurare o pesare) il dolore e
la sofferenza, se non affidandosi a criteri meramente equitativi,
suscettibili di infinite incidenze da caso a caso.
Nel caso in esame, infatti, non appare, allo scrivente, utilizzabile il
ricorso alle tabelle in uso per il danno biologico e morale, sia perche'
il caso esula dal contesto delle previsioni (siamo fuori dall’omicidio
colposo e fors’anche dalle lesioni gravissime, come ipotizzano gli
attori, proprio per la citata carenza probatoria sul nesso causale) sia
perche' qui abbiamo a che fare con “qualcosa” (rectius, una figura
giuridica) che – pur avendo elementi concettuali in comune con il c.d.
danno biologico e morale - non coincide proprio esattamente con le
lesioni ovvero con il pretium doloris, generalmente inteso come
conseguente al reato.
Non poche perplessita' sussistono, per il giudicante, in ordine alla
domanda afferente al danno patrimoniale lamentato dagli attori, e cioe'
di rimborso delle spese di degenza della sig.ra Piaggio Soliani presso
la Clinica Montallegro ove la paziente resto' dal 3/4/89 sino al
31/7/1990.
Il dubbio attiene, ancora, al nesso eziologico fra il comportamento
omissivo della diagnosi tempestiva e delle cure adeguate, da un lato, e,
dall’altro, la necessita' del ricovero in casa di cura – privata – per
un cosi' lungo periodo.
Al riguardo il CTU prof. Basile appare deciso nel sostenere che “la
Soliani sarebbe stata ugualmente ricoverata in casa di cura e li' curata
sino alla morte, considerato che l’assistenza continua e definitiva in
quel luogo…non puo' ritenersi dovuta al ritardo nella diagnosi, ma alle
esigenze proprie del male” ed ancora ribadisce che “…con un accertamento
piu' precoce…si sarebbe anticipato il ricovero e prolungata la degenza”.
Il Dr. Galligioni, invece, pare dell’avviso che la tempestiva adozione
di rimedi terapeutici specifici avrebbe con ogni probabilita' “tenuto
sotto controllo” le lesioni ossee indotte dalle metastasi, evitando –
forse – una lunga degenza ospedaliera.
Per l’appassionata ed indomita difesa del convenuto si sarebbe, invece,
trattato di un “parcheggio” a lungo termine da scriversi –
presumibilmente - ad un comportamento egoistico dei familiari.
Quid iuris?
Lo scrivente e' dell’avviso che, in una qualche misura, la tardiva
diagnosi potrebbe essere, anche, responsabile della lungo degenza
ospedaliera (rectius, in Clinica) ma che l’integrale rimborso delle
spese di degenza in una clinica privata, non possa essere, in tali
termini, riconosciuto, potendo, tuttavia, trovare un parziale
riconoscimento nel complesso della valutazione equitativa del danno.
Infatti – al di la' delle facili e scontate deduzioni, non sempre
esatte, sulla “qualita'” del servizio pubblico – non appare del tutto
provata la specifica “necessita'” del ricovero in Clinica Privata, avuto
riguardo alla possibilita' di usufruire - con innegabile maggior
disagio, certamente, a prescindere, pero', dall’efficienza terapeutica -
del Servizio Sanitario Nazionale.
Il danno de quo, in tutte le possibili accezioni, viene quantificato
dallo scrivente con criteri equitatitivi, avuto riguardo al complesso di
tutti gli elementi emersi in causa, nel complessivo ammontare di Euro
35.000,00.
La cifra – certamente, forse, solo simbolica ed inappagante, ma - e'
riferita prevalentemente a sanzionare una evidente responsabilita'
professionale da cui e' direttamente derivato alla paziente il danno
esistenziale, nei termini sopra citati.
La somma e' comprensiva del parziale riconoscimento delle spese di
degenza.
Le spese processuali - liquidate come in dispositivo - possono essere
compensate per la meta' .
P.Q.M.
Il GOA, in funzione di Giudice Unico – contrariis reiectis –
Dichiara
per quanto esposto in parte motiva – sussistente, nella fattispecie in
esame, la responsabilita' professionale del convenuto prof. Silvano
Accardo e conseguentemente
condanna
il convenuto, al pagamento in favore degli attori ed a titolo
risarcitorio, della somma complessiva di Euro 35.000,00
(trentacinquemila) al valore attuale, nonche' al pagamento della meta'
delle spese del giudizio che liquida, quanto alla meta', in euro 300,00
per spese ed euro 4.500,00 per diritti ed onorari oltre iva e cpa.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti per meta'
ciascuna. |