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Codice civile – Della proprietà III

Titolo III: Della superficie

Art. 952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643).
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Art. 953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).

Art. 954 Estinzione del diritto di superficie
L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’art. 2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine (999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).

Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).

Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni (821) separatamente dalla proprietà del suolo

4 Commenti »

  • dario Marcianò said:

    Salve, mi chiamo D. e avrei da porre un quesito. Ho recentemente acuistato un appartamento a Palermo. E’ un secondo ed ultimo piano con annessi sottotetti. Ho scoperto che l’area sopra le falde del mio appartamento è proprietà di una signora che la ricevette in dono dalla madre (originaria proprietaria del palazzetto composto di 4 appartamenti). E ciò è avvenuto nel 1960 quando era possibile sopraelevare l’edificio. All’ufficio del centro storico mi hanno detto che la palazzina in esame (costruita nel 1920-30) ricade all’interno di una zona definita come netto storico. Non è possibile demolirla nè sopraelevarla. Alla luce di quanto scoperto, è possibile che il diritto di proprietà o superficie, sia automaticamente decaduto? domando ciò in quanto la proprietaria dell’area, che nn se ne fa assolutamente nulla, mi impedisce la realizzazione di una velux (finestra allineata alla falda). grazie in anticipo. Cordiali saluti.

  • vincenzo said:

    scusate il disturbo, vorrei fare una domanda: sono residente nella provincia di napoli e mio padre è proprietario di circa 1100 mq di terreno agricolo, io che non sono proprietario e con il consenso di mio padre potrei installare un prefabbricato in muratura all’interno del predetto terreno? grazie anticipatamente

  • ALBERTO said:

    GENTILE STUDIO CELENTANO,
    PARLIAMO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE,
    E’ LECITO UN PREAVVISO DI 9 MESI PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE??
    GRAZIE PER LA VOSTRA RISPOSTA.
    ALBERTO

  • NICO said:

    MIA SUOCERA ERA PROPRIETARIA DEL TERRENO . MIO SUOCERO E PROPRIETARIO DI UNA COSTRUZIONE SULLO STESSO. ALLA MORTE DEL SUOCERO COME FARE LA SUCCESSIONE

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