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Codice civile – Della proprietà VIII

Titolo VIII: Del possesso
Capo I: Disposizioni generali

Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il Titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a Titolo universale.

Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un Titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì l’azione di manutenzione (1170).

Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione (456, 460).
Il successore a Titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Art. 1147 Possesso di buona fede
E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto (535).
La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

Capo II: Degli effetti del possesso
Sezione I: Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art. 1148 Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).

Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’art. 821 (1282).

Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, e dovuta una indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).

Art. 1151 Pagamento delle indennità
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).

Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.

Sezione II: Del possesso di buona fede di beni mobili

Art. 1153 Effetti dell’acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un Titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal Titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).

Art. 1154 Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa, non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo Titolo è di data posteriore.

Art. 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).

Art. 1157 Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal Titolo V del libro IV (1944)

Sezione III: Dell’usucapione

Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del Titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Art. 1160 Usucapione delle universalità di mobili
L’usucapione di un’universalità di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di Titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di Titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).

Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e cessata.

Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il Titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il Titolo del possesso è stato mutato.

Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione (2941 e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne l’impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.
L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).

Art. 1167 Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso
L’usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Capo III: Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).

Art. 1169 Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a Titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili (816) può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
L’azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

26 Commenti »

  • gabriele said:

    Chiedo , quali atti interrutivi validi considera il giudice per la sentenza di usucapione terreno agricolo?
    1)Il riconfinamento con apposizione dei termini di un fondo intercluso , con verbale del geom. e sottoscritto da un possesore , provova l’interruzione del posssessso?
    2)Una proposta di compravendita paventata o inventata dal proprietario e coinvolgendo un possessore , interrompe il posssesso?

    Grazie, Distinti Saluti – GABRIELE.

  • salvatore oliviero said:

    Sono proprietario di immobile sito all’ultimo piano però il lastrico del solaio una parte e di mia proprietà circa 80% e l’altro 20% del proprietario che mi ha venduto l’immobile,ora chiedo dopo quando tempo posso chiedere il diritto di proprietà sul 20% visto che le spese di manutenzione del lastrico gravano sulle mie spese come asfalto e manutenzione dei muri perimetrali visto che il vecchio proprietario non paetecipa alle spese e non si fà vivo da anni? Grazie Salvatore Oliviero

  • adriano borelli said:

    Sono proprietario di una sala di ginnastica,27anni fa ho preso in affitto una sala adiacente ,ma di un altro condominio aprendo una porta di passaggio(regolarmente condonato),non vedibile in quanto è interna alle due porzioni.Ora un condomino di recente diventato proprietario nello stabile di cui anch’io ne sono proprietario mi chiede di chiuderne il passaggio.
    Cosa mi consigliate?
    Grazie anticipate

  • ina said:

    salve nel 1978 mio suocero dona al figlio un pezzo di terreno di 460 mq costruendoci casa nel 1979 mio marito vende il piano di sopra al fratello per una cifra simbolica nulla ora a distanza di anni questo signore si vuole impadronire di un pezzo del nostro terreno .facendo addirittura richiesta di usocopione non avendo nessun documento di propieta noi abbiamo un rogito redatto da un notaio con tanto di testimoni ringrazio e saluto

  • Attilio Cappellani said:

    Salve, mio padre premuore ad una sua zia che lo lascia coerede con la sorella, a seguito di azione di altri procugini viene sentenziato che a me manca il diritto di rappresentazione e che quindi devo restituire gli immobili e la loro fruttificazione a favore degli intervenuti eredi della sorella di papà.
    Posto che, come art 561, la fruttificazione deve essere riconosciuta dal momento della domanda giudiziale e sono da detrarre i costi ordinari e gli incrementi di valore, sono anche da pagare gli interessi sulle somme incassate e l’eventuale rivalutazione del danaro (si tratta di 10 anni circa)? e le tasse pagate sul reddito scaturitone sono da detrarle ?

