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Codice Civile

TITOLO IV

IMPUTATO

Art. 60 Assunzione della qualitý di imputato *

Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato *

Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato *

Art. 63 Dichiarazioni indizianti *

Art. 64 Regole generali per l`interrogatorio *

Art. 65 Interrogatorio nel merito *

Art. 66 Verifica dell`identitý personale dell`imputato *

Art. 67 Incertezza sull`etý dell`imputato *

Art. 68 Errore sull`identitý fisica dell`imputato *

Art. 69 Morte dell`imputato *

Art. 70 Accertamenti sulla capacitý dell`imputato *

Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacitý dell`imputato *

Art. 72 Revoca dell`ordinanza di sospensione *

Art. 73 Provvedimenti cautelari *

 

TITOLO IV

IMPUTATO

 

Art. 60 Assunzione della qualitý di imputato

1. Assume la qualitý di imputato (61) la persona alla quale Ë attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena a norma dell`art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta * a giudizio emesso a norma dell`art. 555 e nel giudizio direttissimo (449, 556) .

2. La qualitý di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia pi˜ soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di condanna (533) o sia divenuto esecutivo (461) il decreto penale di condanna.

3. La qualitý di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (434) e qualora sia disposta la revisione (629 s.) del processo.

 * Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato

1. I diritti e le garanzie dell`imputato (60) si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all`imputato, salvo che sia diversamente stabilito .

 

Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato

1. Le dichiarazioni comunque rese (64-66, 228, 294, 350, 364, 374, 388, 391, 421, 422, 494, 503) nel corso del procedimento dall`imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza (191).

 

Art. 63 Dichiarazioni indizianti

1. Se davanti all`autoritý giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reitý a suo carico, l`autoritý procedente ne interrompe l`esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191).

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall`inizio in qualitý di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191).

 

Art. 64 Regole generali per l`interrogatorio

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284-286) o se detenuta per altra causa interviene libera all`interrogatorio (350-1) salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (474).

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertý di autodeterminazione o ad alterare la capacitý di ricordare e di valutare i fatti (188).

3. Prima che abbia inizio l`interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall`art. 66 comma 1, ha facoltý di non rispondere (2104) e che, se anche non risponde, il procedimento seguirý il suo corso.

 

Art. 65 Interrogatorio nel merito

1. L`autoritý giudiziaria (294, 364, 388, 391) contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le Ë attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non puÚ derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande (4227).

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne Ë fatta menzione nel verbale (134). Nel verbale Ë fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

 

Art. 66 Verifica dell`identitý personale dell`imputato

1. Nel primo atto cui Ë presente l`imputato (60, 61), l`autoritý giudiziaria (349) lo invita a dichiarare le proprie generalitý e quant`altro puÚ valere a identificarlo (21 att.), ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalitý o le dý false (495, 496 c.p.).

2. L`impossibilitý di attribuire all`imputato le sue esatte generalitý non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell`autoritý procedente, quando sia certa l`identitý fisica della persona.

3. Le erronee generalitý attribuite all`imputato sono rettificate nelle forme previste dall`art. 130 (668).

 

Art. 67 Incertezza sull`etý dell`imputato

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi Ë ragione di ritenere che l`imputato (60, 61) sia minorenne (98 c.p., 3 min.), l`autoritý giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (8 min.).

 

Art. 68 Errore sull`identitý fisica dell`imputato

1. Se risulta l`errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129 (620, 667).

 

Art. 69 Morte dell`imputato

1. Se risulta la morte dell`imputato (150 c.p.), in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129 (411).

2. La sentenza non impedisce l`esercizio dell`azione penale (405) per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell`imputato Ë stata erroneamente dichiarata.

 

Art. 70 Accertamenti sulla capacitý dell`imputato

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ( 129, 529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi Ë ragione di ritenere che, per infermitý mentale sopravvenuta al fatto (Ïsopravvenuta al fatto" Ë stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale). l`imputato non Ë in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio (190-2) perizia (220).

2. Durante il tempo occorrente per l`espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell`imputato, e, quando vi Ë pericolo nel ritardo (467), ogni altra prova richiesta dalle parti (190-1).

3. Se la necessitý di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia Ë disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste per l`incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi Ë pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi previsti dall`art. 392.

 

Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacitý dell`imputato

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall`art. 70, risulta che lo stato mentale dell`imputato Ë tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso (18-1 lett. b)), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).

2. Con l`ordinanza di sospensione il giudice nomina all`imputato un curatore speciale (166), designando di preferenza l`eventuale rappresentante legale.

3. Contro l`ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore nonchÈ il curatore speciale nominato all`imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall`art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltý di assistere agli atti disposti sulla persona dell`imputato, nonchÈ agli atti cui questi ha facoltý di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3 .

 

Art. 72 Revoca dell`ordinanza di sospensione

1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell`ordinanza di sospensione del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l`esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell`imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso (313-2).

2. La sospensione Ë revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell`imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell`imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).

 

Art. 73 Provvedimenti cautelari

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell`imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell`ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo pi˜ rapido l`autoritý competente per l`adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell`imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L`ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autoritý indicata nel comma 1.

3. Quando Ë stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286) dell`imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall`art. 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all`informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

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