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Fonte: Dott. Vito Maggi, Procura della Repubblica, Napoli
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  Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. ó Codici penali militari di pace e di guerra. 1. ó Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal primo ottobre 1941 (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 febbraio 1978, n. 16, ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per líabrogazione dellíart. 1 del r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alle parole "il testo del codice (penale) militare di pace".

2. ó Un esemplare del Codice penale militare di pace e un esemplare del Codice penale militare di guerra, firmati da Noi e contrassegnati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dellíaeronautica, serviranno da originali e saranno depositati e custoditi nellíArchivio del Regno.
3. ó La pubblicazione dei predetti codici si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno díItalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LIBRO PRIMO
Dei reati militari, in generale
Titolo I
Della legge penale militare
1. Persone soggette alla legge penale militare. ó La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi [3] e a quelli considerati tali [5].
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo [7 e 292bis c.p. (1)], ai militari in congedo assoluto [8], agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati [10] e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato [14, 16-17].
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(1) V. art. 292bis, comma 2, c.p.: "Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace".

2. Denominazioni di "militari" e di "forze armate" dello Stato. ó Il presente codice comprende:
1° sotto la denominazione di militari, quelli dellíEsercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza (1), [della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dellíAfrica italiana] (2) e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari (3);
2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate (4).
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(1) Per la Guardia di Finanza v. la l. 15 dicembre 1959, n. 1089; v. sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa le ll. 17 aprile 1957, n. 260 e 3 agosto 1961, n. 833.
(2) La milizia volontaria per la sicurezza nazionale è stata sciolta con r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/b, convertito in l. 5 maggio 1949, n. 178. Il corpo di polizia dellíAfrica italiana è stato sciolto con d.lgs.lgt. 15 febbraio 1945, n. 43.
(3) Con la l. 15 dicembre 1990, n. 395, Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria il Corpo degli agenti di custodia è stato sciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2).
(4) Il Corpo delle guardie di P.S. è stato smilitarizzato con la l. 1° aprile 1981, n. 121.

3. Militari in servizio alle armi. ó Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:
1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano allíAutorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi (1).
Líassenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per custodia cautelare (2), o per altro analogo motivo, non esclude líapplicazione della legge penale militare.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento síintende la comunicazione personale di questo allíinteressato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito, nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.
(2) Líespressione del testo originario "detenzione preventiva" è stata sostituita da "custodia cautelare" dallíart. 1, della l. 28 luglio 1984, n. 398.

4. Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. ó (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato per lo scioglimento della M.V.S.N. (r.d. 6 dicembre 1943, n. 16/b convertito nella l. 5 maggio 1949, n. 178).

5. Militari considerati in servizio alle armi. ó Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:
1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dallíimpiego, o che comunque, aí termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

6. Militari richiamati in servizio alle armi. ó Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dellíarticolo 3.
7. Militari in congedo non considerati in servizio alle armi. (1) ó Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione allíalto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nellíart. 98 (istigazione od offerta), quando líistigazione o líofferta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89bis.
Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;
2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione díinfermità); nellíart. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nellíart. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 (2).
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(1) Così sostituito dallíart. 1, l. 23 marzo 1956, n. 167.
(2) V. ora artt. 124, 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito, nella Marina e nellíAeronautica.

8. Cessazione dellíappartenenza alle forze armate dello Stato. ó Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato (1):
1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto (2).
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(1) V. l'art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 20 dicembre 1989, n. 556, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dellíart. 8 n. 2 c.p.m.p., nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento.

9. Ufficiali di complemento di prima nomina. ó Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
10. Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati. ó La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali (1);
2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di custodia cautelare (2) in un carcere militare.
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(1) Sullíassoggettamento alla giurisdizione penale militare dei cappellani militari, v. art. 24, l. 1° giugno 1961, n. 512. Per il personale iscritto nei vari ruoli della Associazione della Croce Rossa italiana, v. art. 7, r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034; art. 5, d.l. 12 febbraio 1930, n. 84; art. 29, r.d. 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con l. 25 luglio 1941, n. 883. Per il personale iscritto nei ruoli dellíAssociazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, v. art. 4, l. 4 gennaio 1938, n. 23. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v. art. 18, l. 13 maggio 1961, n. 469.
(2) V. nota sub art. 3.

11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate. ó La legge penale militare si applica:
1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice [252 a 259; 128 c.p.m.g.];
2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino allíatto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dellíaeromobile, fino allo scioglimento dellíequipaggio.
Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.


 
12. Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate. ó Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde líassimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nellíordine díimbarco.