  • Giuseppe said:

    Salve, sono Giuseppe , gradirei, gentilmente, conoscere la migliore soluzione alla seguente situazione:
    I miei genitori il 4.3.2009 hanno redatto presso uno studio notarile, testamento nel quale hanno espresso la volontà di donare un immobile al sottoscritto e un altro a mio fratello.
    Nell’immobile che mi sarà donato, abita mio fratello da circa 22 anni precisamente dall’agosto 1989 data del suo matrimonio;
    Nel mese di giugno 2005 è stata presentata all’Ufficio competente comunale “Dichiarazione di abitazione concessa ad uso gratuito ai figli ai fini dell’applicazione dell’art. 12 del regolamento I.C.I.” , da parte di mia madre che concede in uso gratuito l’immobile a suo figlio in comodato.
    Con questa dichiarazione che è depositata nell’ufficio preposto comunale, viene a cadere il diritto di usucapione che potrebbe vantare mio fratello alla morte dei miei genitori su questo immobile? Questa dichiarazione rappresenta una prova valida per tutelare i miei diritti?
    Cosa posso o possono fare, eventualmente, i miei genitori, oggi, per far si che la loro volontà venga rispettata?
    Grazie.

  • carbone luigi said:

    carbone luigi
    sono proprietario di un immobile aquistato nel 1996 con regolare atto notarile che non gravava di nessun danno di servitu di terzi
    di fatto pero in tutti questi anni subisco privazzioni sulla proprieta dalla mia confinalte di cui io in malinquere ho duvuto adeguarmi pur di costruire con regolare licenza
    ma nel 2005 incominciarono privazzioni ben piu pesantie intolerabili di fatto la mia confinante dichiarandosi proprietaria incomincio ad ostacolarmi il completamento dei lavori esterni del edificio dovendo io mettere impalcatura piu ad enti che dovevano fornire vari serviozzi tipo fogna e metano ecc, lei li diffidava di farlo con la presunzione di esserne la proprietaria ( io dato i fatti ho dovuto per diverso tempo abitare e ancora oggi nel contesto dei mancati servizzi adeguandomi per necessita mia e della mia famiglia )di fatto a tali opposizzioni che non aiutavano ne la vendita di parte della proprieta per necessita nel abitabilita io fece ennesimi accertamenti con rilievi di confine che mi riconfermo che ero nei confini ad esercitare i lavori autoriozzati
    richiedendo alla mia confinante cosa pretendeva lei mi disse che io non dovevo occupare il suo passaggio di proprieta e che nella mia proprieta potevo fare quello chew volevo dato che risultava nella mia proprieta io incomincia i lavori di completamento del intonaco esterno del tetto della fogna, per la fornitura acqua e metano
    nel ridicolo dei fatti dopo dei mesi incominciarono le diffide sui lavori fatti e diffidando anche ente per la fornitura del metano ad operare il servizzio io dando retta alle sui dichiarazzioni che potevo fare quello che volevo nella mia proprieta ho continuato ad esercitare ignorando le diffide dato che le faceva nelle sua proprieta che non occupavo di fatti nel 2006 mi apri una causa possessoria nella sua proprieta che io non occupavo mi difesi per tale incongruenza e dichiarando che ero nei miei diritti di proprieta con regolari permessi e per necessita oggettiva del completamento non contestato nella mia proprieta tanto piu non recando danno alcuno per il fatto che la confinante aveva un passaggio libero sempre di sua proprieta invece quello che occupavo io da miei rilievi era mio
    dato le opposizzioni diverse si decise per intervento del CTU
    tale CTU vedendo le incongruenze propose un accordo per far cessare il contendere dato io avere difficolta e necessita dato che i permessi mi erano scaduti e il mio CTP non era reperibile ne il mio avvocato accettai accordo del cessato contendere pur di finire parte dei lavori indispensabili dato le filtrazzioni di acqua e che la controparte si rendesse disponibile agli accertamenti delle incongruenze che bloccavano la vendita e il completamento dei lavori nominando un tecnico per adempiere al accordo, sembrava tutto regolare allora io cessai il contendere nei tempi previsti liberando il mio passaggio dopo di che il tecnico incaricato non si fece piu vedere io lo contattai e mi disse il passaggio e di tua proprieta dai rilievi ma la mia cliente vuole la proprieta in cambio di altri sanamenti che ti aiuterebbero alla vendita del immobile io non accettai e a termini scaduti il CTU deposito la perizzia priva di fondamento e falsa che dava la proprieta alla mia confinante con planimetria accusatoria che io occupavo la sua proprieta venendolo a sapewre in udienza mi arrabia di tali falsita fui ripreso ma mi accordarono il rinvio per avere ulteriori prove io caddi in malattia e malgrado le difficolta di reperire un altro CTP ne trovai uno che fece il danno nella mia proprieta ben piu grave e incongruente
    si dimese anche lui dato la complessita ma mi diede consiglio di come reperire informazzioni (facendo esposti agli enti per me fino ad allora ignaro )lo fece e gia proma della sentenza si stava chiarendo il tutto ma il mio avvocato preferi non fare ricorso ed attendere ne chiedere rinvio attendendo risposte piu concrete ( operato discutibile dato la causa in corso e i sicuri danni che io ho pagato a lui e al CTU ) comunque in tempo per opporsi alla sentenza ottenuta e influenzata da una CTU ambigua avvocato non a porerato ( di fatto oggi conoscendo alqune procedure legali )
    in sede catastale dato i miei esposti si organizzo un incontro tra le parti il tecnico della contro parte forni i rilievi dello stato dei luoghi e fatto ( preciso che il fronte del contesto era di solo 40 metri dove vi sono tre proprieta percio accessibile ad un livello tecnico di scuola media ) i tecnici del catasto forniti gli ultimi dati confermarono quello che erano i fatti anche se occultati da dei tecnici della controparte e altro confinante di fatti chiarirono che il passaggio da me occupato all’epoca era di mia proprieta e che la proprieta della controparte era occupata da dei garage dal lato opposto di altra ditta le incongruenze in mappa erano dovute dai tecnici che ne avevano occultato lo stato di fatto diminuendo e ampliando edifici sui confini che come era provato dai rilievi forniti dalla controparte ed accertamenti su atti non corrispondevano
    il tecnico della controparte ad incarico della sua cliente a chiesto che il mio passaggio fosse dato alla sua cliente d’ufficio dato il maltolto del altra ditta e che ormai il tutto era consolidato da anni io mi opposi dato che il tutto non era consolidato ma occultato con atti incongruenti percio in evidente cattiva fede per ricavarne privileggi t6anto piu che la sua cliente non poteva non sapere dato che aveva partecipato con il suo tecnico ad occultare il tutto in passato il catasto di fatto dichiaro inpraticabilita della richiesta sia di legge che tecnica oltre che di procedure notarili consensuali
