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Codice Civile

TITOLO II

PUBBLICO MINISTERO

Art. 50 Azione penale *

Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale *

Art. 52 Astensione *

Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione *

Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri *

Art. 54 bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero *

Art. 54 ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalitý organizzata *

 

TITOLO II

PUBBLICO MINISTERO

 

Art. 50 Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l`azione penale (112 Cost., 405) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411, 415).

2. Quando non Ë necessaria la querela (336), la richiesta (342), l`istanza (341) o l`autorizzazione a procedere (343), l`azione penale Ë esercitata di ufficio.

3. L`esercizio dell`azione penale puÚ essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344; ).

 

Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate ( disp. di att.c.p.p.3):

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (570-3).

2. Nei casi di avocazione (53-3, 372, 412), le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall`art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia .

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I (655, 678-3).

3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attivitý delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchÈ per i delitti previsti dall`art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello puÚ, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .

 

Art. 52 Astensione

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltý di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza (36-1 lett. h)

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell`ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto Ë sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, puÚ essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all`ufficio ugualmente competente determinato a norma dell`art. 11 .

 

Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione

1. Nell`udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell`ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato puÚ essere sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell`ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l`udienza un magistrato appartenente al suo ufficio (372).

 

Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni (51), trasmette immediatamente gli atti all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l`ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione (4 att.). Il procuratore generale, esaminati gli atti (54 ter), determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dý comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri .

 

Art. 54 bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni (54 ter), determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza dei giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dý comunicazione agli uffici interessati. All`ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1t 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

 

Art. 54 ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalitý organizzata

1. Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati nell`art. 51 comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia (371 bis); se spetta al procuratore generale presso la Corte di Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.

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