13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato. ó Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
14. Estranei alle forze armate dello Stato. ó Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare [117 c.p.].
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge [166], alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dellíarticolo 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 luglio 1976, n. 196 (v. sub art. 264), ha affermato con un "obiter dictum" che il non militare che in concorso formale, compie reati militari e non militari "consuma soltanto più reati comuni, essendo escluso dallíart. 103 comma 3, che possa essere soggetto attivo di reati militari". Citiamo questo Ö incidente della Corte per scrupolo di completezza, trattandosi quasi certamente di una svista.
Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 29, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182, in riferimento agli artt. 3, 21 e 52, cpv., Cost. e dellíart. 266 c.p., in riferimento allíart. 21, comma 1, Cost..
Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 30, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dellíintero codice penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 in riferimento agli artt. 52, ultimo comma e 103, ultimo comma, Cost. e dellíart. 14 in riferimento allíart. 25, comma 1, Cost..
Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 14, in riferimento allíart. 3 Cost..

15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso. ó La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.
16. Nullità dellíarruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi. ó La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dellíarruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi [65].
17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito. (1) ó La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali [47 n. 5].
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(1) Art. 9, l. 7 maggio 1981, n. 180.

18. Reati commessi in territorio estero. (1) ó Fuori dei casi preveduti dallíarticolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente aí termini dellíarticolo 260 [47 n. 5].
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(1) Art. 9, l. 7 maggio 1981, n. 180.

19. Materie regolate da altre leggi penali militari. ó Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti [16 c.p.; 47 c.p.m.g.].
20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace. ó La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace [5 c.p.m.g. e 11 r.d. 1415/1938].
21. Delitti comuni commessi da militari. ó (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dallíart. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167.

Titolo II
Delle pene militari
Capo I
Delle specie di pene militari,
in generale.
22. Pene militari principali: specie. ó Le pene militari principali sono:
1° la morte (1);
2° la reclusione militare.
La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dellíergastolo e della reclusione.
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(1) La pena di morte, per il tempo di pace, è stata abolita nel codice penale dallíart. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che così dispone:
"Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dellíergastolo".
Allíultimo comma lo stesso articolo stabilisce.
"Nulla è innovato alle disposizioni dei codici penali militari e del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159".
Con líentrata in vigore della Costituzione líart. 27, ult. comma, prevede che:
"Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".
Líart. 1 del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21, dispone che:
"Le disposizioni dei commi primo e secondo dellíart. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".
Con legge ordinaria (l. 13 ottobre 1994, n. 589) la pena di morte è stata abolita per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra.
La stessa legge ha abrogato "tutte le disposizioni" del c.p.m.g. e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.

23. Denominazione e classificazione della reclusione militare. ó Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dellíarticolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.
24. Pene militari accessorie: specie. ó Le pene militari accessorie sono:
1° la degradazione [28];
2° la rimozione [29];
3° la sospensione dallíimpiego [30];
4° la sospensione dal grado [31];
5° la pubblicazione della sentenza di condanna [32] (1).
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(1) V. art. 166 c.p. come sostituito dallíart. 4, l. 7 febbraio 1990, n. 19:
"La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per líapplicazione di misure di prevenzione, né díimpedimento allíaccesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa".

Capo II
Delle pene militari principali,
in particolare.
25. Pena di morte. (1) ó La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.
La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.
Le norme per líesecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa síintende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.
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(1) Art. 27, ultimo comma, Cost.
Art. 1, d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224:
"Per i delitti preveduti nel codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dellíergastolo".
Art. 1, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21:
"Le disposizioni dei commi primo e secondo dellíart. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".

26. Reclusione militare. ó La pena della reclusione militare si estende da un mese (1) a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con líobbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare. Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.
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(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 8 giugno 1987, n. 220, ha dichiarato manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 26, comma 1, nella parte in cui stabilisce in un mese il limite minimo della pena della reclusione militare, con riferimento allíart. 3 Cost.

27. Sostituzione della reclusione militare alla reclusione. ó Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata (1), quando la condanna non importa la degradazione [407].
Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 1989, n. 409, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 27 c.p.m.p., sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 1993, n. 358, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nellíart. 8, comma 2, l. 15 dicembre 1972, n. 772.

Capo III
Delle pene militari accessorie,
in particolare.
28. Degradazione. ó La degradazione [34 e 411] si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:
1° della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;
2° delle decorazioni, [delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato] (1).
La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.
La condanna allíergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.
Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.
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(1) Il periodo tra parentesi è costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro, in riferimento allíart. 36 Cost., limitatamente alla parte in base alla quale la degradazione priva il condannato delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato (Corte Cost., sent. 3 luglio 1967, n. 78).