    terminai incontro chiedendo che la controparte sanasse le incongruenze oltre di non farmi causa piu su una proprieta che io non occupo ma si poteva avvalere del diritto di fare pretese sulla mia proproprieta che io avrei valutato oltre di fatto non ostacolarmi piu i lavori a me indispensabili ( e chiaro che io fece tale richiesta per etica o altro in quanto se ricevo una causa nella mia proprieta posso far valere i miei diritti e le necessita non arrecando danno alcuno in caso contrario io dovrei essere esonerato da tale danno dato che sono altri ad causarlo )
    il tecnico promise il sanamento del occultamento piu altri atti di danno sulla mia proprieta ( che elenchero)io chiesi il sopralluogo di convadida per avere un atto ufficiale ma il tecnico convinse ente ha non farlo dato che lui aveva incarico per farlo
    poi incontro continuo su altri danni oltre il passaggio di fatto il catasto da miei esposti aveva accertato che in passato la mia confinante per nascondere uno sconfinamento sulla mia proprieta di qui io non ero a conoscenza aveva creato dei sub dichiarando il cortile corte in comune e il mio fronte casa di sua proprieta tale atto e stato dichiarato incongruente sia perche non corretto sia perche non vi erano aprovazzioni della proprieta oggetto della modifica catastale ( il tecnico era sempre lo stesso che avewva occultato il passaggio nello stato di fatto facendo credere che vi era la mia abitazzione sul confine ) e chiaro a questo punto che tutte le privazzione dei servizzi e diritti contro la mia persona erano incongruenti ai fini della proprieta ed anzi eranio da dichiararsi nulli oltre al fatto che dovevanio essere ripristinati ai fini di far cessare i danni e le rivendicazzioni false
    anche qui lo stesso tecnico dichiaro che il tecnico che le aveva fatte era matto e che avrebbe sanato il tutto ( e chiaro che io senza il sanamento delle riserve e dei sub nella mia proprieta non posso ne vendere ne accatastare ) chiesi urgenza e lui ha dichiarato il tempo per eseguire il sanamento e il rialliniamento il confronto fini io chiesi per ennesima volta di completare i lavori e contro ogni ragione mi arrivarano altre diffide chiesi al catasto se stavano sanando e mi risposero di no ma che loro avevano inviato la richiesta ai responsabili io incredulo dato che le diffide mi venivano sempre fatte sulla proprieta di loro proprieta non le tenni in considerazzione di fatto cercai per ennesima volta di finire i lavori con nuova autorizzazzione per non incappare in una multa e loro mi fecero ennesima causa possessoria sulla loro proprieta ( specifica sulla loro proprieta smenmtendo che la causa era sulla mia percio non oggetto di contendere dichiarazzione lasciata al giudice e specificando che le riochieste di causa sono ben deliniate nella richiesta oltre di fatto le prove fornite ( le prove fornite sono quelle che dovevano sanare ma non lo hanno fatto per trarne vantaggio)io nel contesto dato che il mio vecchio avvocato non era venuto dato il periodo di ferie e poi invece non accettera incarico io dichiarai al giudice che io non occupavo la loro proprieta e che ero estraneo ai fatti se invece mi chiedevano la mia proprieta avrei cercato difesa in seguito dato esserne inabilitato momentaneamentre credevo inoltre dissi che il catasto avrebbe chiarito il tutto e che il sopralluogo ostacolato in cattiva fede sarebbe stato fatto a breve il giudice vedendo la mappa occultata e le diochiarazzioni della CTU false mi prese per un sproveduto eluso e concluse facendo una sentenza specifica sulla richiesta condannandomi a liberare la proprieta della mia confinante cercai di oppormi per essere estraneo ai fatti richiesti nessun avvocato accetto ( e chiaro non era la causa che faceva paura ma il dover accusare dei professionisi di incompetenza falso e scarsa etica ed omissioni di atti di ufficio)
    mi rassegnai arrivo il sopralluogo del catasto che confermo che io ero nel confine ( rendendo tutto legale e provato che con operato si e evitato per ennesima volta che venissero valutati i miei diritti di proprieta per trarne guadagno intimidazzione ed estorzione di fatto per cedergli la proprieta )io a questo punto cercai in ogni modo possibile di difendere la mia proprieta avendo dichiarazzioni dello stesso avvocato che non era oggetto di causa ma nel assurdo si continuava incaricai un tecnico a mie spese per sanare occultamento e chiesi al tecnico che ne occupava la proprieta oggetto di causa di sanare in mappa e di rilasciarmi dichiarazzione della colpevolezza dei suoi clienti venne fatto tutto cio ma ufficiale giudizziario voleva procedere nel incongruenza nella mia proprieta vennero i carabbinieri i quali notando incongruenza chiesero piu specifiche dato io avere prove della mia estraneta sulla sentenza ed oggetto di causa
    di fatto ufficiale giudizziario ha richiesta dei carabbinieri si presento dopo giorni con un autorizzazzione a procedere del giudice per eseguzzione nella mia proprieta che lo stesso avvocato con un fax dichiarava non essere oggetto del ricorso ne dei suoi clienti
    nel frattenpo scadevano i termini di eseguzzione che venivano ampliati chiesi nel ridicolo di notificarmela si rifiuto ma mi diede copia e cercai di oppormi con un avvocato che malgrado i suoi tentativi pacifici verso il giudice del eseguzzione ed illazzioni si vide ignorato con causa persa e aggiunta dei danni io nel contesto e nella malattia decisi di interrompere facendomi firmare un atto che me chiedevo lA legittimita e le motivazzioni di legge sulla mia proprieta dopo mesi di attesa tutto cio non Avveniva la mia confinante malgrado le mie diffide sulla proprieta ,sanamenti ,e spiegazzioni mi ignorava ma nel frattempo ne aprofittava del contesto col giudice per continuare a passare ed usare la mia proprieta in cattiva fede ( e querelandomi sul oggetto di sentenza che ewra la sua proprieta e non la mia ( naturalmente devo fare due processi che il PM richiedeva archiviazzione e il GIP la respinge )
    di fatto facendo ricerche e chiedendo mi venne il dubbio di ennesimo tentativo della mia confinante di aprofittare del contenzioso tra me e il giudice del eseguzzione non quello della sentenza e prima che scadesse un anno ho richiuso la mia proprieta per evitare ulteriori danni lo denunciata per violazzione di domicilio dato averla avvisata piu volte di non entrare nella mia proprieta senza dichiarare ha quale titolo o pretese

