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Codice Civile

TITOLO III *

ROGATORIE INTERNAZIONALI *

Artt.723-729 *

CAPO I Rogatorie dall`estero *

723 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia *

724 Procedimento in sede giurisdizionale *

725 Esecuzione delle rogatorie *

726 Citazione di testimoni a richiesta dell`autoritý straniera *

CAPO II Rogatorie all`estero *

727 Trasmissione di rogatorie ad autoritý straniere *

728 Immunitý temporanea della persona citata *

729 Utilizzabilitý degli atti assunti per rogatoria *

 

TITOLO III

ROGATORIE INTERNAZIONALI

Artt.723-729

 

CAPO I Rogatorie dall`estero

 

723 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un`autoritý straniera per comunicazioni, notificazioni e per attivitý di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranitý, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il ministro non dý corso ana rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dý altresÏ corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalitý, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull`esito del processo e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all`autoritý giudiziaria straniera, il Ministro di Grazia e Giustizia non dý corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all`immunitý della persona citata.

4. Il Ministro ha inoltre facoltý di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocitý.

 

724 Procedimento in sede giurisdizionale

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 726, non si puÚ dare esecuzione alla rogatoria dell`autoritý straniera senza previa decisione favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia e Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello.

3. Il presidente della Corte fissa la data dell`udienza e ne dý comunicazione al procuratore generale.

4. La Corte dý esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L`esecuzione della rogatoria Ë negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell`ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l`autoritý straniera non Ë previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalitý, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull`esito del processo e non risulta che l`imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5 bis. L`esecuzione della rogatoria Ë sospesa se essa puÚ pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato .

 

725 Esecuzione delle rogatorie

1. Nell`ordinare l`esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo Codice, salva l`osservanza delle forme espressamente richieste dall`autoritý giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell`ordinamento giuridico dello Stato.

726 Citazione di testimoni a richiesta dell`autoritý straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autoritý giudiziaria straniera, Ë trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell`art. 167.

 

CAPO II Rogatorie all`estero

 

727 Trasmissione di rogatorie ad autoritý straniere

1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette nell`ambito delle rispettive attribuzioni, alle autoritý straniere per comunicazioni, notificazioni e per attivitý di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale provvede all`inoltro per via diplomatica.

2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro comunica all`autoritý giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l`avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2 (disp. di att 204).

4. Quando la rogatoria non Ë stata inoltrata dal Ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l`autoritý giudiziaria puÚ provvedere all`inoltro diretto all`agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di Grazia e Giustizia.

5. Nei casi urgenti, l`autoritý giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa Ë stata ricevuta dal Ministro di Grazia e Giustizia. Resta salva l`applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell`agente diplomatico o consolare, all`autoritý straniera.

 

728 Immunitý temporanea della persona citata

1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all`autoritý giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puÚ essere sottoposta a restrizione della libertý personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nÈ assoggettata ad altre misure restrittive della libertý personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L`immunitý prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l`imputato, avendone avuta la possibilitý, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non Ë pi˜ richiesta dall`autoritý giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

 

729 Utilizzabilitý degli atti assunti per rogatoria

1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilitý degli atti richiesti, l`autoritý giudiziaria Ë vincolata al rispetto di tali condizioni.

2. Si applica la disposizione dell`art. 191 comma 2.

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