29. Rimozione. ó La rimozione [34 e 411] si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore allíultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.
La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:
1) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni;
2) per gli altri militari, [quando è inflitta per durata superiore a un anno] (1)(2).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 166 c.p., con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con sentenza 1° giugno 1993, n. 258, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 29 c.p.m.p., nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 26 maggio 1994, n. 201, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 29 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 11 dicembre 1997, n. 383, ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono líautomatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; b) manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore allíultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento allíart. 3 della Costituzione.

30. Sospensione dallíimpiego. ó La sospensione dallíimpiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dellíimpiego.
Fuori dei casi preveduti dallíarticolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dallíimpiego durante líespiazione della pena (1)(2).
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(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza del 13 aprile 1994, n. 137, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione.
(2) V. sub art. 29 nota (2), ultimo periodo, lett. (b.

31. Sospensione dal grado. ó La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare [34 e 411].
Fuori dei casi preveduti dallíarticolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante líespiazione della pena (1)(2).
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(1) V. nota sub art. 30
(2) V. sub art. 29 nota (2), ultimo periodo, lett. (b.

32. Pubblicazione della sentenza di condanna. ó La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dellíergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.
Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

33. Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune. ó La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
1° la degradazione, se trattasi di condanna [alla pena di morte] (1) o alla pena dellíergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;
3° la rimozione, ovvero la sospensione dallíimpiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare aí termini degli articoli 63 e 64.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.
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(1) V. nota sub art. 22.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre 1996, n. 363, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 33 del codice penale militare di pace, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

34. Decorrenza delle pene militari accessorie. ó Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [411; 20 c.p.; 648, 650 e 662 c.p.p.].
Le pene della sospensione dallíimpiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio líesecuzione della pena principale.

35. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione. ó Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato allíergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica [29 e 32 c.p.].
36. Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio. ó In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dellíarticolo 31 del codice penale.

Titolo III
Del reato militare
Capo I
Del reato consumato e tentato.
37. Reato militare. ó Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare [103, ult. comma, Cost.].
È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.
I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nellíarticolo 22, sono delitti [17 e 39 c.p.] (1)(2).
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(1) V. Corte Cost., sent. 11 giugno 1980, n. 81, che ha dichiarato non fondata, con riferimento allíart. 103, ult. comma, Cost., una questione di legittimità degli artt. 37, comma 1, e 264 c.p.m.p.
Con sentenza 23 aprile 1986, n. 113 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 25, comma 1, e 103, comma 3, della Costituzione, per difetto di rilevanza.
La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1995, n. 298, ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3, 25, comma 1, 97, comma 1, e 103, comma 3, della Cost.; b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate le prime tre in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, e líultima in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 4 marzo 1996, n. 67, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 37 del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

38. Trasgressione disciplinare. ó Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge (1) ovvero dai regolamenti militari (2) approvati con decreto del Presidente della Repubblica, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.
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(1) Legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare.
(2) D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, Regolamento di disciplina militare.

39. Ignoranza dei doveri militari. ó Il militare non può invocare a propria scusa líignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare [5 c.p.] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 8 giugno 1987, n. 221, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, commi 1 e 2 e 52, comma 3, della Costituzione.
La Corte Costituzionale con ordinanza 2 febbraio 1988, n. 151, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, commi 1 e 3, 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 7 luglio 1988, n. 787, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, commi 1 e 3 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza 6 giugno 1989, n. 325, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p. in relazione allíart. 47 c.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27 e 52, comma 3, Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p. in relazione allíart. 5 c.p., e con riferimento ai detti parametri costituzionali.
La Corte Costituzionale con ordinanza 29 dicembre 1989, n. 590, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p., in relazione allíart. 5 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 29 dicembre 1989, n. 591, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p., in relazione allíart. 5 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 30 maggio 1991, n. 247, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p., in relazione allíart. 5 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 22 gennaio 1992, n. 7, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 c.p.m.p., in relazione allíart. 5 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 1 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 26 maggio 1994, n. 205, ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 61, ha dichiarato:
a) líillegittimità costituzionale dellíart. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dallíinescusabilità dellíignoranza dei doveri inerenti allo stato militare líignoranza inevitabile;
b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 39 del codice penale militare di pace in relazione allíart. 5 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

40. Adempimento di un dovere. ó (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dallíart. 22, l. 11 luglio 1978, n. 382. Líart. 23 della citata legge dispone:
"Líesercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude líapplicabilità di sanzioni disciplinari".

41. Uso legittimo delle armi. ó Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica [53 c.p.; 14, 27, 32, l. 22 maggio 1975, n. 152].