    congludo sicuro di averne aprofittato e mi scuso
    comunque di fatto dopo tre anni io ho ancora una proprieta danneggiata da sconfinamenti ed atti incongruenti non autorizzati catastali che danno diritti alla mia confinante ho chiesto al catasto di annullare atti ma ancora stanno valutando malgrado le mie necessita e chiaro che se il catasto ne chi a causato cio non sanano io non posso ne accatastare ne dichiarare il fine lavori perche cosi come il mio immobile risulta su altra proprieta ne di conseguenza completare i servizzi primari ne vendere
    i danni dal 2006 a oggi escludendo quelli prima per adeguarmi sono enormi mi sono ammalato sofro spesso di depressione , che anno influito nel mio lavoro ,che di conseguenza mi ha portato all’astrico , e oggi sono alla fame , ho dovuto rassegnarmi a perdere la mia famiglia e i miei affetti per non obbligarli a vivere una vita indignitosa e di fatto dovendomi difendere restrittiva sul domicilio di reperibilita
    naturalmente il tutto continua e oggi mi ritrovo a dover difendermi su ennesima volta su una possessoria non piu sulla proprieta ma sul passaggio
    malògrado il tutto e in evidente mala fede,mai autorizzato ma sopportato causa atti incongruenti e negazzione dei diritti con utilizzo di tali atti

