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Codice Civile

TITOLO I *

DISPOSIZIONI GENERALI *

Artt. 187-193 *

187 Oggetto della prova *

188 Libertý morale della persona nell`assunzione della prova *

189 Prove non disciplinate dalla legge *

190 Diritto alla prova *

190 bis Requisiti della prova in casi particolari *

191 Prove illegittimamente acquisite *

192 Valutazione della prova *

193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili *

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Artt. 187-193

 

187 Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all`imputazione, alla punibilitý e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresÏ oggetto di prova i fatti dai quali dipende l`applicazione di norme processuali.

3. Se vi Ë costituzione di parte civile (76 s.), sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilitý civile derivante dal reato (74; 185 c.p.).

 

188 Libertý morale della persona nell`assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertý di autodeterminazione o ad alterare la capacitý di ricordare e di valutare i fatti (642).

 

189 Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando Ë richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puÚ assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l`accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertý morale della persona (642). Il giudice provvede all`ammissione, sentite le parti sulle modalitý di assunzione della prova.

 

190 Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190 bis, 4954) o irrilevanti (468).

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195 224, 237, 507, 508, 511, 603).

3. I provvedimenti sull`ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio (495).

 

190 bis Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell`art. 51, comma 3 bis, quando Ë richiesto l`esame di un testimone (194 s., 497 s.) o di una delle persone indicate nell`art. 210 e queste hanno giý reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (392) ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell`art. 238, l`esame Ë ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici

 

191 Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L`inutilizzabilitý Ë rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (185-4).

 

192 Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione (125-3, 606-1 lett. e) dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L`esistenza di un fatto non puÚ essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729 c.c.).

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell`art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilitý (210).

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett. b).

 

193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza

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