42. Difesa legittima. ó Per i reati militari, in luogo dellíarticolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti (1).
Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata allíoffesa.
Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:
1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;
2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o líedificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.
Se il fatto è commesso nellíatto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dellíergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 1987, n. 225, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 42 in riferimento agli artt. 2 e 3 Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 42 del codice penale militare di pace, in relazione allíart. 52 del codice penale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

43. Nozione della violenza. ó Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono líomicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.
44. Casi particolari di necessità militare. ó Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire líammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dellíaeromobile (1).
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(1) Art. 36, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

45. Eccesso colposo. ó Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40 (1), 41, 42, escluso líultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dallíordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo [55 c.p.].
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(1) V. nota sub art. 40.

46. Pena per il delitto tentato. ó Il colpevole di delitto tentato è punito:
1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione (1);
2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto (1);
3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è líergastolo;
4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi [56 c.p.].
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.

Capo II
Circostanze del reato militare.
47. Circostanze aggravanti comuni. ó Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale [61 c.p.], aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1° líavere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
2° líessere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
3° líavere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
4° líavere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;
5° líavere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, líuniforme militare.

48. Circostanze attenuanti comuni. ó Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale [62 c.p.], [e salva la disposizione dellíarticolo seguente] (1), attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1° líavere commesso il fatto per eccesso di zelo nellíadempimento dei doveri militari;
2° líessere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare [37];
3° líaver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare (2).
Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
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(1) V. nota sub art. 49, la sentenza 18 luglio 1984, n. 213 della Corte Costituzionale, per la conseguenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dellíart. 48, comma 1, limitatamente allíinciso, "e salva la disposizione dellíarticolo seguente".
(2) Numero così sostituito dallíart. 10, l. 26 novembre 1985, n. 689.
 
  49. Provocazione. ó (Abrogato) (1).
____________________________________
(1) Con sentenza 18 luglio 1984, n. 213 la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità costituzionale, per contrasto con líart. 3, comma 1 Cost. dellíart. 49 che, nel trattare della provocazione, ne nega il carattere di attenuante comune.

50. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. ó Quando ricorre una circostanza aggravante, e líaumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dellíaumento non può superare gli anni trenta.

51. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. ó Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte (1) con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3° alla pena dellíergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.

52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti. ó Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale [63, 66-69 c.p.].
La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) con degradazione;
2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto.
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.

Capo III
Del concorso di reati.
53. Pena di morte. (1) ó Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte (1) con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.
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(1) V. nota sub art. 22.

54. Concorso di reati che importano líergastolo. (1) ó Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa líergastolo, si applica la pena di morte con degradazione [72 c.p.].
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(1) L. 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2:
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dellíergastolo, si applica la detta pena, con líisolamento diurno da sei mesi a tre anni".
Detta norma ha modificato líart. 72 c.p. già sostituito in precedenza dallíart. 1, comma 2, d.l. 22 gennaio 1948, n. 21.

55. Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare. ó Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:
1) se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;
2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

56. Limiti dellíaumento di pena. ó Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dellíarticolo precedente e dellíarticolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Titolo IV
Del reo
 
Capo I
Della recidiva.
57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari. ó Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole [99, 101 c.p.], ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari [372].

Capo II
Del concorso di persone nel reato.
58. Circostanze aggravanti. ó Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dellíarticolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore [40, c.p.].
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con líinferiore, la rimozione (1).
____________________________________
(1) Con sentenza 23 maggio 1985, n. 157 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 58, con riferimento allíart. 3 Cost.
Con ordinanza 24 maggio 1985, n. 165 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dellíart. 58, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 17 dicembre 1987, n. 531, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, comma 3, 58, 219 e 29 c.p.m.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

59. Circostanze attenuanti. ó La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
1° per líinferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nellíarticolo precedente [114 c.p.].

Titolo V
Dellíapplicazione e
della esecuzione della pena
[60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare. (1) ó La detenzione ordinata in via disciplinare dallíAutorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile] (2).
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(1) Le espressioni "carcerazione preventiva" e "custodia preventiva" sono sostituite dalla seguente: "custodia cautelare". Art. 1, l. 28 luglio 1984, n. 398.
(2) Articolo abrogato in via conseguenziale a seguito della sentenza 20 marzo 1985, n. 74, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 309 c.p.m.p. per contrasto con líart. 13, comma 3, Cost..

61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena. ó Líesecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice [409] (1).
I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono líordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa (2).
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(1) Art. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Sugli stabilimenti militari di pena e sulla esecuzione della pena detentiva militare, v. d.lgt. 27 ottobre 1918, n. 1726.