    le chiedo come posso farne ad uscirne
    e come posso reperire avvocati che la costituzzione mi garantisce senza incappare nel diritto di rifiutare incarico
    e evidente che malgrado le provoccazzioni io voglio difendere i miei diritti , sia di vedere lsa mia proprieta sanata che ad avere il risarcimento danni di chi mi a eluso che fosse tutto in regola e ve ne sono tanti con dioverse responsabilita di danni causati incominciando dal notaio, tecnici,periti,catasto, e conume , che ha firmato atti che erano incongruenti gia a vista d’occhio
    io non sono un eluso e per questo vi chiedo consigli e se e possibile aiuto le mie prove sono atti pubblici.testimoni.dichiarazzioni scritte dai responsabili e dato essere sempre discriminato filmati dei responsabili del omissione degli atti di ufficio . oltre ad esposti ed altro

    vi chiedo aiuto dato essere al estremo e fra poco dopo le dovute denunce dovro per forsa farmi notare con gesti estremi tanto ormai sono alla fame,al freddo,e privo di altro , oltre di fatto dato i danni causati.molto presto la giustizzia che non mi a tutelato mi condannera a tuteala di altri per la mia morosita per colpa che in realta io non ho potere di usare il mio bene per truffe omissioni di atti di ufficio e altro

    vi ringrazzio se mi risponderete dandomi consiglio ed appoggio sono ormai agli estremi e ogni mia depressione puo segnarmi la vita o peggio causarne la morte malgrado non ne sia mio volere

    grazzie carbone luigi

  • Gabetti Verona said:

    Districarsi nel diritto immobiliare non è semplice sopratutto con tutto quello che accadeva negli anni scorsi… noi siamo specializzati nel risolvere questo tipo di situazioni! scriveteci

  • Emanuele said:

    A marzo 2012 ho vinto all’asta un immobile.il precedente proprietario l’aveva ottenuto nel 1996.il terreno venuto in suo possesso é stato utilizzato metá per la costruzione di una casa e metá ad orto che coltivava il padre del precedente prorprietario.il terreno gli é stato pignorato nel1997.ho potuto accedere all’immobile solo da qualche settimana e mi sono accorto che il padre utilizza ancora la parte di orto e utilizza la stessa per depositare alcune sue merci. VOlevo capire se il padre puó usocapire il terreno nei miei confronti e se si come posso fermarlo.
    Grazie

  • ORIANNA said:

    TERRENO DONATO AL COMUNE PER SCUOLA MT.60
    DECRETO DI USUCAPIONE, NEL 1988 IL COMUNE SI APPROPRIA DI ALTRI MT.57
    DELLA PIAZZOLA CIRCOSTANTE.
    IL PROPRIETARIO NON E’ STATO AVVISATO, MIA CCORGO DELLA VARIAZIONE NEL 2011, AL MOMENTO DELLA VISURA CATASTALE PER PRATICHE DEL GEOMETRA.

