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Codice Civile

TITOLO III

POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria *

Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria *

Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria *

Art. 58 Disponibilitý della polizia giudiziaria *

Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria *

 

 

TITOLO III

POLIZIA GIUDIZIARIA

 

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326).

2. Svolge ogni indagine e attivitý disposta o delegata dall`autoritý giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

 

Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autoritý giudiziaria (58, 59):

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.);

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347).

 

Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitý;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchÈ gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualitý;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):

a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitý;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresÏ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55.

 

Art. 58 Disponibilitý della polizia giudiziaria

1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56); la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.).

2. Le attivitý di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L`autoritý giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puÚ altresÏ avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria .

 

Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6. .).

2. L`ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria Ë responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell`attivitý di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.).

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall`attivitý di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

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