62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. ó Nel caso preveduto dallíarticolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario (1), può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
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(1) V. art. 62, commi 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 98 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Ora "ospedale psichiatrico giudiziario".

63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente. ó Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, [compresi quelli indicati nellíarticolo 264 di questo codice] (1), si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione (2);
2° la pena dellíergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese (3);
4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa [135 c.p.] (4);
5° alla pena dellíarresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
6° alla pena dellíammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda [406, 407, 410] (3).
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(1) Periodo soppresso dallíart. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167.
(2) V. nota sub art. 22.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 1995, n. 104, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dallíart. 63 c.p.m.p. e dallíart. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche allíordinamento giudiziario militare di pace, come sostituito dallíart. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento allíart. 103, comma 3, della Costituzione.
(4) V. art. 136 c.p. e artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 24 c.p..
A seguito dei successivi aumenti e della l. 5 ottobre 1993, n. 402 quando si deve eseguire un ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando settantacinque mila lire, o frazioni di settantacinque mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Peraltro a norma dellíart. 133bis c.p.:
"Nella determinazione dellíammontare della multa o dellíammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dallíarticolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o líammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo. ó Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
[1° se trattasi dei reati indicati nellíarticolo 264, si applicano le disposizioni dellíarticolo precedente] (1);
2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dellíarticolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
____________________________________
(1) Periodo soppresso dallíart. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167.

65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi. ó Nei casi preveduti dallíarticolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dallíarticolo 25 (1);
2° alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette [406, 407 e 410].
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.

Titolo VI
Della estinzione del reato militare
e della pena militare
66. Norma generale. ó Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti [150, 151, 157 a 184 c.p.].
Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare (1) e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.

67. Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. ó I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni (1).
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(1) V. nota sub art. 22.

68. Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata. ó Per i reati di diserzione [148, 149] e di mancanza alla chiamata [151], il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se líassenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto líetà, per la quale cessa in modo assoluto líobbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento [8].
Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito [147] e di mancanza alla chiamata per istruzione [151 e 14 trans.].
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(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 aprile 1998, n. 156, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

69. Sospensione condizionale della pena. ó (Abrogato)(1).
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(1) Articolo abrogato dallíart. 8, l. 7 febbraio 1990, n. 19 "Líarticolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato".V. ora art. 166 c.p.

70. Non menzione della condanna nel certificato del casellario. ó Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dallíart. 175 del codice penale.
La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie [40 att.].

71. Liberazione condizionale. ó Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni (1).
La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune [176, 177 c.p.], salva la disposizione dellíarticolo 76 di questo codice [34 e 35 att.].
____________________________________
(1) Líarticolo unico della l. 27 giugno 1942, n. 827, Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni" prevede:
"Durante líattuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dallíart. 176 del codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni.
Durante il suddetto periodo la liberazione condizionale preveduta dallíart. 71 del Codice penale militare di pace può essere concessa anche ai condannati a pena militare per un tempo non superiore a tre anni".
Il d.lgs.C.p.S. dellí11 dicembre 1946, n. 653 dispone che "Líefficacia delle norme contenute nellíarticolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni, è prorogata sino a nuova disposizione".

72. Riabilitazione militare. ó La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune [178-181 c.p.] non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.
Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare [412].
La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale (1).
____________________________________
(1) V. ult. comma art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.

73. Effetti dellíamnistia, dellíindulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna. ó Salvo che il decreto disponga altrimenti, líamnistia, líindulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna (1).
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(1) V. art. 1, l. 13 giugno 1935, n. 1116.

Titolo VII
Delle misure amministrative
di sicurezza
74. Norma generale. ó Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza [199 ss. c.p.] si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare síintendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale (1). Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dellíarticolo 230, n. 1°, del codice penale.
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(1) V. nota sub art. 22.

75. Divieto di soggiorno. ó Oltre che nei casi indicati nellíart. 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
76. Sospensione dellíesecuzione di misure di sicurezza. ó Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario (1), o in un riformatorio giudiziario (2), ovvero della confisca.
Alla cessazione del servizio alle armi, o durante líesecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva [207 c.p.] (3).
____________________________________
(1) V. nota sub art. 62.
(2) V. art. 36, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
(3) V. sub artt. 34 e 35 att. e sentenza Corte Cost. 22 luglio 1976, n. 192. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, prima dellíabrogazione del comma 3 dellíart. 207 c.p. da parte dellíart. 89, l. 26 luglio 1975, n. 354, lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui attribuiva al Ministro di grazia e giustizia ó anziché al giudice di sorveglianza ó il potere di revocare le misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge".

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