    COSA DEVO FARE PER IMPUGNARE L’APPROPRIAZIONE , COSA DEVE DIMOSTRARE IL COMUNE PER L’ATTO ?
    GRAZIE

  • pasquale said:

    sono in una coperativa siamo tutti propitari indivisi sono 106 quote ed abbiamo assegnati una quota .la domanda CHE VI RIVOLGO UNA ROULOT PUO INVADERE IL MIO CONFINE OCCUPANDOMI ARIA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AH DECISO DOPO CHE HO FATTO NOTARE CHE ART.3 DELLO STATUTO REGOLAMENTO INTERNO NOSTRO DICEVA CHE I CONFINANTI SI POTEVA REALIZZARE UN MURETTO DI50 CT. E SOPRA DEI FRANCISOLE INLTRE NEL LATO CONFINANTE E STATO REALIZZATO UN MURO DI CIRCA TRE METRI IL CDA PUO DECIDERE DI QUESTI ABUSI VI CHIEDO COME MI DEVO COMPORTARE PER OTTENERE IMIE DIRITTI VI INVIO DISTINTI SALUTI PASQUALE DEROSA CELL

  • maria carolina said:

    Ho comprato un monolocale con terrazza che fa da tetto agli appartamenti sottostanti e ai negozi. Il venditore ,proprietario dell’intero palazzo, ha preteso, nel rogito, la clausola che in caso di rifacimento del lastrico solare le spese siano esclusivamente mie,
    contravvenendo alle norme di legge.Posso tutelare a priori i miei diritti? Ora dobbiamo rifare il lastrico solare, posso pagare solo il mio terzo e non l’intero come scritto nel rogito?

  • raffaele said:

    buon giorno, ho un quesito.

    da 21 anni ho il possesso su un fondo rustico
    con annesso rustico. non ho altro titolo e il bene non è mai
    stato reclamato da nessuno. Domanda: posso vendere questo
    immobile ad un’altra persona? e se si, quale atto bisogna fare?
    Grazie
    Raffaele

  • alessandra potenziani said:

    buongiorno- ho comprato un terreno dal proprietario e mentre lo pulivo, sono venuti dei signori dicendo che il terreno era il loro e che l’avevano da oltre 90 anni. E’ da premettere che il terreno sta al confine con la mia casa e posso confermare che era in uno stato di completo abbandono. che fanno questi signori,i presunti possessori? fanno un ricorso contro di me per lo spoglio, chiedendo di essere reintegrati nel possesso.la causa si fa,e la vinco. quello che ora chiedo: loro(i presunti possessori)possono fare ricorso ????

    grazie dell’attenzione

  • filomena capobianco said:

    sono propietaria di una abitazione ,alla quale si accede da una stradina che i miei genitori hanno acquistato tramite un compromesso ,negli anni 80′ ,e che purtroppo non è mai stato registrato dal notaio perche’ chi vendeva ,era compropietario con altri due,i quali non erano daccordi alla vendita,dopo ben 35 anni ,il problema si ripresenta con il confinante dell’altro lato ,il quale ha violentemente tagliato gli alberi che costeggiavano la scarpata e ha tagliato la sbarra che chiudeva la stradina,abbiamo intrapreso la strada della reintegra possessoria,vincendo in entrambi i giudizi,voglio sapere cosa fare ora affinche’ io possa accatastare questa stradina?

  • Elisabetta said:

    Esiste un modo per far legale un usocapione senza andare dal tribunale?
    è un terreno che è stato coltivato per più di 20 anni dal mio zio, dopo è passato al mio padre e dopo è passato ai figli ma mai nessuno ha fatto niente. E’ stata fata la successione senza nessuna sentenza. Adesso ci troviamo che la voltura al catasto e stata fatta ma alla conservatoria dei registri immobiliari no.

    Grazie in anticipo della sua risposta.

  • Principato Salvatore said:

    Buongiorno,ringrazio anticipatamente se mi potrete dare una risposta al mio commento. Usufruisco di un appartamento da oltre 20 anni con comprovanti bollette di luce ed altre documentazioni ,di proprietà dei miei genitori, senza aver mai pagato un affitto ,vorrei prenderne possesso ad uso copione perché loro non sono intenzionati a farmi un atto di proprietà testamentario. Ho altri 5 fratelli che sicuramente cercheranno di avvalersi di diritto a questo appartamento. Spero che il mio caso rientri legittimamente all’acquisizione per uso copione del’ immobile. Attendo una sua gentile risposta, per iniziare insieme la procedura prima possibile. Distinti saluti.

  • Francesca said:

    Buongiorno, ringrazio anticipatamente se mi potete dare una risposta al mio commento. Il nostro immobile è accessibile da una scala che poggia su una corte associata all’immobile del nostro vicino,quindi per 60 anni stiamo utilizzando questa scala col vicino, adesso lui la rifatta anche col nostro parere sfavorevole è la ristretta di 30cm, verro che non abbiamo nessuno diritto sulla scala solo il passaggio? Lui dice che fa quello che vuole perchè è proprietario ma non ci ha ma presentato il titolo di proprietà..Grazie

  • Vito Donato said:

    La mia famiglia possiede materialmente un terreno agricolo che negli anni è stato impiegato per coltivare un vitigno, poi a pasolo di pecore e alla coltura di alberi da frutta e da taglio. Tale possesso risale agli anni 50 e perdura ad oggi. Successivamente il proprietario di fondo confinante ( che chiameremo Caio), con l’ avvento della Riforma Fondiaria nel 1960 e, successivamente con atto di cancellazione del riservato dominio, anno 1975, ne diveniva possessore legale senza però mai prendere possesso materiale del fondo stesso. Successivamente nel 1973, il figlio di Caio ne diveniva proprietario con atto di compravendita, ma ancora a tutt’oggi mai ha messo piede nel predetto terreno. Preciso che fra la mia famiglia e quella di Caio erano a fine anni 50 intercorsi vincoli di parentela per avere un mio zio sposato una figlia di Caio. Poi alla morte di mio zio, nel 1966 in un incidente di moto, cominciarono controversie verbali fra le famiglie stesse che portarono per tutto il tempo fino ad oggi a non parlarsi più ( con la precisione talo diniego di rapporti e di parola è intercorso in particolare fra i membri mashi delle due famiglie). Uno dei motivi del contendere era proprio il fondo in questione in quanto mio zio rimproverava suocero, Signor Caio, di aver chiesto nel 1960 l assegnazione alla Riforma Fondiaria, di terreno già im mano alla nostra famiglia, ed eventualmente mio nonno avrebbe potuto cedere loro il terreno medesimo in cambio, ovviamente, di compenso per le opere di miglioramento del suddetto terreno. Ovviamente tale proposta fu respinta da caio. Nel 2014, mio padre che dal 1974, dopo la morte di mio nonno ha preso a curare detto terreno ritenendolo proprio, ha scoperto che nel frattempo un figlio di Caio, appunto nel 1993, ne era divenuto proprietario senza che però ci abbia chiesto la restituzione, non potendo, per ragioni di mancanza di rapporti interpersonali, ha deciso di donare a mio fratello suddetto terreno acquisito in usucapione senza accertamento giudiziario, con atto notarile del 2015. Nei giorni scprsi il figlio di Caio ha scoperto, tramite visura catastale, che detto fondo rosultava intestato a mio fratello ha dapprima chiesto, tramite geometra offertosi come tramite, di dargli una somma di euro 1000, poi 500 a titolonon precisato di acquisto piuttosto che di recupero di tasse imu o risarcimento danni. Il geometra che ha seguito la nostra pratica di donazione ed usucapione ci ha invitato a non accettare qiesto tipo di transazione in quanto potrebbe trattarsi di pretesto per giustificare poi , il figlio di Caio, a titolo di ripicca farlo risultare come la renumerazione di affitto per gli ultimi 22 anni, cioè dal 1993 al 2015 che lui ne è proprietario, e quindi cjiedere per vie legali di rendere nulla l’usucapione. Vorrei a riguardo una balutazione legale ed un suggerimento per evitare che il figlio di Caio receda dall’intento di afire comunque per le vie legali.

  • Antonio said:

    Sono un erede di una quota di un immobile di proprietà di mia zia morta.Un erede di un’altra quota cerca di impossessarsene per usucapione.La mia domanda e:
    E possibile trasferire la mia quota di prorietà e quindi diventare proprietario prima che si definisca il contenzioso per usucapione?
    grazie

  • Giuseppe Borrozzino said:

    Siamo 4 fratelli di cui uno è deceduto poco tempo fa, da richieste fattoci dagli eredi del fratello morto, è emerso che gli stessi vantano un usucapione su un’immobile che a loro dire, era stato venduto al loro padre dalla nonna con un atto mai registrato. Dall’atto da loro prodotto in giudizio, ma mai registrato, risulta che la ipotetica vendita è stata sottoscritta con la clausola che la nonna rimanesse usufruttuaria a vita. Ora in base alla richiesta degli eredi del deceduto, gli stessi richiedono al giudice di riconoscere l’usucapione in quanto trascorsi venti anni dall’acquisto del bene dalla nonna. Pertanto è possibile contestare l’usucapione quando la nonna ha beneficiato di ricavi economici e disponibilità dell’immobile in discussione? e poi ammesso e non concesso che la vendita sia reale, può un genitore favorire uno dei figli senza interpellare gli altri? e cedere un bene a prezzo di favore ad un figlio che viveva in famiglia?. Grazie

  • roberto said:

    da trenta anni un pezzo di strada comunale senza sbocchi è stata chiusa con cancelli assieme ad un terreno di proprietà in zona industriale, ho fatto domanda al comune per l’acquisto tanti anni fa, non ho mai ricevuto risposta,
    posso ora avvalermi visto che da trenta anni ho il godimento del possesso, dell’usocopione?nel caso come posso fare?
    ringrazio
    buona giornata

  • bruna said:

    Buongiorno vorrei sottoporvi la mia situazione.
    Attualmente vivo in un edificio bifamiliare con corte comune (fisicamente ma non catastalmente), da circa 15 anni, intestato a mia madre. All’epoca dell’acquisto, e della successiva ristrutturazione, partecipai alla metà della spesa totale e solo per una serie di motivi non la intestai personalmente, lasciando a “cosa da farsi” in seguito.
    Attualmente ho comunicato a mia madre di volermi intestare la porzione di abitazione in cui vivo con mio marito e due figli minorenni, la quale si rifiuta di recarsi a firmare un qualsiasi atto.
    Sono peraltro in possesso di una scrittura autografa (però mai depositata e/o trascritta presso un notaio) nella quale entrambe i genitori dichiarano che la porzione di abitazione è di mia proprietà.
    Avrei bisogno di sapere se ci può essere una sorta di “forzatura” giuridica per far sì che io diventi proprietaria a tutti gli effetti della mia abitazione.
    Ringrazio anticipatamente.

  • Giovanni said:

    Buongiorno
    vorrei sottoporvi il mio quesito relativo all’equiparazione degli obblighi fra il proprietario di un immobile ed il possessore di un immobile:

    Vivo in una casa singola al 1° piano. Sul retro dell’immobile a piano terra sotto la mia casa ci sono due piccoli depositi. In questi depositi sono state fatte delle opere abusive ed il comune ha emesso la relativa
    ordinanza di demolizione delle stesse solo per uno, in quanto di questi due depositi uno ha un proprietario mentre l’altro si trova nel “possesso” di un erede che non ha eseguito la voltura per paura di essere esecutato per carichi del padre.
    Il comune dice che non può notificare l’ordinanza di demolizione all’erede in quanto questi ha il “possesso” ma non la proprietà.

    E’ veramente così o c’è una carenza di giurisprudenza da parte dell’uff. abusi edilizi del mio comune?

    Ringraziandovi comunque per l’attenzione e sperando in una vostra gentile risposta saluto cordialmente.
    Giovanni Salice

  • olimpia said:

    buongiorno, sono possessore di una casa costruita su un terreno di mia cognato(come accordi) siamo stati 12 anni in causa, il giudice a me ha dato il possesso e non la proprietà. siamo arrivati a una transazione lui ha riconosciuto che il terreno era mio e ora viene dal Notaio per fare l’intestazione, senza a avere nulla a pretendere. Quali sono le spese notarili. grazie

  • Shahzad said:

    Dear Francesco,

    I hope you are good ? I would like to have some information about agriculture visas that if immigration have opened for that category in italy ? And if yes then can you help me arranging visas for that category and I am willing to pay whatever your fees will be for that process. Please let me know the details of if and I am attaching you sample copy of visa that we will be looking to seek.

    Regards,
    Shahzad

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